Consiglio di Stato ricomprende la normativa tecnica antisismica nella disciplina edilizia per Accertamento di conformità
Regime giuridico delle tettoie in ambito amministrativo chiarito dalla giurisprudenza aggiornata
La definizione generale di tettoia la troviamo inserita nell’Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo nazionale alla voce n. 41:
Tettoia: Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
Tale definizione potrebbe essere integrata da quelle eventualmente indicate nelle versioni declinate dai recepimenti regionali, come ad esempio quella prevista dal Regolamento 39/R/2018 della Regione Toscana in cui sono ammesse versioni con alcune pareti.
Intanto vediamo di non scambiare la tettoia aderente con portici o loggiati: mentre la sagoma della tettoia ha una propria autonomia strutturale e discontinuità dall’edificio adiacente, il portico/loggiato possiede una struttura continua con l’edificio con cui è in aderenza, e pertanto mantiene continuità costruttiva con esso.
Per capire meglio il regime giuridico delle tettoie è opportuno fare riferimento ai principi esposti dalla giurisprudenza amministrativa.
Permesso di costruire per tettoia, quando è necessario
Il permesso di costruire, invero, è indispensabile anche per le tettoie, qualora esse abbiano consistenza strutturale e morfologica non riconducibile alla tipologia della tettoia aperta removibile (pergotenda), quale mero elemento di arredo, e alterino la sagoma dell’edificio, sicché in presenza di una tettoia (peraltro di dimensioni considerevoli), che, sebbene sia, in ipotesi, aperta su tre lati e poggiata su pilastri, ha una copertura stabile superiore ed è visivamente impattante, è necessario l’ottenimento del predetto titolo edilizio (Cons. di Stato n. 130/2024).
In sostanza, un tale tipo di tettoia deve essere qualificata quale nuova costruzione, non potendo essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001, in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio, con modificazione del suo prospetto e, pertanto, la sua costruzione, pertanto, necessita del previo rilascio di permesso di costruire e non può essere assentito mediante semplice DIA/SCIA in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi che produce sul tessuto urbano (vedi anche Consiglio di Stato n. 5873/2023, n. 319/2015, n. 4086/2013).
Lo stesso orientamento giurisprudenziale amministrativo, conferma nella stessa direzione che le tettoie (da ultimo, Cons. di Stato n. 1205/2023) richiedono il rilascio del permesso di costruire quando, per caratteristiche costruttive, siano idonee ad alterare la sagoma dell’edificio (Cons. di Stato n. 694/2017), mentre si sottraggono a detto regime ove la loro conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono (Cons. Stato, V, 13 marzo 2014 n. 1272).
Va escluso il carattere pertinenziale di quelle opere che, come una tettoia, vengano ad alterare la sagoma del preesistente edificio (Cons di Stato n. 309/2020, n. 1943/2019, n. 1155/2017)
In riferimento al regime di pertinenza urbanistica, la giurisprudenza ritiene di inquadrare in tale categoria le opere di modesta entità e accessorie rispetto all’opera principale, quali a esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, e non anche le opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotano per avere una propria autonomia rispetto all’opera principale e per non essere coessenziali alla stessa, cioè tali da non rendere possibile una diversa utilizzazione economica (Cons. di Stato n. 309/2020, n. 19/2016, n. 3952/2014, n. 817/2013, n. 615/2012).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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