Ordinanza di demolizione emessa e istanza di sanatoria presentata entro i termini previsti
Per unifamiliari e unità autonome la proroga al 31 dicembre è valevole anche per opere avviate dopo il 30 giugno 2022
In data 6 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 33/E/2022, dove sono contenute diversi approfondimenti sul Superbonus e sulla cessione del credito, conseguente alla conversione in legge del DL 115/2022 “Aiuti bis”.
Da una prima lettura, a pagina 32 e 33 della stessa colpisce un passaggio gradito a molti e che pone chiarimento ai dubbi nati attorno al 1 luglio. Infatti dopo la pubblicazione della Circolare 23/E iniziò a serpeggiare una possibilità interpretativa che riteneva applicabile la proroga SB110 solo per gli interventi iniziati entro periodo naturale (1 luglio 2020 – 30 giugno 2022).
Questo dubbio l’ho esaminato in questi contenuti:
Il dibattito in quel periodo portò ad estrapolare due possibili interpretazioni delle proroghe, che a mio avviso non facevano distinzione tra unifamiliari, condomini, e altri soggetti:
- Proroga “totale”: intende una proroga “soggettiva” dei termini di qualsiasi intervento superbonus, a prescindere dall’avvio dei lavori anteriore o posteriore al 30 giugno 2022. Si tratta della interpretazione logica, di buon senso e alla quale aderisco pienamente, senza la quale verrebbe a mancare lo scopo “politico” della proroga stessa.
- Proroga “limitata”: intende una proroga “oggettiva”, cioè riservata esclusivamente agli interventi edilizi avvenuti entro il periodo di naturale scadenza (1 luglio 2020 – 30 giugno 2022), e pertanto quelli dotati di titolo abilitativo comprovante il loro inizio lavori (CILAS, CILA, SCIA e Permesso), coi dubbi aperti per quei rari casi rientranti in edilizia libera. Quest’ultima linea non mi convince molto, perchè priverebbe di senso e scopo la proroga stessa.
La nuova Circolare 33/E indica la prospettiva migliore, cioè anche per avvio lavori 1 luglio 2022
A pagina 32 e 33 si può leggere chiaramente quanto segue:
Infine, in assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi, è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data.
Per correttezza di informazione vorrei sottolineare che il Fisco ha premesso che tale posizione vale in assenza di ulteriori indicazioni nella normativa.
Tuttavia, si è espresso nella posizione più favorevole per quei contribuenti che hanno avviato i lavori anche dopo la naturale scadenza del SB 110% prevista al 30 giugno 2022.
Chiaramente ha precisato che l’inizio dei lavori dal 1° Luglio 2022 per interventi effettuati su unità immobiliari (riferito a comma 8-bis art. 119 DL 34/2020) può avvenire anche col titolo abilitativo presentato dopo tale tale.
In questo caso, se abbiamo il dubbio che la CILAS (CILA superbonus) non sia un titolo abilitativo “proprio”, direi che non si pone il problema.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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