Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Volumi esclusivamente necessari a collocarvi impianti tecnici a servizio dell’edificio sono qualificabili come volumi tecnici.
Il Consiglio di Stato torna nuovamente a ricordare il limitato perimetro in cui ricomprendere quegli spazi utilizzabili esclusivamente per inserire impianti tecnici.
Siamo abituati a fare riferimento ad un quadro normativo il quale, per quanto corposo e in continua evoluzione, lascia sempre qualche spiraglio interpretativo, in quanto la materia urbanistico edilizia si spinge contemporaneamente su aspetti quantitativi e qualitativi.
Anche la nozione di volume tecnico, inserita attualmente nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale, fornisce elementi di principio a cui attenersi doverosamente col buon senso. Tale definizione ha praticamente recepito quanto ormai si era consolidato in giurisprudenza. Analizziamo la giurisprudenza fornendo utili aggiornamenti in continuità a quanto già analizzato in precedenza sul blog in materia di volume tecnico.
Indice
- Volumi esclusivamente necessari a collocarvi impianti tecnici a servizio dell’edificio sono qualificabili come volumi tecnici.
- Definizione nazionale e norme regionali
- Nozioni aggiornate in giurisprudenza amministrava
- Il sottotetto come volume tecnico?
- Compatibilità paesaggistica e volumetria ai fini paesaggistici
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Definizione nazionale e norme regionali
Attualmente la definizione di questi spazi dedicati la troviamo indicata nella voce n. 31 Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo nazionale:
Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.)
Il RET fornisce una chiara finalità funzionale del volume tecnico, cioè quella limitata a contenere impianti a servizio dell’immobile, senza prevederne altre.
Come detto più volte negli approfondimenti sul blog e nel relativo corso gratuito online sul Regolamento Edilizio Tipo, esso ha funzione di prima uniformazione delle definizioni: esso può essere integrato dalle norme regionali, cosa che in buona parte ormai è stata fatta.
Per cui è altamente consigliato consultare anche le varie declinazioni regionali della definizione di volume tecnico, vano tecnico e similari. Infine, a cascata, la definizione di volume tecnico può essere ulteriormente integrata dal Comune col proprio regolamento edilizio, qualora abbia recepito le modifiche del relativo RET regionale.
A queste definizioni normative, non può mancare di certo la giurisprudenza che vediamo nel prossimo paragrafo.
Nozioni aggiornate in giurisprudenza amministrava
In giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato sentenza n. 8170/2022) la nozione di “volume tecnico” assume valore in base a tre tipi di parametri:
- il primo, positivo e funzionale, attiene al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l’utilizzo della costruzione alla quale si connette;
- il secondo, negativo, nell’impraticabilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all’interno della parte abitativa;
- il terzo, negativo, in un rapporto di necessaria proporzionalità tra volumi tecnici e le esigenze effettivamente presenti;
La nozione di “volume tecnico” riguarda i volumi necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio e tale tipologia di volumi è pacificamente non riconducibile alla fattispecie di “nuova costruzione” (TAR Milano 917/2023).
Un’altra interessante puntualizzazione sulla nozione di volume tecnico proviene da altra sentenza (Cons. di Stato n. 467/2022, n. 8835/2019):
- quella che corrisponde a un’opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa;
- i volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità;
- nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza;
Infine sono utili altre precisazioni pervenute dalla giurisprudenza amministrativa.
Si devono considerare come i volumi tecnici quegli spazi esclusivamente destinati ad ospitare impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generale aumento di carico territoriale o di impatto visivo (Consiglio di Stato n. 4172/2023, n. 3059/2016).
Possono, quindi, “considerarsi volumi tecnici solo quei volumi che sono realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione (per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori), che non possono essere ubicati all’interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale” (Consiglio di Stato n. 4172/2023, n. 7584/2021).
Pertanto, non possono essere ricomprese nella definizione manufatti precari esterni all’edifici per ricovero e protezione veicoli, per esempio.
Il sottotetto come volume tecnico?
Intanto bisognerebbe premettere gli stessi principi già delineati prima e da applicare ai sottotetti.
Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare la costante giurisprudenza circa la nozione di sottotetto quale volume tecnico non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, che può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi della costruzione, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (Sez. IV n. 2656/2010, n. 2467/2014).
Indice rivelatore dell’intenzione di rendere abitabile in via permanente un locale sottotetto è la materiale suddivisione in vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante scala interna, o che il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, costituisca in realtà una mansarda in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (Consiglio di Stato sez. IV, 812/2011, sez. VI 2825/2014).
Anche la menomatura di un requisito necessario all’agibilità, come i rapporti aeroilluminanti al di sotto dei minimi regolamentari comunali con tamponature di finestre del sottotetto, è un’operazione in sé talmente semplice, reversibile e surrettizia da non privare l’ambiente della sua intrinseca qualità abitativa o abitabilità; e quindi non può considerarsi volume tecnico un locale con requisiti di abitabilità, reso non abitabile con una semplice operazione di tamponamento delle finestre (Cons. Stato, sez. IV, 812/2011).
Compatibilità paesaggistica e volumetria ai fini paesaggistici
La realizzazione di manufatti inquadrabili come volumi tecnici ha importanza anche nell’ambito della procedura di regolarizzazione paesaggistica, cioè la Compatibilità paesaggistica ammessa senza aumento di volumetria o superficie ai sensi dell’articolo 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004.
A prescindere che il manufatto sia o meno qualificabile come volume tecnico ai fini urbanistico edilizi, ciò non rileva sul giudizio di compatibilità paesaggistica a posteriori delle opere abusivamente realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico:
“la nuova volumetria, quale che sia la sua natura, impone una valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici dell’area (che deve compiersi da parte della autorità preposta alla tutela del vincolo, ovvero dalla competente Soprintendenza in sede di redazione di un suo parere), mentre sono radicalmente precluse autorizzazioni postume per le opere abusive che abbiano comportato la realizzazione di nuovi volumi” (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1305/2019).
Indubbiamente il punto a) del comma 4 articolo 167 D.Lgs. 42/2004 prevede una categoria di illeciti paesaggistici molto ampia, dalla quale tuttavia vanno esclusi tassativamente quelli che hanno comportato:
- creazione di superficie utile
- aumento di superficie utile rispetto a quella legittimamente realizzata;
- creazione di volume
- aumento di volume rispetto a quello legittimamente realizzato;
Le definizioni di volume e superficie contenute nell’art. 167 del Codice non rendono chiaro quando siano applicabili, in quanto generiche (a prima lettura) rispetto a quelle più raffinate e introdotte nella normativa edilizia (DPR 380/01, Regolamento Edilizio Tipo, norme regionali, eccetera).
Intanto bisogna rammentare il principio per cui le definizioni di volumetrie e superfici utili di ambito urbanistico edilizio non siano applicabili direttamente o meno in paesaggistica.
Si arriva al paradosso in cui la realizzazione di certi manufatti sia facilmente sanabile in edilizia, ma negata in paesaggistica, vedasi anche per un locale tecnico.
Infatti secondo il consolidato indirizzo Consiglio di Stato n. 3026/2022, n. 7117/2021, n. 4468/2021, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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