TESTO COORDINATO con L.R. 22/2023 - Norme per il Governo del Territorio
L’aggiornamento della Legge regionale n. 65/2014 consente di tollerare anche le misure minime in materia di distanze e salubrità edilizia
Ritengo utile dare rilievo ad una modifica normativa della regione ove abito, segnalando l’applicazione diversificata dello Stato Legittimo.
In Toscana vige la legge regionale n. 65/2014 sul Governo del Territorio, ed è stata modificata con L.R. 47/2021 pubblicata sul BURT n.102 del 3 dicembre 2021.
Tra le diverse modifiche vi rientrano quelle derivanti dal recepimento del D.L. 76/2020, lo stesso che ha modificato in vari aspetti il Testo Unico Edilizia DPR 380/01.
Ecco, ritengo utile segnalare che ai fini delle verifiche e attestazione dello Stato Legittimo, l’articolo 198 sulle tolleranze edilizie è stato modificato sostanzialmente.
Nella versione novellata dalla LR 47/2021 si possono evincere questi principali cambiamenti, su cui potremmo poi disquisire in merito alla coerenza col DPR 380/01.
Mi limito a dire che adesso la norma è vigente in Toscana, e che forse starebbe meglio se fosse inserita direttamente nel DPR 380/01.
Aggiornamento 7 febbraio 2022: segnalo che la Corte Costituzionale con sentenza 43/2020 si era già espressa sul punto nella normativa Sardegna, anticipando la linea presa con LR Toscana n. 47/2021.
In estrema sintesi le novità sulle tolleranze edilizie art. 198 LR 65/2014 sono:
- Le tolleranze edilizie “tipiche” del 2% vengono estese anche sulle misure minime previste per distanze (legali, tra costruzioni e/o confini?), e sulle misure previste per requisiti igienico sanitari (esempio altezza minime interne, superfici minime, ecc ? ).
Faccio notare che rispetto alla omologa versione del comma 1 art. 34-bis DPR 380/01, è aggiunta la condizione di tolleranze compiute in corso d’opera (quindi relative ad un titolo abilitativo). - Lo Stato Legittimo troverebbe “semplificazione” nei casi di demolizione e ricostruzione parziale o integrale degli edifici, in quanto i riferimenti da considerare vengono circoscritti alla volumetria e superficie desumibile dai titoli abilitativi. Anche nel recepimento della omologa legge regionale della Emilia Romagna è riportata una norma di buon senso, che porta ad esonerare una inutile sanatoria di un manufatto preordinato alla demolizione e ricostruzione.
Ecco l’articolo 198 in versione integrale e novellato dalla LR 47/2021:
Art. 198 – Tolleranze di costruzione
- Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente capo, non costituiscono violazione edilizia le variazioni di altezza, di distacchi, di volumetria complessiva, di superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari eseguite in corso d’opera, che non eccedano il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, anche nel caso in cui tali misure coincidano con quelle minime previste da disposizioni in materia di distanze o di requisiti igienico- sanitari.
- Fermo restando quanto disposto al comma 1, non sono da considerar si violazioni edilizie rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo gli errori materiali di rappresentazione contenuti nel progetto edilizio e gli errori materiali di progetto eventualmente corretti in cantiere.
- Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice, costituiscono tolleranze di costruzione le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite nel corso dei lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
- Le tolleranze di costruzione realizzate nel corso dei lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi precedentemente rilasciati oppure presentati, non costituendo violazioni edilizie passibili di sanzionamento, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali, oppure con dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, oppure scioglimento della comunione o di diritti reali. In caso di interventi comunque denominati comportanti demolizione e ricostruzione di interi edifici o di parti di essi, i quantitativi ricostruibili sono calcolati con esclusivo riferimento a volumi e superfici legittimati da titoli abilitativi.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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