Legge di Bilancio riduce molto i bonus sulle ristrutturazioni edilizie
Il limite si applica quando il richiedente abbia indotto in errore la P.A. con falsi presupposti o informazioni
Il legittimo affidamento è una particolare forma di garanzia dei rapporti tra cittadino e Pubblica amministrazione, che meriterebbe particolare approfondimento.
Per questa volta basti dire che trattasi di una modalità di consolidamento del diritto o della posizione raggiunta dal soggetto interessato tramite il decorso del tempo, rispetto alla relativa conclusione della procedura amministrativa.
Da questa situazione si contrappongono due interessi, cioè quelli pubblico e privato.
Per esempio da una parte abbiamo il cittadino che intende mantenere a distanza di tempo un vantaggio derivato da un atto a lui favorevole, dall’altra c’è una Pubblica amministrazione che vorrebbe rimettere in discussione la stessa posizione consolidata.
Più volte nel blog si è affrontato la questione del termine temporale di 18 mesi della P.A. per esercitare i poteri di annullamento in autotutela (Permesso di Costruire) o di dichiarazione inefficacia titoli abilitativi (SCIA, SCA, ecc).
Attualmente il Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01 non contiene una disciplina sul legittimo affidamento, al netto delle varie forme di silenzio-assenso relative ai vari procedimenti e quelle norme collaterali o di settore richiamate (forse verrà col futuro Testo Unico?).
Ci tengo a ricordare che la formazione del Silenzio assenso avviene rispettando molte condizioni, prima tra tutte la completezza e correttezza della pratica edilizia, sia sul piano formale che sostanziale.
Detto questo, possiamo sintetizzare che il principio del legittimo affidamento è connesso con l’art. 21-nonies L. 241/1990, cioè sull’esercizio del potere di autotutela da parte della P.A.
Il legittimo affidamento si basa sulla veridicità della situazione fornita dal privato cittadino
Esiste il termine temporale di diciotto mesi per le pratiche edilizie, assai noto ai geometri, architetti e ingegneri, indicato dall’art. 21-nonies L. 241/90.
Esso non è un termine che scatta automaticamente per esempio a:
- Permesso di costruire: annullamento in autotutela
- Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA): dichiarazione inefficacia
- Segnalazione Certificata Agibilità (SCA): dichiarazione inefficacia
Ciò significa che esistono diverse ipotesi in cui il Comune (o una P.A.) può esercitare questi poteri anche dopo questo termine. Estrapolando il principio dalla sentenza n. 2575/2021 del Consiglio di Stato, si evince che il principale fondamento è la prospettazione di situazione veritiera:
<<per consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, il limite temporale dei 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela, introdotto dall’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990, in ossequio al principio del legittimo affidamento con riguardo alla posizione di colui che abbia ottenuto un atto ad esso favorevole (nella specie, formatosi per silenzio-assenso), trova applicazione solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento di formazione dell’atto, non abbia indotto in errore l’amministrazione distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e se tale comportamento contribuito in modo determinante alla formazione dell’atto favorevole;>>
Risulta evidente che le condizioni, presupposti e la situazione descritta dal soggetto interessato non deve indurre il Comune a fare valutazioni errate nel rilascio dell’atto amministrativo. Il discorso si estende anche alle pratiche edilizie presentate su segnalazione di parte (SCIA, SCA, ecc).
L’ordinamento attuale non ammette lo sviamento del pubblico interesse causato dal soggetto interessato, e in questi casi non si applica il limite temporale di 18 mesi oltre il quale è impedita la rimozione dell’atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario (la massima originale è nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 2575/2021, n. 3192/2019, 2645/2019).
Per la CILA il discorso andrebbe approfondito, in quanto non essendo una segnalazione di parte bensì una comunicazione con proprio regime; in quanto tale, la CILA è completamente esclusa dalla questione dei 18 mesi o da qualsiasi idea di “silenzio assenso”.
Tradotto: la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata è “aggredibile” sempre, a prescindere da tutto; per la CILA non esiste nessun legittimo affidamento.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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