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invaso artificiale

Col D.L. 39/2023 sono state liberalizzate le vasche di 50 mc/ha per irrigare le aree agricole durante la siccità

Il cosiddetto “Decreto Siccità” D.L. 39/2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 aprile scorso, e ha introdotto una misura finalizzata a ridurre le difficoltà di irrigazione delle aree coltivate ai fini agricoli in certi periodi.

Tale decreto ha aggiunto la nuova categoria di intervento in quelle qualificate edilizia libera, di cui all’articolo 6 DPR 380/01 (qui trovi già il testo unico edilizia aggiornato), ed è la seguente:

Art. 6 Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e-quinquies) e’ aggiunta la seguente:
«e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato».

Tale modifica normativa consente di realizzarli in regime di edilizia libera, e pertanto non configurano più trasformazione urbanistico edilizia permanente del territorio (restano in campo tutte le altre norme speciali e di settore, come vedremo dopo).

Facciamo una prima analisi a caldo della novità normativa, premettendo che si tratta di un decreto-legge e che pertanto potrebbero sopravvenire modifiche in fase di conversione in legge.

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Vasche raccolta acqua piovana, condizioni generali

Zonizzazione urbanistica

Per prima cosa appare evidente che sia una norma rivolta soprattutto verso il settore delle aziende agricole, per il fatto che nella categoria di intervento siano riportati termini come “uso agricolo” e “terreno coltivato“.

Quindi si dovrebbero escludere tutte le situazioni diverse che non contemplano questo tipo di finalità. Nella versione testuale non ci sono riferimenti ai tipici requisiti soggettivi previsti per interventi in zone agricole:

  • aziende agricole
  • coltivatori diretti
  • imprenditori agricoli professionali (IAP)

Pertanto non si può escludere dalla forma letterale anche le attività agricole di tipo amatoriale o non professionali.

Scopo: uso irriguo campi coltivati

E’ evidente lo scopo della norma: consentire ai coltivatori di terreno coltivato la possibilità di irrigarli nei periodi siccitosi e di scarsità di pioggia, considerato che la norma è stata introdotta col D.L. 39/2023.

Tale decreto infatti introduce disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche.

Volumetria e dimensioni

E’ previsto un limite volumetrico di 50 metri cubi/ettaro di suolo coltivato, quale soglia quantitativa da non superare; non essendo un termine proporzionale “secco” al mq, sarà più facile effettuare previsioni di calcolo, senza peraltro prevedere dimensioni minime.

Ad esempio in un terreno di 1 ha risulterebbe fattibile una vasca di dimensioni 7×7 con altezza 1 m = 49 mc

Raccolta acque meteoriche / piovane

La norma prevede espressamente che tali vasche di raccolta siano finalizzate a contenere le acque meteoriche, ovviamente quelle piovane. Lo scopo di recuperare questo tipo di acque superficiali potrebbe essere anche di aiuto per ridurre e contenere in certi periodi critici l’eccessiva corrivazione idraulica, come se fossero “micro casse di espansione” verso le aste fluviali e bacini idrografici.

Inutile dire che la raccolta di acque meteoriche in queste vasche, pur essendo edilizia libera, dovrà essere gestita e pianificata intelligentemente, trattandosi di recuperare le acque superficiali in eccesso durante le piogge.

Se installate vicino le costruzioni e abitazioni, potrebbero anche ricevere le acque piovane provenienti dalle coperture.

Vasche di raccolta, tipologie costruttive

La norma ha inserito la categoria di intervento senza definire con esattezza la definizione di vasca di raccolta acqua meteorica.

Intanto è comunque una vasca, quindi dovremo intendere un contenitore capace di ridurre o evitare la dispersione idrica nel sottosuolo tramite le sue pareti, sponde e fondale.

Pertanto ritengo che non vi possano rientrare i locali tombati o cisterne chiuse, seminterrati o interrate, mentre nulla vieta che possano essere realizzate soprassuolo o fuori terra, anche con sistemi semplicemente appoggiati al suolo e pertanto rimovibili.

