Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Immobili crollati, occorre dimostrare lo stato legittimo della preesistenza
Le nostre campagne presentano edifici ex rurali in condizioni di abbandono, con porzioni crollate o demolite per varie ragioni, fino a presentarsi completamente collassati al suolo, come un mucchio di macerie.
Per accedere alle detrazioni fiscali maggiorate del Superbonus al 110% questo tipo di immobili devono:
- dimostrare con certezza la preesistente consistenza (Stato Legittimo)
- rientrare nella categoria di intervento “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/01.
La dimostrazione dello Stato Legittimo degli immobili collabenti, diruti o crollati può rivelarsi molto complesso e impegnativo, in quanto è richiesto di dimostrare con adeguata certezza il precedente stato legittimato [ APPROFONDISCI ].
Questa condizione essenziale la possiamo estrapolare dalla più ampia definizione di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 del DPR 380/01.
A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 76/2020 (convertito in legge 120/2020), il ripristino e la ricostruzione di immobili diruti passa attraverso due possibili scenari in base alla ubicazione dei fabbricati secondo l‘articolo 3 c.1 lettera d) del TUE.
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Ripristino e ricostruzione “diversa” di edifici collabenti in Ristrutturazione edilizia
Zone “libere”: <<Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché’ sia possibile accertarne la preesistente consistenza.>>
In queste zone è possibile pertanto ricostruzione i manufatti con una certa libertà, in quanto la loro ricostruzione potrà avvenire anche diversamente dalla situazione preesistente (però l’ultima parola possono averla le norme regionali e discipline urbanistiche comunali).
Al contrario, nelle “Zone speciali” aumentano i limiti e restrizioni per rimanere qualificati come interventi in ristrutturazione edilizia ex art. 3, vediamo quali sono:
- Zone sottoposte a vincolo paesaggistico o beni culturali (D.Lgs. 42/04)
- Zone omogenee A o assimilabili da norme regionali e piani urbanistici comunali;
- Centri e nuclei storici consolidati;
- Ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico
In queste zone, il ripristino di edifici crollati o demoliti viene ricompreso in ristrutturazione edilizia art. 3 in assenza di incrementi volumetrici, e soltanto se siano mantenuti:
- sagoma
- prospetti
- sedime
- caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente
Da qui si capisce molto facilmente che esistono serie possibilità che l’intervento di ripristino e ricostruzione dell’immobile collabente possa sconfinare dalla categoria di ristrutturazione edilizia “normale” ex art. 3 per sconfinare in quella della ristrutturazione edilizia “pesante” art. 10 del TUE.
Superbonus 110 edifici collabenti: possibile evitare APE ante opera
Premesso che serve comunque dimostrare l’esistenza dell’impianto termico, o la sua riattivabilità, il legislatore per gli immobili residenziali diruti o collabenti ha introdotto alcune semplificazioni.
La legge 178/2020 ha introdotto il comma 1-quater all’art. 119 D.L. 34/2020, consentendo la possibilità di evitare la redazione dell’APE ante opera quando l’edificio sia sprovvisto di:
- copertura (o porzioni)
- muri perimetrali (o porzioni)
- entrambi i casi.
In questi casi si è esonerati dalla redazione APE ante opera, tuttavia è richiesto di raggiungere una classe energetica in fascia A (cioè A4-A3-A2-A1) quando si opera effettuando:
- demolizione e ricostruzione;
- ricostruzione su sedime esistente (ripristino);
Queste due alternative vanno sempre valutate caso per caso, perchè sono condizionate molto dalle previsioni di normative regionali e comunali.
SuperBonus 110, Demolizione e Ricostruzione edificio NZEB
Quando si procede a interventi massivi quali la ricostruzione integrale o ripristino di edifici collabenti o diruti, spesso si effettua o si supera la tipologia di intervento della Ristrutturazione importante ai fini energetici (D.Lgs. 192/2005). In particolare questo decreto contiene l’articolo 4-bis che ha recepito la Direttiva europea 31/2021/UE.
Infatti dal 1 gennaio 2021 è entrata in vigore l’estensione dell’obbligo di raggiungere le caratteristiche prestazionali energetiche NZEB (Edifici energia quasi zero) in caso di:
- Nuove costruzioni (tutte);
- Ristrutturazioni importanti di primo livello (cfr DM 26 giugno 2015 “Requisiti minimi).
Si tratta di un cambiamento epocale, soprattutto per chi intende demolire e ricostruire edifici anche mantenendoli in sagoma preesistente.
Infatti la demolizione e ricostruzione integrale dell’edificio comporta automaticamente la ristrutturazione importante di primo livello.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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