La giurisprudenza ha elaborato principi utili per quantificare il contributo di costruzione
Per la Cassazione la realizzazione di una veranda non costituisce pertinenza né intervento edilizio minore
La chiusura di un balcone con pannelli di vetro su intelaiatura metallica necessità di titolo abilitativo concessorio
La Cass. Penale sez. III con sentenza n. 41151/2016 ha statuito alcuni aspetti in materia di volumetria urbanistica e relative procedure amministrative abilitanti.
In particolare la Corte di merito ha adeguatamente chiarito che la trasformazione di un balcone, anche di modesta superficie, in veranda, mediante tamponatura effettuata a mezzo di installazione di pannelli di vetro e metallo, non costituisce realizzazione di una pertinenza e comporta modifica di prospetto.
Inoltre tale intervento non è da ricomprendersi nella categoria di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a a permesso di costruire, la cui realizzazione in assenza di titolo abilitativo integra il reato previsto dall’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 (Sez 3, n.1483 del 03/12/2013, dep.15/01/2014, Rv.258295; Sez.3, n.35011 del 26/04/2007, Rv.237532).
Non può essere inquadrata come pertinenza in quanto quest’ultima deve essere autonoma, mentre la veranda costituisce parte integrante dello stabile.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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