Le nuove definizioni di Stato Legittimo, tolleranze edilizie e sanatoria potrebbero salvare retroattivamente certi interventi
Approvata al Senato la conversione in legge del DL Agosto, con modifiche anche al DL Rilancio, poi tocca alla Camera
Sono state esaudite le preghiere di molti proprietari di villette a schiera e di appartamenti con accesso indipendente. Il Decreto-legge “Agosto” del 14 agosto 2020 n. 104 è stato infatti convertito in legge, comprensivo di vari emendamenti, in data 12 ottobre 2020.
Per quanto attiene gli interventi rientranti in SuperBonus 110%, ci sono appunto modifiche che amplieranno la platea degli immobili beneficiari.
Se ricordate bene nella versione definitiva dell’art. 119 comma 1 D.L. “Rilancio” n. 34/2020 (convertito con modifiche in L. 77/2020), gli interventi trainanti in Ecobonus relativi alle unità immobiliari situate in edificio plurifamiliare sono sottoposti alla doppia condizione di essere dotati di:
1) Indipendenza funzionale
2) accesso autonomo
Quest’ultimo criterio è stato poi oggetto di discussione da parte dei soggetti potenzialmente interessati, soprattutto dopo l’interpretazione fornita dalla Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia dell’Entrate, che amplificava alcuni dubbi circa l’accesso da parte di spazi a comune, o diciamo non esclusivi (Es. cortile/resede condominiale).
Se ricordate bene in un mio articolo del blog e soprattutto in un mio video YouTube avevo espresso perplessità e rischi di possibile interpretazione restrittiva da parte degli enti competenti, cioè l’esclusione degli immobili con accesso autonomo privo di collegamento diretto allo spazio pubblico o strada pubblica.
E posso dirvi che tanti “peones” sono venuti a trollare su YouTube senza argomentazione adeguata: cari “peones”, avevate torto.
I dubbi diventarono punto fermo dopo le dichiarazioni fatte dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate in uno webinar di Klimahouse del 16 settembre 2020.
Da questa presa di posizione, conforme anche alla mia interpretazione del video, hanno preso inizio diverse interrogazioni istituzionali, per cui il legislatore ha provveduto a modificare direttamente la norma del Superbonus.
Accesso autonomo può avvenire anche tramite una parte a comune
Capita spesso tipologie abitative in cui gli immobili non abbiano un percorso o spazio totalmente esclusivo che collega l’abitazione al coperto con la strada pubblica (o spazi pubblici).
Possono capitare esempi in cui l’appartamento, o addirittura il resede esclusivo, siano separati dalla strada pubblica tramite altre parti condominiali come marciapiedi, piazzali, cortili, ballatoio, giardini, eccetera.
In altre parole, l’accesso autonomo con interposto spazio a condominiale/comune ad altre proprietà poteva impedire la possibilità di beneficiare del Superbonus 110%.
Adesso il problema sta per essere definitivamente superato perché il Senato (6 ottobre) ha approvato la conversione in legge del D.L. 104/2020, con alcune modifiche inerenti il Decreto Rilancio (oggi L. 77/2020).
In particolare l’emendamento n. 80.10, approvato nella suddetta votazione del Senato, stabilisce la seguente modifica che aggiungerà il comma 1-bis all’art. 119 del Decreto Rilancio (L. 77/2020):
«5-bis. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il comma:
«1-bis. Ai fini del presente articolo, per ”accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva”;
La nuova definizione ricalca praticamente quella già scritta nella Circolare 24/E/2020 (valevole anche per edifici unifamiliari).
Da questa lettura si evince che l’accesso alla proprietà deve essere indipendente, ma lo spazio interposto tra la proprietà e lo spazio pubblico può essere anche a comune con altre proprietà.
Diciamo che rientrano allora in gioco le abitazioni in edifici plurifamiliari con accesso autonomo, accessibili anche da spazi a comune interposti tra la strada pubblica e l’accesso autonomo (individuato dal cancello o portone di ingresso).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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