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Lo scopo della norma è tutelare le aree boscate e fragili del territorio in quanto risorsa collettiva

Cambiamenti climatici, modifiche sociali e dell’uso del suolo hanno aumentato la vulnerabilità di molti contesti territoriali.

I dati statistici stanno evidenziando il trend di aumento in termini di frequenza ed entità dei dissesti geomorfologici e idrogeologici.

Va pure ricordato come l’umanità sia sempre stata esposta al rischio idrogeologico, la Storiografia trabocca di episodi in cui città e popolazioni siano state devastate da eventi anche puntuali.

Certamente, una pianificazione del territorio spesso ritardataria rispetto alle effettive esigenze non concede attenuanti, sopratutto se in assenza di una particolare visione e in spregio alle secolari regole non scritte dei luoghi.

Il Regio Decreto n. 3267/1923 anticipava moltissimo gli effetti che abbandono e incuria del territorio avrebbero potuto provocare.

Una norma quasi secolare finalizzata a tutelare la sicurezza e produttività delle aree forestali

Fu un vero testo di riordino della disciplina per aree boscate e terreni montani, come risulta dal titolo del provvedimento.

Essa istituì il vincolo idrogeologico per impedire che errate utilizzazioni del suolo potessero creare danni pubblici tramite fenomeni di denudazione, instabilità o turbare il regime delle acque (articolo 1 del Regio Decreto).

La stessa norma dispose che la perimetrazione di queste aree debba avvenire secondo i singoli bacini fluviali (o idrografici), ovviamente sulla base di relazione illustrativa motivata.

Le trasformazioni dell’uso del suolo di queste aree vincolate, a prescindere dalla copertura boschiva, è subordinata all’ottenimento di preventiva autorizzazione secondo le modalità previste dallo stesso Regio Decreto.

Tra l’altro nelle aree vincolate ai sensi del R.D. 3267/23 possono esserci pure prescrizioni imposte dal competente organo relative alle modalità di coltivazione e utilizzo del suolo. Il loro scopo è di prevenire i danni e fenomeni di degrado indicati dall’art. 1 del regio decreto.

In sostanza coesistono diverse modalità di prevenzione del dissesto idrogeologico tramite:

  • vigilanza del territorio;
  • prescrizione d’uso e governo del territorio (Vincolo) tramite apposito regolamento;
  • regime autorizzativo per interventi di cambio d’uso del suolo;

Questi sono i lineamenti principali del provvedimento originario, col tempo la disciplina si è evoluta e integrata con ulteriori provvedimenti.

Pochi anni dopo l’emanazione del R.D. 3267/23 fu emanato un apposito regolamento applicativo tramite il R.D. 1126/1926. Con esso fu disciplinata anche la modalità di delimitare le aree da salvaguardare, anche per singole zone.

Nel Dopoguerra la perimetrazione è stata avviata senza particolare coordinamento.

Di fatto la perimetrazione delle aree, da compiersi su iniziativa della competente Autorità Forestale, doveva essere effettuata per ogni comune, su mappa catastale, o in mancanza, su carta I.G.M. possibilmente in scala da 1 a 10.000 (art. 2 R.D. 3267/23).

La perimetrazione e i contenuti del provvedimento stesso devono essere depositati pubblicamente presso il Comune di riferimento, nei modi e tempi previsti dall’art. 3 R.D. 3267/23.

In questo senso posso aggiungere che negli strumenti urbanistici dei Comuni in cui ho operato finora, hanno correttamente riportato queste perimetrazioni nei propri elaborati del P.R.G. e Piani strutturali.

Col tempo sono intervenute anche riassetti della materia pianificatoria, in particolare il trasferimento graduale dallo Stato alle Regioni avvenuto con D.P.R. 11/1972 e 616/1977.

Certamente, le perimetrazioni compiute fino all’entrata in regime delle Autorità di Bacino (L. 183/1989 oggi abrogata) non è avvenuta secondo i bacini idrografici come disposto in origine.

Nel Condono Edilizio vengono limitate le opere realizzate in contrasto col Vincolo idrogeologico.

Infatti l’art. 33 comma 1 lettera A della L. 47/85 individua l’ampia categoria di vincoli imposti da norme statali a tutela di interessi idrogeologici.

Esso non contempla l’esclusione automatica, ma la presenza di un vincolo comportante inedificabilità, in contrasto con le sue prescrizioni e applicato prima dell’esecuzione delle opere abusive (N.B: sulla sopravvenienza di vincolo suggerisco questo approfondimento).

La questione di queste aree diventa ancora più rilevante con l’emanazione della L. 431/1985 “Galasso”, che dispose l’estensione automatica del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 ai territori coperti da foresti e boschi, e quelli soggetti al rimboschimento.

Praticamente dopo la legge Galasso l’area boscata diventa soggetta a due vincoli: paesaggistico e idrogeologico.

Con D.Lgs. 152/2006 la disciplina viene integrata con dubbi applicativi

Questo decreto interviene sulla materia del vincolo e la materia idrogeologica, senza tuttavia abrogare espressamente il R.D. 3267/23, surrogando le precedenti disposizioni dell’abrogata L. 183/1989.

Il D.Lgs. 152/2006 affronta appunto molti aspetti di natura ambientale, come la tutela delle risorse e aree, e loro salvaguardia dal dissesto idrogeologico.

Ciò avviene espressamente con gli articoli 54 (c.1 lettera V), 56 (c.1 lettera M), 65 (c.1 lettera N) e 67 (comma 1).

Da una lettura combinata di questi articoli del D.Lgs. 152/2006 emerge che anch’esso disciplina la materia del rischio idrogeologico già trattata dal previgente R.D. 3267/23.

Certamente, il D.Lgs. 152/2006 è norma sopravvenuta sullo stesso argomento, per cui la normativa più recente si sovrappone a quella già vigente secondo l’art. 15 delle preleggi.

Rimane caldamente consigliabile la prudenza quando sulla stessa materia vigono due leggi emanate in tempi diversi. Il rischio è di imbattersi in alcune sacche di vuoti lasciati dall’una nei confronti dell’altra.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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