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Aggiungere una partizione orizzontale nell’immobile con notevole altezza interna permette l’aumento di superficie.

La corretta realizzazione di un soppalco si basa sugli aspetti strutturali e igienico sanitari.

L’inserimento di soppalco all’interno di volumetrie e unità immobiliari richiede una lunga verifica di molti parametri e requisiti, la cui sussistenza è necessaria per rispettare i criteri di abitabilità e agibilità prescritti dalla normativa vigente e dalle discipline regolamentari locali.

Ho sintetizzato alcuni aspetti in un nuovo video caricato nel canale YouTube, mentre approfondimenti tecnici sono pubblicati nel blog in questo indice: www.studiotecnicopagliai.it/?s=soppalco

Puoi proseguire con la versione testuale oppure guardare il video bonus: non dimenticare di iscriverti sul canale, ok?

Trascrizione testuale del video. 

Ricorrere all’inserimento di un soppalco per una ristrutturazione edilizia può essere una buona strada che permette di aumentare la superficie calpestabile interna senza dover ricorrere alla trasformazione della volumetria, della sagoma, quindi senza fare sopraelevazioni, ampliamenti o interventi ancora più massicci; il soppalco può essere ovviamente autoportante o può avere una struttura che va comunque ad aggrapparsi alla struttura esistente quindi, primo aspetto: verificare la fattibilità da un punto di vista strutturale, perché si sconfina facilmente nelle categorie di miglioramento sismico e adeguamento sismico.

Per queste cose vi consiglio il canale di Braian Ietto, ingegnere e fondatore di Ingegneria e dintorni, cercatelo su youtube “Ingegneria e dintorni” e lo trovate subito, parla appunto di queste cose.

Diamo una prima definizione del soppalco.

Ce la dà il regolamento edilizio tipo, in particolare, regolamento che non tutte le regioni alla data di oggi 5 maggio 2018 hanno recepito quindi primo step; secondo step: devi verificare comunque la normativa regionale se magari aveva già adottato un regolamento edilizio diciamo unificato o se avesse comunque adottato regolamento di unificazione delle definizioni, come toscana, per esempio.

Poi, ulteriore livello, i piani regolatori.

Devi guardare se tra le norme tecniche attuative e tra regolamenti edilizi cosa dispongono, in particolare, come requisiti minimi necessari definizione quindi del regolamento edilizio tipo del soppalco.

Il soppalco è una partizione orizzontale interna praticabile ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Capite bene che si sta parlando di una cosa di questo tipo, voi immaginate ci sia la volumetria qui all’interno che prosegue.

Si aggiunge una partizione orizzontale, un solaio calpestabile.

Prima cosa: intanto l’altezze interne e soprattutto, cosa posso fare sopra il soppalco e sotto? Qui a questo punto ricordano di nuovo e requisiti minimi per l’abitabilità se stiamo parlando di appartamenti.

Quindi devo avere comunque sia l’altezza interna, i rapporti aeroilluminanti, verificare anche questo.

Partiamo dalle altezze interne, altrimenti ti consiglio vivamente di vedere i miei video, sia sui rapporti illuminanti sia sull’altezza interne, sia sui requisiti igienico sanitari per l’abitabilità e per l’agibilità.

Allora, primo aspetto è che l’altezza interna della parte inferiore, quanto della parte superiore, debba essere rispettosa dei requisiti previsti dal decreto del 75, e quindi qua sotto se hai un altezza di 240 ci può fare i locali accessori, quindi i bagni, per esempio, o ripostigli dove non c’è permanenza umana altrimenti se vuoi che siano utilizzati, a uso diciamo, soggiorno, camera, deve avere il minimo 270.

Intanto questo è il primo aspetto, è anche qui fatto salvo se, e cosa è stato stabilito diversamente dal piano regolatore, dalle norme tecniche attuative, e dai regolamenti edilizi.

Comunque sia l’ultima parola è verificare appunto queste documentazioni, perché nulla toglie che un comune dica magari, ma minimo io voglio tre metri.

Idem al piano di sopra: io salgo dal soppalco, ho bisogno di un’altezza libera interna che, in base a quella, rispettando quella altezza minima quindi 240 per i locali a uso accessori, bagni, ripostiglio, abbiamo detto, ad esempio o sennò altezza di 270 per locali dove c’è permanenza umana, quindi cucine, soggiorni, camere…

Ok anche questo è un punto essenziale.

Altrimenti si rischia comunque di avere dei locali che non rispettano i requisiti di cosiddetta abitabilità – agibilità.

Perché l’abitabilità dal 2001 non esiste più ed è stata assorbita nell’agibilità.

Questo è un altro punto nodale.

Benissimo, ora viene fuori un altro aspetto, vale a dire: ammettiamo di avere l’altezza anche dei 2.70 metri nella parte inferiore a quanto nella parte superiore, ma la cosa importante da tenere anche in considerazione è la parte inferiore, perché qui si viene a creare una riduzione dell’illuminazione cioè così la cosiddetta, il cosiddetto “effetto grotta”.

