Ordinanza di demolizione emessa e istanza di sanatoria presentata entro i termini previsti
L’accertamento di illecito edilizio può comportare la misura cautelare di sequestro preventivo penale
Il cantiere può essere oggetto di sequestro per evitare il protrarsi del reato penale di abuso edilizio.
In materia di abusivismo edilizio si segnala l’esistenza di due tipologie di sequestro che può colpire un immobile, soprattutto in luogo di opere illecite:
- sequestro del cantiere su ordinanza del sindaco: opzione facoltativa da effettuare entro i successivi quindici giorni dalla notifica della precedente ordinanza di immediata sospensione dei lavori (art. 27 comma 3 DPR 380/01);
- sequestro di natura penale per sanzionamento penale (art. 44 DPR 380/01), pertanto richiamante a sua volte le procedure del regime penale stesso;
La finalità del sequestro è di impedire la libera disponibilità dell’immobile abusivo, la quale potrebbe determinare un aggravamento delle conseguenze del reato, “permettendo all’autore dell’abuso edilizio di portare a termine le opere abusive con ulteriore pregiudizio per l’assetto del territorio, così come inciso dalle opere poste in essere in assenza di titolo abilitativo edilizio” (Cass. Pen. III n. 30823 del 21 giugno 2017).
Inoltre, altra finalità del sequestro penale è la necessità di svolgere ulteriori accertamenti, rilievi e indagini per inquadrare con esattezza l’ipotesi di reato edilizio di cui all’art. 44 del DPR 380/01, sul quale si avrà contraddittorio nel procedimento stesso.
Prendendo in esame solo la tipologia di sequestro penale delle opere e illeciti edilizi, essa deriva dalla necessità di apporre misure cautelative sull’oggetto e sulla sua configurazione di reato penale.
Il Codice di Procedura Penale indica essenzialmente tre tipologie di sequestro in generale (Cons. di Stato VI n. 2337/2017):
- probatorio penale ex art. 253 c.p.p: disciplina “il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti”;
- preventivo ex art. 321 c.p.p: è finalizzato a prevenire “che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”;
- conservativo ex art. 316 c.p.p: finalizzato a evitare “che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”.
L’inquadramento della tipologia da applicare all’immobile e verso i soggetti interessati/responsabili rientra tra le competenze del Pubblico Ministero. Generalmente vengono emanati provvedimenti di sequestro probatorio e preventivo in base alla fattispecie, tralasciando invece quello conservativo.
Tra l’altro è legittima l’emissione di un provvedimento di sequestro, preventivo o probatorio, dopo che un primo analogo provvedimento sia stato revocato, vertendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili ed autonomi l’uno dall’altro, purché la revoca intervenuta in sede di riesame o di appello sia basata su profili formali e/o processuali e non sulla insussistenza del “fumus delicti” (Cass. Pen. III n. 30823/2017).
Sulla durata del provvedimento cautelare di sequestro vi entra in merito l’art. 262 c.p.p., il quale disciplina durata e restituzione delle cose sequestrate:
1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l’autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’articolo 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell’articolo 321.
Sicuramente il cantiere edilizio, o l’organismo edificato in assenza di titolo, in base al suo generale stato di avanzamento e per le finalità per cui è stato avviato, può presentare i presupposti e gli indizi per cui possa essere portato a compimento, ciò nonostante le eventuali ordinanze di sospensione e sequestro sindacale già notificate.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- Domanda sanatoria presentata nei termini dell’ordinanza ne sospende provvisoriamente l’efficacia
- Bonus Edilizi 2025 versione definitiva
- Contraddizioni tra Commerciabilità formale e Stato Legittimo
- Ultima pratica sanante, prima pronuncia Consiglio di Stato sulla Legge Salva Casa
- Come mantenere abusi rientranti in SCIA pagando sanzione pecuniaria
- Chi controlla lo Stato Legittimo dell’immobile?