Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
La Corte Costituzionale conferma la validità della norma regionale Sardegna che estende l’applicazione delle tolleranze edilizie
Forse penserete ad un articolo ridondante rispetto a quello pubblicato poche settimane fa sulla normativa regionale toscana LR 47/2021 su cui ho espresso riserve circa l’applicazione per materia igienico sanitaria; l’Avv. Andrea Di Leo mi ha suggerito di analizzare la sentenza di Corte Costituzionale n. 43/2020 per trovare risposta.
Ed effettivamente questa sentenza toglie i dubbi che ci eravamo posti in diversi professionisti ed enti pubblici, cioè la possibile applicazione delle tolleranze edilizie del 2% su parametri urbanistici (tra cui le altezze) anche per aspetti igienico sanitari e di distanze legali.
A questo punto il dubbio appare finalmente sciolto, e tanto vale che venga inserito espressamente nel Testo Unico Edilizia DPR 380/01.
L’impugnativa di presunta incostituzionalità
Tutto ha avuto inizio con l’impugnativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale solleva la questione di costituzionalità e il contrasto con la ripartizione delle competenze tra Stato e regione.
L’impugnativa riguarda l’art. 13 della legge reg. Sardegna n. 1/2019, che introduce un nuovo comma 1-bis all’art. 7-bis della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), in particolare:
«La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi in cui le previsioni legislative o regolamentari, comprese le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, individuano misure minime».
Il comma 1 dell’art. 7-bis è stato introdotto dall’art. 4 comma 1 legge Regione Sardegna n. 8/2015, e si riferisce all’istituto delle cosiddette tolleranze edilizie, stabilendo l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.
Con la novella del 2019, il legislatore regionale ha stabilito che le regole in materia di tolleranze edilizie debbano trovare applicazione anche quando altre previsioni di rango legislativo o regolamentare abbiano già prescritto «misure minime».
Secondo l’impugnativa sollevata, sarebbe stata lesa la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione alle «norme cogenti e inderogabili» in tema di regolamentazione delle distanze di cui al DM n. 1444/68. La disciplina sulle distanze di cui al D.M. n. 1444 del 1968, adottata ai sensi dell’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), è richiamata dall’art. 2-bis del D.P.R. 380/01 (Testo Unico Edilizia).
L’impugnativa avanzata sostiene che «le deroghe alle distanze minime dovrebbero essere inserite in strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio. La loro legittimità sarebbe, infatti, strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al «governo del territorio». Le norme regionali che, invece, disciplinano le distanze tra edifici per altre finalità risulterebbero invasive della materia «ordinamento civile» (si citano, in particolare, le sentenze di questa Corte n. 232 del 2005 e n. 114 del 2012).»
Corte Costituzionale invece conferma la legittimità
La Consulta si esprime ritenendo la questione non fondata, quindi validando la legittimità della norma regionale, ritenendola collocata entro la cornice dettata dalla normativa statale in materia di cosiddetta tolleranza di cantiere.
La Consulta infatti chiarisce che la norma cui fare riferimento è l’art. 34, comma 2-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, inserito dall’art. 5, comma 2, lettera a), numero 5), del decreto-legge n. 70/2011 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106.
Per inciso: il comma 2-ter art. 34 DPR 380/01 è stato praticamente trasfuso nel successivo art. 34-bis comma 1, mediante art. 10 DL 76/2020, con alcune modifiche che a mio avviso non cambierebbero il risultato applicativo.
Sempre secondo la Consulta, nell’affermare che «non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali», il legislatore statale circoscrive l’ambito di applicabilità delle cosiddette tolleranze di cantiere alle sole difformità parziali dal titolo edilizio. Riferisce inoltre tali difformità alle misure progettuali e così include anche l’evenienza che queste ultime coincidano con le misure legali minime.
Pertanto, l’art. 7-bis della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, come modificato dalla norma impugnata dal Governo – laddove prescrive, attraverso il comma 1-bis impugnato, che gli scostamenti del 2 per cento, rispetto alle misure progettuali, non determinano parziale difformità e che tale regola vale anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari – si sottrae alla denunziata violazione della normativa statale evocata, poiché è sostanzialmente ricognitivo delle medesime regole dettate dalla legislazione dello Stato. È alla luce di tale legislazione che si deve interpretare la disposizione censurata.
Conclusioni
Tradotto: l’applicazione delle tolleranze edilizie ex art. 34 comma 2-ter DPR 380/01 si estenderebbe anche alle questioni igienico sanitarie e distanze legali, ma sul punto mantengo delle riserve perchè la disciplina igienico sanitaria mantiene una certa autonomia. Le prime due che mi vengono in mente sono le altezze interne degli appartamenti, cioè i 2,70 metri del DM 5/07/1975 e le distanze tra costruzioni di 10 metri del DM 1444/68.
Oggi praticamente la disciplina sulla tolleranza la troviamo trasfusa la predetta tolleranza nel comma 1 art. 34-bis DPR 380/01, che contiene lievi differenze a mio avviso non rilevanti.
E adesso mi torna perchè, probabilmente, questa applicazione sia stata inserita di recente anche in Toscana con LR 47/2021.
Prima di chiudere, raccomando la dovuta prudenza sull’applicazione delle tolleranze edilizie, da valutare sempre caso per caso, avvalendovi di valutazione espresse dai professionisti del settore.
Testo integrale SENTENZA CORTE COSTITUZIONE N. 43/2020
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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