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Per l’apposizione del vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico su una zona è sufficiente la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale

A differenza del vincolo notificato ai proprietari del singolo bene, quello riguardante un’intera zona è conoscibile mediante l’ordinaria diligenza svolgendo opportuni accertamenti.

Ciò è quanto emerge dalla sentenza di Cassazione Penale III n. 51414 del 2 dicembre 2016 che rimarcante la propria giurisprudenza in materia di pubblicità su apposizione di vincoli paesaggistici.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale che istituisce e impone un vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico su una intera zona è condizione sufficiente per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale che istituisce e impone un vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico su una intera zona è condizione sufficiente per l’operatività del vincolo medesimo, mentre resta necessaria la notifica del suddetto decreto ai proprietari solo con riguardo al vincolo imposto sui singoli beni (Cass. Pen. III n. 51414/2016, n. 40540/2014). medesimo, mentre resta necessaria la notifica del suddetto decreto ai proprietari solo con riguardo al vincolo imposto sui singoli beni (Cass. Pen. III n. 51414/2016, n. 40540/2014).

Il vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico detta una specifica disciplina finalizzata ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio e beni considerati.

Pertanto in una zona dichiarata di notevole interesse pubblico non si rende necessaria la notificazione del vincolo ai proprietari di immobili situati all’interno di essa. In tal senso va pure escluso un possibile profilo di illegittimità costituzionale della norma in quanto la diversa disciplina prevista per le forme di pubblicità del vincolo è conseguenza della diversa natura, caratteristiche degli immobili e aree cui la stessa si riferisce, mentre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti impositivi del vincolo su complessi immobiliari o aree soddisfa in ogni caso l’esigenza di un’adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti stessi.

Occorre aggiungere una nota importante: in epoca assai risalente e senza nessuna oscillazione sul punto, la stessa giurisprudenza ha affermato il principio che il vincolo di cui si discute, imposto per tutelare le bellezze naturali in relazione alle “bellezze d’assieme”, sorge con effetti limitativi immediati mediante la loro inclusione nell’elenco delle località di cui ai nn. 3 e 4 ex art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 (Cass. Pen. III n. 51414/2016).

La semplice proposta di vincolo per notevole interesse pubblici acquista subito efficacia fin dalla pubblicazione in G.U., anche in via provvisoria.

Secondo tale normativa questo elenco viene approvato e pubblicato dalla competente commissione, acquistando efficacia ancor prima del provvedimento definitivo di approvazione da parte del Ministro per i beni culturali (cfr art. 139 comma 2 D.Lgs. 42/2004).

Trattasi di provvedimento assoggettato unicamente a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale senza alcun obbligo di notifica verso tutti i soggetti interessati ricadenti nell’area vincolata, onere che invece ricorre solo con riferimento al secondo elenco riguardante i singoli beni (Es. ville, parchi, edifici di particolare pregio, case della memoria, ecc), previsto nei nn. 1 e 2 dell’articolo 136 del Codice stesso.

Il vincolo paesaggistico per notevole interesse pubblico acquista efficacia fin dal momento della pubblicazione sull’Albo pretorio dei Comuni interessati, con la conseguenza che gli effetti della indisponibilità si producono immediatamente – seppur in via provvisoria – prima della approvazione degli elenchi da parte degli organi competenti (Cass. Pen. III n. 51414/2016).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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