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Per dichiarare l’epoca o data dell’abuso di un condono edilizio non è sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva ma occorre corredarla di documenti inconfutabili e probatori, validanti la tesi del dichiarante e quindi attestanti l’esistenza dell’abuso in epoca anteriore a certe soglie temporali.

Mi è stato chiesto di esprimere un parere sulla sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 2774 pubblicata il 05/06/2015 la quale ha dichiarato insufficiente la sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la data di ultimazione lavori in un condono edilizio.
CONSULTA L’OPINIONE →

1. FATTO E DIRITTO
Si legge che il ricorrente aveva presentato una domanda di Condono edilizio ex L. 724/94, valevole per abusi ante 31/12/1993, e nella fattispecie il ricorrente aveva dichiarato il 1980 come anno di realizzazione, senza allegare nessun altro documento indiziario o probante quanto asserito nella dichiarazione sostitutiva; tale data è stata ritenuta non veritiera in base a un verbale di sopralluogo redatto dalla polizia municipale (non ci sono dettagli su questo punto).

Il TAR Umbria respinge il ricorso perchè ritiene pacifica giurisprudenza che l’onere della prova per l’ultimazione dei lavori entro la soglia temporale del Condono sia a carico del richiedente stesso in base alla sentenza CdS Sez VI n. 4075 del 05 agosto 2013, ammettendo pienamente validi gli elementi e documenti da cui si possa evincere quanto sostenuto dalla dichiarazione di parte; in loro assenza, la dichiarazione sostitutiva è da ritenersi non sufficiente, e in base all’art. 64 c.3 del Cod. Proc. Amm. modificato dal D.Lgs. 104/2010: infatti il sistema probatorio è fondato sul metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, mettendo a carico dell’interessato l’onere di presentare elementi indiziari e probatori affinché il giudice possa svolgere poteri istruttori con completezza.
Nella motivazione del TAR si evince inoltre che l’attestazione della data di ultimazione dell’abuso sia un adempimento posto a carico del richiedente in quanto ritengono il Comune non in grado di verificare la data di realizzazione sul proprio territorio di tutti gli abusi edilizi (qui ci tornerò sopra nell’opinione).
Il TAR respinge pure la tesi di dell’asserito e avvenuto perfezionamento dell’assenso tacito sull’istanza di condono.

Stesso tenore in Appello, con cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale sui capitoli in oggetto.
Viene respinto ribadendo gli stessi motivi anzidetti, ovvero ritenendo insufficiente la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per attestare l’ultimazione lavori per il Condono, tesi già espressa con sentenza CdS Sez VI n. 6 del 5 gennaio 2015.
La stessa sentenza sostiene espressamente che la prova testimoniale deve poter essere valutata alla luce di altri elementi probatori.

Il Consiglio di Stato quindi, in ultima istanza ribadisce e conferma la sua tesi già emersa in altre pronunce.

OPINIONE   
Per dichiarare l’epoca o data dell’abuso di un condono edilizio non è sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva ma occorre corredarla di documenti inconfutabili e probatori, validanti la tesi del dichiarante e quindi attestanti l’esistenza dell’abuso in epoca anteriore a certe soglie temporali.

Di fatto era una cosa abbastanza nota, allo scrivente professionista sono spesso chiesti consulti legati a casistiche simili.
Vorrei però aggiungere che tale principio di probatorietà debba essere automaticamente esteso anche alle procedure di Sanatoria ordinaria, alle SCIA e ai PdC.
Ci sono infatti due ordini di problemi per tali casi:

– spesso sono trascorsi alcuni decenni dall’effettiva realizzazione dell’abuso;
– spesso nel frattempo sono intervenuti alcuni passaggi di proprietà tra chi ha commesso l’abuso e l’attuale richiedente (per successioni, compravendite, ecc), quindi diviene difficile basarsi sulle memorie degli attuali proprietari;
Per tali motivi è consigliato al professionista di compiere specifici accertamenti e di non limitarsi a recepire la dichiarazione del committente, anche se resa in effettiva buona fede.

TOSCANA

questa tesi di non sufficienza probatoria della sola dichiarazione sostitutiva è stata sposata e traslata nella nuova Legge regionale urbanistica toscana n. 65/2014 , in particolare nel capitolo relativo alle sanatorie edilizie, ritenendo non sufficienti le prove testimoniali per attestare l’esistenza degli abusi in epoca anteriore al 1967, al 1985 e alle rispettive date di esecuzione.

E per i Condoni edilizi rilasciati in funzione di dichiarazioni sostitutive incerte e non verificate come sopra?
Presto ne parlerò in un apposito approfondimento.
Rimane salvo l’aspetto per alcune casistiche di opere effettuate in epoca anteriore al 1967, di cui si condivide il ns APPROFONDIMENTO →

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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