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A livello nazionale non esiste possibilità di effettuare varianti alla Comunicazione Inizio Lavori

Nel nostro ordinamento non prevale la cultura “as built” per gli interventi edilizi minori

Il T.U. dell’edilizia prevede la facoltà di presentare varianti in corso d’opera e varianti finali, in base a certi requisiti, per opere oggetto di Permesso di Costruire e SCIA.

Nei cantieri per normali esigenze costruttive si devono apportare modifiche al progetto, sia sul piano amministrativo/burocratico che esecutivo.
Le possibili tipologie di varianti sono:

  • variante in corso d’opera con sospensione – modifiche da apportare previa autorizzazione e interruzione lavori;
  • variante in corso d’opera – modifiche effettuate durante l’esecuzione e destinate a proseguire rispetto all’iter amministrativo;
  • variante finale – modifiche già compiute e comunicate a ultimazione lavori;

A prescindere dalle normative regionali, e fatto salvo gli aspetti di settore (paesaggistico, vincolistico, strutturale, ecc), per le opere oggetto di Edilizia Libera assoggettate a CIL e CILA non è contemplata la variante finale o in corso d’opera.

Svista o volontà del legislatore, resta il fatto che questa tipologia di opere rientranti nella cosiddetta “Edilizia minore” non è contemplata la semplificazione di comunicare la loro esecuzione “AS BUILT” (come costruita), come invece può avvenire a certe condizioni per SCIA e interventi soggetti a Permesso di Costruire.

#Controintuitivo: le varianti sono ammesse nell’edilizia rilevante ma non per l’edilizia minore

Cila in sanatoria

infografica a cura di Carlo Pagliai

Seguendo il buon senso sarebbe naturale che per effettuare una variazione ad un intervento leggero fosse possibile comunicarlo a ultimazione dei lavori.
Da un punto di vista giuridico amministrativo invece a livello nazionale il Testo Unico DPR 380/01 non lo prevede. Stop, punto e basta.
In generale le opere oggetto di Edilizia Libera comunicate in corso d’opera o addirittura postume, sono soggette a sanzionamento pecuniario.

Facciamo l’esempio della tipica ristrutturazione leggera:

2016, Febbraio:
ammettiamo un semplice intervento di modifiche interne distributive di un appartamento, privo di vincoli, con cui spostare le posizioni dei tramezzi interni senza modifica strutture, muri portanti, e prospetti, per cui fu depositata regolare CILA al comune.

2016, Maggio:
per esigenze della committenza durante il cantiere la realizzazione del tramezzo separante il bagno dalla camera viene effettuata di 50 centimetri verso quest’ultima. In fin dei conti cosa volete che sia, è un banale spostamento rispettoso dei requisiti igienici e aeroilluminanti.

Oggi, 2016 Giugno:
Ai fini della Conformità urbanistica è necessario denunciare queste opere, tuttavia essendo già compiute e non potendo effettuare deposito in variante finale, per l’attuale ordinamento nazionale sono passibili di sanzione pecuniaria fino ad un massimo di euro 1.000 (mille!).
Per assurdo, ancora una volta, la sanzione minima per le opere soggette a Permesso di Costruire e SCIA ammonta a 516 €, anche per banalissime parziali difformità quadruplicamente conformi a tutto.

Prima di proseguire suggerisco questo apposito approfondimento oppure questo video YouTube:

Il minimo reato in Edilizia Libera è più costoso del minimo reato in Edilizia rilevante

Consigli: in queste situazione le corrette alternative sono:

  • comunicare le modifiche con CIL/A preventivamente alla loro effettiva esecuzione;
  • comunicarle con CIL/A in corso d’opera pagando la sanzione ridotta ad un terzo (333,33 €)
  • comunicarle con CIL/A ad opere compiute pagando la sanzione piena (1.000 €);

Inserisco una quarta alternativa segnalatami e praticata in alcuni casi da colleghi, non filologica in quanto illecita sul piano formale:

  • Comunicare con CIL/A l’inizio delle opere, glissando sul fatto che in verità siano già compiute;

E’ bene sottolineare che in tale ipotesi, che non mi sento di consigliare, implica la falsa asseverazione con tutti i rischi e responsabilità connesse, potrebbe scattare tramite accertamento o controllo in cantiere da parte dell’autorità competenti.
Certo è che l’oggetto della contestazione di falsità ruoterebbe attorno alla certezza e datazione dell’effettivo avanzamento dei lavori, da rapportare al tempo trascorso dalla presentazione della CILA al momento del sopralluogo; non va escluso il caso estremo che tale verifica possa avvenire il giorno dopo alla sua presentazione, ma in quel caso si dovrebbe parlare di “coincidenze” astrali se non addirittura di sfiga siderale.

In ogni caso, come già scritto in un precedente articolo, consiglio sempre a prescindere da norme nazionali e regionali, di depositare formale fine lavori, quanto meno per delineare l’effettivo tempo di responsabilità per il Direttore dei lavori, qualora incaricato.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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