Perché la luce che soprattutto se è naturale, che viene dalle finestre, comunque ha meno capacità di penetrazione, di raggiungere e illuminare tutti gli spazi e quindi si creano problemi di natura igienico sanitaria.

In questo caso cosa è necessario verificare.

Sicuramente il comune se permette il soppalco, avrà posto anche delle condizioni, come che la superficie coprente del soppalco sia magari il 20, massimo 30 per cento della superficie della stanza.

Ve la fo rivedere: quindi la superficie coprente del soppalco, questa magari, sia il 20/30 per cento di quella della stanza su cui proietta, quindi già quello è un primo limite.

Inutile dire: attenzione al fattore di livello medio diurno.

Cioè la luce deve in qualche modo invadere tutto l’ambiente, anche sotto il soppalco, il consiglio da dare è: fate un attenta verifica da un punto di vista illumino-tecnico.

Ci sono tantissimi software in commercio, uno anche open source, con cui poter verificare se in base alla posizione, in base a tutte le caratteristiche dell’immobile, della stanza e del soppalco, siano rispettati questi fattori minimi.

Non basta solo il famoso rapporto di un ottavo, perché comunque sia, qua sotto, se ci pensate bene, si va a limitare molto la penetrazione della luce.

Altro aspetto da tenere in considerazione, quando si fa la realizzazione dei soppalchi, è anche importante vedere se c’è il rispetto della profondità minima, e massima anche, non tanto come rapporto percentuale superficie, ma anche proprio in maniera lineare.

Ho visto alcuni regolamenti comunali, alcuni piani regolatori, che dicano “il soppalco non può avere una profondità”, quindi questa, non superiore a 2 metri e mezzo o a due metri.

Come dire: lo strumento di pianificazione in quel momento, in quel luogo, in quel comune, ha deciso che sotto il soppalco ci possa stare praticamente il letto.

Ecco questo è un po’ il punto, il nodo.

Altro nodo sostanziale è che sconsiglio di fare, magari… di ricorrere accetti trucchetti che possono essere… uno lascia l’altezza di 2.40 sotto, lo dichiara come, non so… spazio a uso accessorio, quindi praticamente diventa un ripostiglio a cielo aperto.

Perché ho visto anche queste cose, magari la camera la fa di sopra e poi comunque di sotto utilizzata in maniera completamente diversa.

Il problema si pone quando verrà rivenduto l’appartamento, verrà affittato, e allora abbiamo un problema anche di discordanza, difformità se la vogliamo chiamare, oppure in maniera ancora più brutale, c’è magari una situazione di abuso non sanabile, perché qui ci sono….c’è la mancanza dei requisiti igienico sanitari.

Ed è fondamentale ai fini della abitabilità e ai fini anche della conformità edilizia urbanistica dell’immobile.

Quindi mi può andare a incidere anche sulla questione della regolarità edilizia dell’immobile stesso.

Facciamo allora alcuni esempi: per avere 2.70 sotto più 2.70 sopra, siamo già 5.40 m, più un 20-25 cm di spessore, anche a stare proprio bassi, a basso spessore, si fa alla svelta ad arrivare quasi ai 6 metri di altezza libera interna ecco perché alla fine, fare un soppalco, non è proprio una passeggiata.

Infine anche da un punto di vista strutturale, fare un soppalco implica che i pilastri, le strutture discontinue o magari le strutture collaboranti con cui viene agganciato, magari alle pareti portanti del fabbricato, siano o meno adatte o abili a sopportare questo aumento del carico perché? Perché qui alla fine abbiamo l’aumento del peso proprio, nonché i carichi, diciamo quelli effettivi, di esercizio.

Naturalmente questo, forse l’aspetto strutturale è la prima cosa da verificare intanto.

Poi aspetto illumino tecnico da verificare.

Perché nei regolamenti edilizi, nei piani regolatori, le limitazioni sono appunto di natura illuminotecnica e anche sulle questioni delle dimensioni massime ammissibili.

Questi sono un po’ l’ABC da dover verificare prima ancora di presentare le pratiche edilizie, cioè la fattibilità di un soppalco va verificata a monte proprio per questi aspetti.

Allora se vuoi fare un commento, se vuoi fare una domanda, la puoi fare qui nella parte inferiore, iscriviti pure sul mio canale youtube, condividi pure questo video tra amici, colleghi e professionisti o con chi vuoi.

Soprattutto nel momento in cui qualcuno vuole decidere di fare una ristrutturazione edilizia e ha bisogno di un consiglio sui soppalchi e soprattutto su quali sono le criticità da valutare prima ancora di progettare tutto l’intervento.

Un saluto da Carlo Pagliai, ci vediamo al prossimo video.

Ah prima che me ne dimentichi: ti consiglio anche di leggere sul mio blog l’articolo relativo ai soppalchi, dove do’ molti dettagli che non ho inserito in questo video, perché ho voluto essere molto breve.

Ci vediamo al prossimo video.

A presto!

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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