Natura giuridica SCIA non prevede l'avvio del procedimento o preavviso di rigetto art. 10-bis
La Cassazione Penale considera falsa attestazione di condizioni fondamentali per l’efficacia della SCIA
Viviamo nell’epoca in cui il professionista tecnico deve asseverare qualunque cosa che firma, anche in senso digitale: pratiche edilizie, aggiornamenti catastali, eccetera.
Praticamente da oltre un paio di decenni si è consolidato in legge un meccanismo che condiziona l’efficacia di qualsiasi pratica asseverata alla sua piena veridicità.
La rispondenza a verità deve essere sia per gli aspetti formali, ma soprattutto sostanziali, in caso di falsa attestazione viene meno la validità di essa.
Mi spiego meglio, qualsiasi modulistica unificata edilizia riporta l’attestazione o asseverazione viene resa (anche) ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, cioè ad esempio:
- Permesso di Costruire
- Segnalazione Certificata Inizio Lavori (SCIA)
- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)
Infatti l’art. 76 del DPR n. 445/2000 incrimina chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal medesimo DPR, rimandando al Codice Penale e alle leggi speciali in materia ai fini sanzionatori.
Inoltre andiamo a leggere bene i contrappesi e punizioni riservate a coloro che producono false asseverazioni dei requisiti e condizioni previsti dalla legge nelle pratiche edilizie:
- Art. 21. c.1 Legge 241/1990: Con la segnalazione (es. SCIA) o con la domanda (es. Permesso di costruire) di cui agli articoli 19 e 20 (L.241/90, ndr) l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. l’art. 21 comma 1 L. 241/90.
- Art. 20 c.13 DPR 380/01 Permesso di Costruire: Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
- CILA: anche per queste pratiche vale lo stesso discorso, è sufficiente controllare la modulistica unificata e approvata tramite Conferenza Unificata Stato-Regioni (più le norme regionali), che riporta integralmente la medesima formula di asseverazione.
Verso quali soggetti si applica? Tutti, professionisti e non.
Il rispetto della veridicità, e le relative punibilità in caso di falsa attestazione o asseverazione, dei contenuti e condizioni richieste dalla normativa vale per tutti i soggetti coinvolti e interessati nelle pratiche edilizie, cioè:
- Cittadino o avente titolo
- Imprese
- Professionista tecnico
Prendiamo d’ora in avanti il ruolo del professionista Tecnico, che abbia falsamente attestato e asseverato condizioni e requisiti che legittimano la pratica edilizia.
Intanto il Tecnico abilitato assume sempre ruolo ed esercente di servizio di pubblica necessità (vedere formula di asseverazione), e pertanto in base anche alle norme indicate precedentemente, risponde del delitto di cui all’art. 483 Codice Penale:
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Tra colpa e dolo professionale: la fattispecie
L’assunzione di responsabilità penale relativa all’asseverazione dei contenuti e condizioni presenti (ad esempio) nella SCIA, non prevede diversi livelli di gravità.
Prendiamo la fattispecie esaminata dalla Cassazione Penale con sentenza n. 33662/2021, relativa SCIA per installazione di una insegna attestando falsamente che l’immobile non fosse assoggettato a vincolo architettonico ex art. 10 c.3 D.Lgs. 42/2004.
In essa la Cassazione ha respinto la tesi di considerare errore di fatto l’apposizione di una “crocetta” sulla casella di un modulo prestampato SCIA, in particolare la tesi difensiva sosteneva che <<solo genericamente responsabilizzava il sottoscrittore>>.
Infatti tra le diverse motivazioni contro la tesi la Corte ha evidenziato che:
- il modulo SCIA conteneva l’avviso circa la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000;
- il modulo SCIA contiene espressi avvisi sulla assunzione di responsabilità penale;
- la dichiarazione viene resa da un tecnico, dunque da una persona esperta del settore e qualificata, e riguarda proprio una delle condizioni fondamentali per la SCIA;
- dichiarare il vero involge specifici doveri di verifica di corrispondenza (cfr. multis Cass. Pen. 8921/2021);
Consigli e conclusioni
Diciamo che la piena veridicità di tutti gli aspetti formali e sostanziali della pratica edilizia è ormai il livello minimo sindacabile da rispettare, pena la messa in discussione della sua efficacia.
Ad esempio, anche il criterio e requisito di completezza formale e sostanziale della pratica edilizia rischia di lasciare aperti i termini alla P.A. per rivedere l’istruttoria del procedimento amministrativo.
Tanto per chiudere, il discorso vale anche per le pratiche edilizie rientranti nei Bonus e Superbonus edilizi vari.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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