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La recente legge regionale di adeguamento alla normativa statale edilizia e sismica sarà oggetto di verifica.

Mi stavo chiedendo appunto fin quanto il Governo non fosse intervenuto ad impugnare la legge regionale di “recepimento” dello Sblocca-Cantieri, e di altre novità introdotte nel T.U.E.

E ciò è avvenuto col Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020: secondo l’impugnativa, la legge regionale toscana n. 69 del 22-11-2019 presenta profili di illegittimità costituzionale, rientranti in due principali filoni:

  1. all’art. 3 Costituzione, sotto il profilo del principio di uguaglianza; nonché in combinato disposto con l’articolo 97 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza e dell’articolo 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute;
  2. all’art. 117, terzo comma della Costituzione , in relazione alle materie “governo del territorio” , “protezione civile “ e ”tutela della salute” per violazione di norme di principio contenute nel Testo Unico dell’edilizia DPR n. 380/2001 e nel D.M. 5 luglio 1975.

Ciò significa che il contrasto di alcuni articoli della L.R. 69/2019 riguarda le suddette materie, con una premessa: in buona parte sono le stesse che portarono (pochi) anni fa ad un’altra dichiarazione di incostituzionalità con la sentenza di Corte Costituzionale n. 101/2013.
Esatto: la stessa che richiedeva la doppia conformità sulle opere strutturali.

Prima di entrare nel merito, aguzzate la vista: stavolta entra in campo il famigerato D.M. 5 luglio 1975 (e sopratutto con quali motivi lo fanno entrare). E’ lo stesso decreto riguardante le altezze minime interne e i rapporti aero-illuminanti.

Analizziamo sinteticamente i punti dell’impugnazione in sede costituzionale

Dovrò essere breve, e sopratutto dovrò dare per conosciuta la L.R. 65/2014 e le modifiche intervenute in seguito, ultima ma non ultima la L.R. 69/2019.

Per maggiori dettagli rimetto il testo integrale dell’impugnativa avviata dal Governo.

Seguiamo gli stessi punti numerati nell’impugnativa.

1 – Il primo punto riguarda i mutamenti di destinazione d’uso nelle Zone omogenee A (es. centri storici), soggetti a Permesso di Costruire secondo l’art. 10 c.1 lettera C del D.P.R. 380/01; al contrario, la L.R. 69/2019 li renderebbe ammissibili con la SCIA (con un articolato effettivamente goffo), lasciando la contraddizione che possa applicarsi la SCIA ordinaria (art. 22 T.U.E) e non la cosiddetta super-SCIA (art. 23 D.P.R. 380/01).
Infatti nella versione vigente della L.R. 65/2014 ci sono i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 134 (Permesso di Costruire): col 2-bis si afferma la possibilità di utilizzare la SCIA alternativa al Permesso (Super-SCIA ex art. 23 comma 01 lett. A del TUE), mentre col 2-ter viene rinviato alla sola procedura di SCIA ordinaria (ex art. 22 del T.U.E).
In sostanza, un corto circuito in cui si rinvia alla procedura di Super-SCIA che la L.R. 65/2014 non prevede.
Opinione: in questa stesura ritengo abbia ragione il Governo.

2 e 3 – La Regione Toscana avrebbe dovuto limitarsi a confermare le disposizioni (procedurali) in materia antisismica introdotte dallo “Sblocca Cantieri” L. 55/2019 e le modifiche della L. 156/2019. In attesa delle linee guida nazionali, ancora da emanarsi, la Regione non può replicare il contenuto della disciplina statale in materia sismica.
Ad esempio, il recepimento e l’integrazione delle procedure di deposito e autorizzazione sismica da una parte, la disciplina delle varianti sostanziali e l’individuazione delle opere prive di rilevanza verso la pubblica incolumità si pongono in sovrapposizione e in contrasto con l’art. 94-bis del D.P.R. 380/01.
Opinione: anche se trattasi di semplificazioni e integrazioni “a fin di bene”, per anticipare i benefici dei futuri provvedimenti statali in materia sismica, purtroppo ha “corso troppo” rispetto al Testo Unico Edilizia. Temo che anche su questo punto il Governo avrà la meglio.

4 – La L.R. 69/2019 ha introdotto per la prima volta in Toscana la SCIA in sanatoria, lasciando la contraddizione che possa essere usata anche per regolarizzare gli interventi rientranti sullo “scalino superiore” della super-SCIA alternativa al Permesso di Costruire.
Ma il vero punto è un altro: l’art. 46 della L.R. 69/2019 sostituisce il comma 2 dell’art. 182 L.R. 65/2014: nelle procedure di sanatoria sismica/strutturale (deposito o autorizzazione all’ex Genio Civile, ndr) non risulta previsto il principio di doppia conformità della normativa sismica. E qui l’impugnazione fa riferimento ad una precedente pronuncia di incostituzionalità nata proprio in Toscana con la sentenza n. 101/2013.
Opinione: penso che verrà confermata l’incostituzionalità, visto anche il precedente. Ma attenzione, ciò significa che la doppia conformità nelle sanatorie va svolta per ogni normativa settoriale. Ipse dixit A.D. 2020.

5 e 6 – La L.R. 69/2019 ha introdotto la disciplina dei cambi d’uso urbanisticamente rilevanti (e non), ed ha aggiunto anche il relativo regime repressivo imponendo la cessazione entro pochi mesi; ciò si pone in contrasto perchè il T.U.E. dispone specificatamente quali sono le procedure repressive e sanzionatorie in caso di abusi e illeciti edilizi.

7 – Per il recupero abitativo dei sottotetti è stato raccordato con la nuova distinzione dei cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti (e non). Essendoci anche qui il riferimento “contraddittorio” della SCIA (ordinaria o super?) di cui all’art. 134 commi 2-bis, si ripetono le stesse contraddizioni espresse al punto 1.

8 – Recupero abitativo sottotetti e requisiti igienico sanitari: in maniera “fantasiosa” la Regione Toscana inserisce, dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2010, il seguente comma 4-bis:
“4-bis. Le superfici dei locali sottotetto derivanti dagli interventi di recupero di cui alla presente legge non sono computate ai fini del rispetto delle superfici minime e dei requisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa vigente per le unità immobiliari residenziali.”.
Questa norma si pone in aperto contrasto col celebre D.M. 5 luglio 1975: infatti questo agli articoli 2 e 3 prescrive alcune superfici minime pro capite ad abitante. Più volte la giurisprudenza amministrativa, e perfino costituzionale (Sent. n. 256/1996) ha affermato che la materia igienico sanitaria fissata col D.M. 5 luglio 1975 è inderogabile; perfino la legge sul condono edilizio non ha potuto scalfire tale norma, in quanto protegge la tutela della salute.
Opinione: mi trovo d’accordo col Governo anche su questo punto, in quanto i motivi della suddetta sentenza costituzionale sono condivisibili. La Regione non può derogare la materia igienico sanitaria.

Conclusioni.

Devo dire che il Governo con queste impostazioni avrà molte possibilità e argomenti dalla propria parte. Penso che la Regione Toscana debba provvedere a correggere queste parti, prima della pronuncia.

Ma non solo: con questo tipo di analisi, ho visto che gli “impugnatori” girano attorno a certe questioni forse forse più pesanti, senza centrare mai il bersaglio più grosso onde evitare una Cassandra urbanistica.
Ad esempio agli “impugnatori” è sfuggito un particolare: perché è consentito recuperare i sottotetti abitativi con altezze ribassate, quando invece il D.M. 5/07/1975 impone altezza minima assoluta di 2,70 metri ?

I giochi sono aperti.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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