Skip to content

Il promittente venditore consapevole della non regolarità edilizia dell’immobile può andare contro a serie conseguenze

In casi simili il promittente acquirente non solo potrebbe risolvere il preliminare, ma perfino contestare il reato di tentata truffa verso il promittente venditore.

E’ interessante citare il caso oggetto della sentenza di Cassazione Penale Sez. II n. 30884/2014. 
Nella fattispecie il costruttore aveva dissimulato e sottaciuto alcuni difetti strutturali e alcune difformità del bene oggetto di compravendita rispetto al permesso e progetto edilizio approvato.

Nella sentenza la Corte per tale fattispecie ribadisce quanto più volte [1] affermato da essa ovvero che «integra gli estremi della truffa contrattuale la condotta di chi pone in essere artifizi o raggiri consistenti nel tacere o nel dissimulare fatti o circostanze tali che, dove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto».

Questo principio emerge anche da un’altra precedente sentenza della medesima Corte, ovvero la n. 28703/2013.
In essa la fattispecie era assai simile, riguardava il comportamento di un costruttore edile che aveva realizzato un immobile con difetti strutturali, con infiltrazioni dalla copertura e con difformità dal progetto assentito.

Peraltro il tutto era aggravato dalla sottostimata valutazioni delle certificazioni degli enti regionali che avevano giudicato il fabbricato non idoneo all’uso (Genio Civile ?).
Secondo i giudici il comportamento sottacente gli aspetti sostanziali relativi all’oggetto del contratto, tali che ove conosciuti avrebbero indotto l’altro contraente a non concluderlo, si configurano nel reato disposto dall’art. 640 di procedura penale.

Rientrano tra queste ipotesi non solo artifici, raggiri e dissimulazioni, ma anche il silenzio serbato da parte di chi abbia il dovere o nozione di conoscerle.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Note e Riferimenti:

[1] Cass. Pen. II n. 41717/2009, Cass. Pen. II n. 32859/2012, Cass. Pen. II n. 28703/2013;

Torna su