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L’abrogazione dell’art. 12 deriva dalla sentenza di Cassazione Penale circa alcune procedure di semplificazione in materia di opere strutturali.

C’era da aspettarlo, ancora un altro caso di sforamento delle competenze regionali nei confronti del Testo Unico per l’edilizia.

Ne parlammo ieri con l’Ing. Braian Ietto, fondatore di Ingegneria e Dintorni. Purtroppo le Regioni nel voler fare procedure più semplici, rischiano facilmente di oltrepassare il confine della legislazione concorrente.

Nel 2009 la Regione Toscana emanò il D.P.G.R.T. 36/R , un regolamento di vigilanza e verifiche sulle opere da effettuarsi in zone sismiche.

Il regolamento conteneva (ormai abrogato) l’art. 12, poche righe che contemplavano un regime di “Edilizia libera strutturale”, cioè opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità.

Queste opere, elencate in maniera puntuale nel blog di Braian, potevano essere effettuate senza effettuare deposito o autorizzazione all’Ufficio Tecnico Regionale (Genio Civile, ndr).

Purtroppo nell’attuale grottesca configurazione normativa succede spesso che le norme regionali di semplificazione facciano scintille col DPR 380/01.

La notizia della possibile abrogazione si fece strada dopo l’emanazione della sentenza di Cassazione Penale n. 39428/2018, che dichiarò inapplicabile l’art. 12 del Regolamento 36/R/2009.

In quella sede non fu sollevata la questione di legittimità costituzionale, e la Regione ha preferito abrogare in via autonoma, anticipando probabili impugnative o rinvii alla Consulta.

La motivazione? Le Regioni non possono adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi ed escludere espressamente “opere minori” dalla disciplina antisismica, poiché ciò costituisce aperta violazione del disposto dell’art. 83 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono soggette alla normativa antisismica. (Altri casi simili hanno riguardato l’Abruzzo e Liguria)

Quindi, con l’abrogazione dell’art. 12 di cui sopra, torna l’applicazione estensiva del D.P.R. 380/01 al posto del più mite regime a cui molti progettisti strutturali si erano affezionati.

Concludo l’articolo con un’inquietante interrogativo: se l’applicazione di questo abrogato art. 12 Reg. 36/R era in contrasto col Testo Unico per l’edilizia, come dovremo qualificare negli anni a venire tutte queste opere compiute (in buona fede) dal 2009 al 2018 compreso?

Ecco, avete capito benissimo: si apre un nuovo banco di nebbia edilizio. E qui serve l’intervento del legislatore. Svegliate Tontinelli, subito.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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