Per la Cassazione qualifica ristrutturazione se mantiene caratteristiche identitarie con edifici anche dopo DL 76/2020
Il decreto Semplificazioni ha allargato la platea dei possibili interventi di ristrutturazione edilizia rilevante
E’ sempre un combinato disposto tra norme che fa la differenza del significato finale. E in questo caso la combinazione avviene tra i due neonati provvedimento normativi conosciuti come D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” divenuto poi L. 77/2020, nonché l’arrivo del D.L. 76 “Decreto Semplificazioni”.
Il primo ha introdotto il superbonus con detrazione al 110 per cento per alcune particolari categorie di intervento, comportanti notevole riqualificazione energetica o di adeguamento antisismico. Il secondo invece ha modificato la definizione di ristrutturazione edilizia.
L’uscita pressoché contestuale di questi provvedimenti, ha reso ancora più conveniente e semplice la demolizione e ricostruzione degli edifici, in nome del miglioramento antisismico ed energetico.
Il Decreto Rilancio ha provveduto inoltre a suddividere le opere di riqualificazione energetica in due categorie di intervento in base alla loro “prevalenza” rispetto ad altri opere essenziali da fare contestualmente:
- ECOBONUS 110 (Trainanti e trainati energetici)
- SISMABONUS 110
- Interventi trainati per entrambi i due rami
Le opere trainanti dell’Ecobonus sono le opere definite dalle lettere a), b) e c) del comma 1 art. 119 D.L. 34/2020, che ho descritto in questo articolo e che in estrema sintesi sono interventi compiuti con una serie di condizioni, prestazioni minime e presupposti che ometto per brevità:
- Coibentazione e isolamento termico di involucro disperdente;
- Riqualificazione impianto termico centralizzato;
- Riqualificazione impianto termosingolo;
Le opere trainate soltanto dall’ecobonus 110 sono previste dal comma 2 art. 119 D.L. 34/2020, e sono gli interventi da eseguire congiuntamente a quelli trainanti e finalizzati all’efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013 convertito con modificazioni dalla L. 90/2013, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento di riqualificazione energetica.
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Prima opzione: Demolizione e ricostruzione integrale col Superbonus 110
La prima strada è quella espressamente prevista dall’ultimo periodo del comma 3 art. 119 D.L. 34/2020, che ammette all’agevolazione gli interventi di demolizione e ricostruzione descritti nella definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nell’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/01.
E qui casca la news: la conversione in legge del Decreto Rilancio DL n. 34/2020 è avvenuta in concomitanza al Decreto Semplificazioni n. 76/2020, che ha modificato la definizione di ristrutturazione edilizia ampliandone i termini applicativi (Suggerisco questo approfondimento sul blog).
Infatti, riporto estrapolando il passaggio della demolizione e ricostruzione contenuta nella nuova versione di ristrutturazione edilizia, è stato rivisto il previgente limite di parità volumetrica della ricostruzione, che adesso invece assume questa forma:
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”;
Nella nuova versione normativa si può affermare che la demolizione e ricostruzione del fabbricato è considerata ristrutturazione edilizia (e quindi agevolabile col superbonus) se compiuta così:
- Zone escluse da vincoli paesaggistici e beni culturali, ed esterne alle Zone omogenee A (Centri e nuclei storici):
– (a parità di volume) con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani volumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico;
– (con aumento di volume): in aggiunta a quanto sopra, l’unica eccezione di incremento volumetrico è consentita per motivati interventi di rigenerazione urbana previsti dalla legislazione vigente o strumenti urbanistici comunali (P.R.G.) - Zone con vincoli paesaggistici e beni culturali, e Zone omogenee A (Centri e nuclei storici):
– La demolizione e ricostruzione di edifici con mantenimento di sagoma, prospetti, ve siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”;
– Ripristino edifici crollati o demoliti: idem come al punto precedente.
Ti vorrei ricordare che per le demolizioni e ricostruzioni sono state anche agevolate operazioni con mantenimento della distanza tra edifici esistenti, in questo articolo.
Quando scatta l’incremento volumetrico nella Demo-ricostruzione?
A mio avviso esistono i seguenti interventi che possono giustificare alcuni (modesti) incrementi volumetrici contestuali a demolizione ricostruzione, secondo la nuova previsione di ristrutturazione edilizia riformulata dal Decreto Semplificazioni DL 76/2020, in base all’art. 3 comma 1 lettera d) DPR 380/01:
- innovazioni necessarie per adeguamento alla normativa:
– antisismica;
– accessibilità barriere architettoniche;
– installazione impianti tecnologici;
– efficientamento energetico; - Rigenerazione urbana, qualora prevista dalle Norme nazionali, ma soprattutto regionali, oppure qualora disciplinata dagli Strumenti urbanistici comunali: i piani regolatori comunali possono prevedere già alcune premialità volumetriche condizionate a interventi rilevanti sull’edificio e di natura prestazionale nel quadro della rigenerazione urbana.
- Piano Casa: se da una parte la legislazione nazionale e regionale non menziona espressamente questa definizione al suo interno, è anche vero che nelle premesse e finalità normative potrebbe apparirvi (condizionale d’obbligo), ma devo rinviare alle rispettive norme regionali del Piano Casa per verificare se sia possibile;
Seconda opzione: il Sismabonus
L’altra opzione di demolizione e ricostruzione, è ammissibile per le opere disciplinate dall’art. 16 del D.L. 63/2013, meglio noto come “sismabonus”. In particolare c’è al suo interno il richiamo ad interventi comportanti il raggiungimento di certe prestazioni antisismiche (vedi disciplina tecnica di riferimento).
Nel D.L. 63/2013 il sismabonus è appunto legato o connesso agli interventi di ristrutturazione edilizia, tramite l’art. 16 comma 1-bis. Questo rinvia espressamente agli interventi di cui all’art. 16-bis comma 1 lettera I del TUIR (DPR 917/1986), contenente una descrizione abbastanza generica ma estensiva interventi consistenti in misure antisismiche per la messa in sicurezza strutturali, da poter realizzare anche su interi edifici.
Conclusioni.
I due rami di demolizione e ricostruzione rientranti in sismabonus/Superbonus ad oggi hanno strade abbastanza chiare, tuttavia raccomando ai professionisti di compiere attente valutazioni tecniche allo scopo di verificare la possibilità di accesso ai benefici fiscali.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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