Se posso sbilanciarmi, per come la leggo nel suo insieme vorrei vederla più come una norma da “ingegneria naturalistica”, cioè faccio fatica a vederla realizzare con sistemi costruttivi impattanti, anche per una futura rimozione. Questo ragionamento va fatto per due ordini di motivi:

  • contenimento del consumo di suolo
  • inserimento in edilizia libera, cioè opere che “davvero” non creano impatti a lungo termine.

In altre parole un vascone in cemento armato gettato in opera non lo vedo personalmente di buon occhio; mi permetto di consigliare o individuare sistemi di contenimento meno impattanti, visto anche le limitate dimensioni previste dalla stessa norma, con speciali impermeabilizzazioni (simili alle discariche).

Permettetemi di essere dissacrante: questa possibilità di intervento non va intesa o distorta per realizzare piscine dietro casa sotto mentite spoglie.

Altra distinzione: non vanno confuse con le vasche di raccolta acque già contemplate al punto e-ter) comma 1 articolo 6 DPR 380/01, ma riferite e contestuali a opere di pavimentazione di spazi esterni (pertinenziali a edifici).

Aspetti idraulici, ambientali e sicurezza

Questo tipo di opere probabilmente richiederanno scavi o modifiche del naturale piano di campagna, sbancamenti, eccetera.

Che siano aree pianeggianti, collinari o di montagna, sarà necessario prestare attenzione perchè la realizzazione di queste vasche di raccolta acque piovane potrebbe impattare anche su aspetti delicati come la stabilità dei versanti o incidere sulle falde acquifere.

Il rischio di destabilizzare ambiti già fragili dal punto di vista idrogeologico, idraulico e alluvionale non è proprio trascurabile; inoltre, qualora le vasche abbiano bassa profondità e ampia superficie, dovrebbero prevedere sistemi di ossigenazione ed evitare ristagni o fenomeni di degrado (eutrofizzazione), assai accelerati nei mesi estivi.

Infine inutile dire che anche la sicurezza non va trascurata: la realizzazione di queste vasche, tipo “stagni artificiali” contro la siccità, dovrà tenere conto del rischio sicurezza per i possibili utenti e operatori del settore.

Motivo per cui è caldamente consigliato farsi assistere dai professionisti specializzati in materia.

Rispetto altre normative di settore e disciplina urbanistica edilizia

Come già detto più volte, il presupposto fondamentale dell’edilizia libera è rispetto di ogni normativa di settore e disciplina urbanistica edilizia.

La cosiddetta edilizia libera, non è del tutto libera: è meglio sottolineare che il Testo Unico Edilizia ha liberalizzato una serie di interventi soltanto dall’ambito “puramente edilizio comunale”, ma non ha azzerato tutti gli eventuali obblighi e adempimenti previsti da altre normative e regolamentazioni aventi incidenza sull’attività edilizia.

Questo concetto oltre ad essere espressamente indicato al comma 1 articolo 6 DPR 380/01, viene costantemente confermato dalla giurisprudenza, ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato n. 1503/2023:

la conformità urbanistica costituisce un presupposto per l’esecuzione degli interventi di attività edilizia libera, e non una conseguenza della mera astratta riconducibilità dell’opera, in base alle sue caratteristiche tipologiche, nell’elencazione contenuta all’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Aggiungo inoltre che le norme regionali e regolamenti comunali in futuro potrebbero disciplinare anche questa nuova categoria di intervento, integrare la definizione di vasca raccolta acque meteoriche.

Conclusioni e consigli

Sembra facile, ma non lo è: se siete intenzionati a realizzare questo tipo di opera, è consigliato prima consultare un professionista abilitato e specializzato su questi settori.

Infine, proprio perchè la norma è contenuta in un decreto-legge, si dovrà attendere la sua definitiva approvazione con le possibili modifiche in conversione di legge.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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