Legge di Bilancio riduce molto i bonus sulle ristrutturazioni edilizie
Sono funzionali per esigenze temporanee, e vanno rimosse entro novanta giorni dall’installazione
Spesso sono chiamate anche tendostrutture o tendoni, per coprire spazi espositivi o per eventi di durata limitata, in modalità modulare.
Le loro caratteristiche sono costituite da una struttura metallica in grado di sostenere coperture telonate, e anche di consentire la chiusure di tutte le pareti con teloni.
Esistono anche versioni realizzate con pali metallici e tiranti ancorati al suolo, per consentire forme architettoniche particolari senza ricorrere a telai in acciaio più impegnativi.
Certamente il loro grande volume occupato, rispetto al peso proprio, rende questi manufatti vulnerabili ai fenomeni ventosi, per cui sarebbe anche necessario calcolarne la sicurezza con adeguanti ancoraggi e zavorre.
Sono spesso utilizzate negli eventi pubblici, sagre o fiere perchè facilmente smontabili e non richiedono particolari permessi edilizi, se rispettate certe condizioni.
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Il Glossario per Edilizia Libera ha disciplinato le tensostrutture dal 2018
L’installazione della tensostruttura e la sua qualifica ai fini di illecito edilizio è espressamente indicata dal combinato disposto di:
- in via generale dall’Art. 6 comma 1 lettera e-Bis del D.P.R. 380/01;
- in via specifica dalla rubrica n. 56 del Glossario per l’edilizia libera, emanato con D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02 marzo 2018;
Il Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01 aveva regolamentato in precedenza l’argomento, senza però fornire maggiori specifiche in materia di tensostrutture, tendostrutture o pressostrutture.
Era contemplato soltanto l’art. 6 c.1 lettera e-bis del T.U.E, come categoria d’intervento di:
«opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale».
Ed è per tale motivo che è stato emanato successivamente il Glossario per l’edilizia libera, ad integrazione e precisazione dell’intero articolo 6 D.P.R. 380/01, tramite l’emanazione del D.M. Ministero Infrastrutture 2 marzo 2018.
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Tensostrutture o tendoni, strutture precarie e amovibili
Il Glossario è stato emanato in attuazione dell’art. 1 comma 2 D.Lgs. 222/2016, appositamente per pubblicare l’elenco delle principali opere edilizie e categoria di intervento rientranti nel regime edilizio libero (al netto di norme di settore, vincoli, strumenti urbanistici, ovviamente).
Di conseguenza le opere previste nelle tipologie elencate nel Glossario si individuano espressamente se rientranti in una delle categorie previste dalla legge.
Infatti un decreto ministeriale non può derogare a disposizioni di legge, salvo il caso di delegificazione espressa. Lo stesso Glossario abbina analiticamente le opere edilizie alle categorie di intervento contemplate dall’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001 soggette ad attività edilizia libera (Cass. Pen . n. 38473/2019).
In particolare il glossario prevede le tensostrutture come opere edilizie libere, ma in riferimento alla specifica categoria di intervento ex lett. e-bis) dell’art. 6 d.P.R. n. 380 del 2001 riformulata dal D.Lgs. 222/2016.
Pertanto le tensostrutture sono opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera (cioè senza preventivo rilascio del permesso di costruire) solo quando sono funzionali a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, e destinate ad essere immediatamente rimosse entro un termine non superiore ai novanta giorni.
Le caratteristiche dei materiali non incidono sulla qualifica delle tensostrutture
Ai fini del giudizio sulla temporaneità o stabilità della «tensostruttura», è irrilevante la tipologia dei materiali utilizzati.
Infatti in materia edilizia esiste un principio assolutamente consolidato in giurisprudenza: ai fini della valutazione di precarietà e relativa esclusione per modifica dell’assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l’opera eventualmente assolva (Cass. Pen. III n. 38473/2019, n. 966/2014, n. 22054/2009).
In sostanza, la finalità funzionale in questo tipo di interventi prevale sulle caratteristiche materiche.
Lo scopo principe è legato all’effettiva esigenza di uso provvisorio destinato a concludersi nel giro di breve termine, nel nostro caso in massimo novanta giorni.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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