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Esclusi dalla decadenza temporale e indennizzo tutti i vincoli imposti dal PRG per ragioni ambientali in senso ampio.

Giorni fa si sono analizzate le previsioni del Piano Regolatore Generale comunale comportanti inedificabilità assoluta avente effetto espropriativo, facendo le opportune distinzioni tra vincoli conformativi ed espropriativi tipicamente previsti da un PRG.

Se è vero che i vincoli di inedificabilità assoluta possono comportare giuridicamente la perdita di disponibilità concreta della proprietà e dei diritti edificatori, è anche vero che non tutti questi vincoli sono automaticamente classificabili con effetto espropriativo.

Dobbiamo piuttosto suddividere i vincoli di inedificabilità totale imposti dal PRG in due categorie:

  1. ad effetto espropriativo, e pertanto soggette a indennizzo verso il proprietario
  2. privi di effetto espropriativo, ed escluso da indennizzi

Analizziamo la seconda categoria.

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Vincoli di inedificabilità assoluta privi di effetto espropriativo

In riferimento alla natura espropriativa dei vincoli previsti dallo strumento urbanistico generale del Comune, è importanto richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, coerente con la fondamentale pronuncia di Corte Costituzionale n. 179/1999:

«hanno carattere non espropriativo ma solo conformativo, e perciò non sono soggetti a decadenza ed all’obbligo dell’indennizzo, tutti i vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore (o sue varianti), a qualsivoglia titolo, per ragioni lato sensu ambientali: il vincolo di inedificabilità (c.d. di rispetto) a tutela di una strada esistente; il vincolo di “verde attrezzato”, il vincolo d’inedificabilità per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a verde privato (Cons. di Stato n. 10767/2022, n. 3256/2015, n. 2116/2012, n. 2534/2011, n. 9372/2010, n. 2843/2010, n. 1201/2008; Adunanza plenaria n. 7/2007);»

Da questa massima si possono estrapolare diversi principi e riferimenti:

  • i Vincoli di inedificabilità assoluta imposti per ragioni ambientali non hanno effetto espropriativo, bensì qualificano vincolo conformativo;
  • non sono dovuti indennizzi, in quanto (appunto) non comportano effetto espropriativo
  • non sono soggetti a decadenza, cioè rimangono efficaci a tempo indeterminato fino ad una prossima variante generale, locale o dello strumento attuativo.
  • alcuni esempi possono essere:
    • fascia tutela strada esistente;
    • verde attrezzato;
    • verdo privato;
    • zona agricola di pregio;
    • parco (da intendersi come parco naturale, e non come parco urbano, comunque inquadrabile in verde attrezzato;

Apposizione Vincoli ambientali del PRG rientrano nei poteri pianificatori comunali

Da un punto di vista urbanistico l’apposizione di questa destinazione d’uso su proprietà privata rientra nei poteri pianificatori del Comune.

Questa possibilità, ancorché legittima come vedremo a breve, potrebbe configurarsi come una possibile modalità di apporre severi limiti all’edificabilità dei suoli senza ricorrere a destinazioni d’uso di inedificabilità totale dei suoli, di fatto espropriative e senza versare indennizzi ai proprietari.

Certamente, applicare ad esempio la zonizzazione a “verde privato” potrebbe avere ragguagli virtuosi, ma in certi casi vi è il rischio concreto che sia abusato l’utilizzo per “frenare” certi interventi a costo zero.

Il Consiglio di Stato ha più volte confermato che la destinazione urbanistica di un’area a verde privato assegnata dalle previsioni del vigente strumento urbanistico generale non assume natura di vincolo ablatorio o assimilabile, ma rientra nell’ambito della normale conformazione della proprietà privata, espressione del potere di pianificazione del territorio comunale:

«la destinazione a verde privato grava il terreno di un vincolo che non svuota il diritto di proprietà e ha natura conformativa e non ablatoria: si veda, in tal senso, la pronuncia di cui alla sentenza della Sez. IV, n. 4976 del 6 ottobre 2014, secondo cui “Il vincolo a verde privato appartiene alla categoria dei vincoli conformativi, poiché deve considerarsi connaturato a tale destinazione urbanistica l’imposizione di un vincolo particolare prescritto in funzione della localizzazione di un’opera pubblica la cui realizzazione non è compatibile con la proprietà privata. La classificazione a verde privato, quindi, deve farsi rientrare tra quelle prescrizioni che regolano la proprietà privata alla realizzazione di obiettivi generali di pianificazione del territorio ai quali non può attribuirsi una natura ablatoria e/o sostanzialmente espropriativa.”; nello stesso senso Cons. Stato, Sez. IV, n. 2919 del 18 maggio 2012: “La destinazione urbanistica di un’area a verde privato, operata dalle previsioni dello strumento urbanistico primario, non assume la natura di vincolo ablatorio o assimilabile, ma rientra nell’ambito della normale conformazione della proprietà privata, espressione del potere di pianificazione del territorio comunale e, di conseguenza, non soggiace alla decadenza conseguente all’inutile decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 9, t.u. dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001 n. 327, come modificato dall’art. 1 d.lg. 27 dicembre 2002 n. 302”. (da ultimo Consiglio di Stato n. 167/2023)»

La potestà pianificatoria comunale costituisce valutazione di merito e sottratta al sindacato di legittimità, a meno di errori e incongruità.

La qualificazione o zonizzazione in verde privato è motivata anche per procedere al riequilibrio del territorio sotto il profilo ambientale ed ecologico, una potestà pienamente legittima e nelle mani dell’ente comunale (Cons. di Stato IV n. 6656/2012).

Tale scopo di tutela ambientale è motivata dallo scopo di riequilibrare il rapporto creatosi tra aree edificate e spazi liberi, tenuto conto che Urbanistica e Governo del territorio non costituiscono solo il coordinamento dei diritti edificatori, bensì sono strumenti di uno sviluppo ordinato e armonico del territorio sotto ogni aspetto connesso, tra qui quelli ambientali.

La ratio della pianificazione territoriale è quella di assicurare e coordinare il rispetto delle effettive esigenze degli abitanti, della vocazione dei luoghi, dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze economiche e sociali della comunità, in funzione anche della storia, tradizione e futuro della comunità stessa. E ciò deve avvenire attraverso i propri organi eletti alla rappresentanza e con la partecipazione dei cittadini (Cons. di Stato IV n. 6656/2012).

Consigli e conclusioni

Quando si presentano vincoli comportanti inedificabilità assoluta dei suoli occorre approfondire con precisione l’esatta tipologia, se vi siano effetti espropriativi o se trattasi invece di vincoli conformitivi capaci di azzerare la capacità edificatore in nome di tutela ambientale e paesistica.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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