Costruzioni e interventi esonerati dal titolo abilitativo richiedono dimostrazione epoca e consistenza
La norma non è retroattiva, ma in certi casi potrebbe aver “condonato” alcune installazioni.
Recentemente le vetrate amovibili panoramiche sono diventate edilizia libera, grazie alla conversione in legge del Decreto Legge 115/2022 “Aiuti bis” (in legge 142/2022).
Ciò significa che dal 22 settembre 2022 le vetrate panoramiche, sono state inserite nella categoria degli interventi in edilizia libera individuata all’interno dell’art. 6 Dpr 380/2001.
In altre parole non servono più i normale titoli edilizi, necessari prima di questo cambiamento normativo. Ma attenzione: ciò riguarda soltanto il profilo edilizio, ma non sono state liberalizzati tutti gli altri aspetti come le normative di settore e norme speciali, tipo l’antisismica, la paesaggistica, i vincoli, il risparmio energetico, acustica, eccetera.
Per questo posso sintetizzare che non è del tutto vero che l’installazione delle vetrate amovibili panoramiche sia completamente divenuta edilizia libera.
Per maggiori approfondimenti puoi consultare:
Analizziamo adesso la casistica di quelle già realizzate in passato, cioè prima dell’entrata in vigore della L. 142/2022. Ci tengo a precisare, che tutto il discorso che segue vale solo ed esclusivamente se le vetrate amovibili risultanto realizzate perfettamente conformi al punto b-bis comma 1 articolo 6 del Testo Unico Edilizia.
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Irretroattività e “sanatoria implicita”
Di questo aspetto ne ho parlato in un approfondimento scritto sul blog dello studio legale squassoni, e riprendo qui in maniera sintetica. Se con l’entrata in vigore della L. 142/2022 le vetrate amovibili sono state dichiarate edilizia libera, vuol dire che prima non lo erano; infatti la loro installazione comportava la qualifica di nuova costruzione come ampliamento e soggetta a permesso di costruire.
Partiamo da un punto chiaro: l’innovazione normativa non è retroattiva. Significa che non trova applicazione per quelle vetrate amovibili installate prima della sua entrata in vigore.
In particolare nell’ambito amministrativo edilizio è fuori discussione che le modifiche normative non abbiano effetto retroattivo, a meno che non sia espressamente previsto dalla norma; di converso, scelte di questo tipo verrebbero bollate come “condono”.
Eh, ma allora come regoliamo quelle già costruite prima del DL 115/2022 convertito in legge?
Qui c’è da fare un ragionamento molto rapido partendo da questi aspetti sostanziali:
- Questa norma ha portato in edilizia libera un intervento che prima non lo era.
- Oggi applico il vigente regime repressivo sanzionatorio anche per gli illeciti del passato.
Di conseguenza, solo da un punto di vista puramente edilizio, non è più possibile perseguire le vetrate amovibili che verranno installate dall’entrata in vigore della L. 142/2022 (cioè 22 settembre 2022); e ciò vale anche per quelle del passato, proprio perché sono state inserite nella platea degli interventi in edilizia libera.
Quindi, è sostenibile pensare che siano state condonate o sanate”? Non direi proprio.
Diciamo meglio: il legislatore le ha qualificate in edilizia libera, pertanto non si possono perseguire neppure quelle del passato, perché posso usare soltanto il regime sanzionatorio vigente (qui trovi la video spiegazione).
Chiaramente questo vantaggio non può essere applicato alle situazioni con procedimenti giudiziari aperti, con accertamenti effettuati oppure colpite da un’ordinanza di demolizione.
In questi casi si continuano ad applicare le norme allora vigenti al momento della contestazione, come se avesse bloccato la normativa.
La semplificazione in ambito penale
Dobbiamo anche dire che a livello penale si applica il regime del favor rei. Quindi in caso di procedimenti penali aperti, questa passaggio in edilizia libera comporta anche passaggio ad una norma più favorevole sul versante penale.
Infatti colui che ha compiuto un illecito penalmente rilevante, accertato e con procedimento aperto, ha diritto a vedersi applicare la norma penale più favorevole in caso di norma sopravvenuta.
Conclusioni e Consigli utili
La “semplificazione” sul versante amministrativo e penale deriva dall’inserimento delle vetrate panoramiche amovibili in edilizia libera; gli effetti e le conseguenze descritte ai paragrafi precedenti valgono, fintanto la norma continua a valere. Chissà che non gli venga in mente al legislatore di rimetterci mano.
Ci tengo inoltre a ricordarti che prima di fare valutazioni di questo tipo da solo, consiglio di affidare un incarico a un tecnico professionista affinché lui sappia valutare la situazione per quelle vetrate amovibili panoramiche che hai installato anni fa.
In particolare dovrà valutare se siano state realizzate in conformità alla norma sopravvenuta, infatti non mi fiderei troppo di coloro che insistono a dire che si installano senza permessi.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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