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Le misure antisismiche devono essere prestazionali: e le riparazioni locali?

Aggiornamento 17 Luglio 2021: il parere del Consiglio Superiore Lavori Pubblici ritiene ammissibili interventi locali nei Centri Storici in Sismabonus, per cui il seguente contenuto si considera superato.
Leggi l’aggiornamento: https://www.studiotecnicopagliai.it/sismabonus-in-centri-storici-e-aggregati-edilizi-il-chiarimento/

(articolo scritto congiuntamente con Ing. Mario Di Giovanna)

Grande interesse sta avendo la pubblicizzazione di un articolo di un noto portale editoriale che, sulla scorta di alcuni pareri dell’Agenzia dell’Entrate, sembra mettere in discussione l’applicabilità del Super sismabonus 110 per gli edifici situati nei centri storici.

Il tema è particolarmente delicato in quanto esiste un consistente patrimonio edilizio storico in Italia,  particolarmente vulnerabile dalle azioni sismiche e meritorio di maggiore sicurezza e riqualificazione.

Infatti la maggior parte delle unità immobiliari o degli edifici dei centri storici fanno parte di aggregati edilizi eterogenei e stratificati, il cui semplice rilievo a volte risulta essere difficoltoso se non impossibile.

Sappiamo bene che la crescita insediativa avvenuta in queste aree è avvenuta nel corso dei secoli sulla base di successivi ampliamenti, sopraelevazioni e trasformazioni anche sostanziali delle preesistenze. In alcuni casi addirittura ripetitiva con disparate dinamiche di trasformazione urbana.

[ Articoli sul SismaBonus ]

Da una prima lettura dell’art. 16 D.L. 63/2013 e art. 119 D.L. 34/2020 potrebbe apparire la possibilità di applicare il Sismabonus “maggiorato” dal 50% al 110% anche per gli interventi locali (riparazione, sostituzione di elementi ammalorati, ecc) come definiti dalle Norme Tecniche delle Costruzioni.

Categorie di intervento strutturale NTC2018

Sulle strutture del patrimonio esistente, le NTC2018 al punto 8.4 prevedono tre tipi di intervento:

  • Riparazione o interventi locali: cioè riguardanti singole parti e/o elementi della struttura.
  • Miglioramento: intervento esteso a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme, allo scopo di migliorare le prestazioni e livello di sicurezza senza obbligo di raggiungere le vigenti prestazioni richieste alle nuove costruzioni;
  • Adeguamento: intervento con modifiche significative della struttura che obbligano l’adeguamento prestazionale alle odierne prescrizioni richieste alle nuove costruzioni.

Se da una parte gli interventi locali possono essere realizzati a determinate condizioni modellando solo gli elementi strutturali da sostituire o consolidare, gli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico dispongono che il progettista dell’intervento consideri l’intero edificio, o nel caso di aggregati edilizi.
Se operiamo nell’ambito di edificio o gruppi di edifici, occorre fare riferimento anche alle Unità Strutturali da considerare (ci torniamo sopra di seguito).

Sismabonus, le detrazioni fiscali (crescenti)

Detto ciò, la normativa Sismabonus ex art 16 del D.L. 63/2013 ha modulato in maniera crescente le detrazioni fiscali in base all’entità e complessità degli interventi:

1) Sismabonus “normale”, senza salto di classi, con detrazione al 50% (commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del D.L. 63/2013, che rimandano a loro volta all’art. 16 bis comma 1 lettera i del T.U.I.R.)

2) Sismabonus con salto di classi, con detrazione ad aliquote variabili tra il 70 e l’85% delle spese sostenute in base alle tipologie di interventi comportanti il passaggio di una o due classi di rischio sismico (commi 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 del D.L. 63/2013,

Riparazioni locali ammissibili in Sismabonus 110?

L’art. 119 comma 4 del D.L. 34/2020 ha consentito l’accesso ai suddetti interventi Sismabonus alla più alta detrazione (110%);  ciò ha diffuso la credenza che anche i soli interventi locali sugli edifici potessero rientrarvi tramite la categoria del comma 1-bis art. 16 DL 63/2013.

Tutto confermato? Non è certo, perché il diavolo si nasconde nei dettagli.

La lettura completa dell’articolo 16 bis comma 1 lettera i del T.U.I.R. (DPR 917/1986) dispone che le agevolazioni si applicano ai lavori:

“relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;”

Per quanto riguarda l’espressa ammissione degli interventi locali, essa non risulta. Diciamo che è difficile individuare lo spartiacque effettivo, visto che manca il richiamo espresso alle categorie di intervento strutturale delle NTC 2018. Sembra emergere due filoni: la sicurezza statica e le misure antisismiche; tuttavia si fa una certa fatica, arrivando ad una sorta di “forzatura”, a sostenere che l’intervento locale considerato da solo o isolato rispetto alla struttura, sia la condizione sufficiente per accedere al SismaBonus. Forse sbagliando, ma sembra emergere un esigenza di maggior risultato in termini prestazionali; usando altre parole, sembra che lo scopo e destinatario “vero” del Sismabonus sia l’edificio, e non la singola parte strutturale isolata dal resto.

A complicare le cose, vi è la questione degli interventi in centri storici e aggregati edilizi.

Non esistendo ad oggi una chiara definizione normativa Unità Strutturale, al netto di quella ricavabile dal punto C.8.7.1 NTC 2018, la sua concreta individuazione diventa oggetto di valutazione discrezionale al professionista.

Definizione e norma di Unità Strutturale

Il passaggio centrale riguarda l’individuazione e delimitazione della U.S. rispetto al suo intorno:

Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, per gli edifici in aggregato dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastate sulle pareti in comune con le US adiacenti, causate da orizzontamenti sfalsati di quota, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, sia verticalmente sia orizzontalmente, US adiacenti di differente altezza.

L’individuazione dell’Unità strutturale deve seguire sulla base di buon senso tecnico e oggettività, cercando di ridurre quanto più possibile quel margine di valutazione discrezionale; certamente il problema delimitarle in maniera chiara può diventare complesso su quegli aggregati edilizi in centro storico.
Infatti tra edifici adiacenti, o perfino all’interno dello stesso edificio, possono spesso presentarsi differenze o diversità di:

  • Caratteristiche materiche;
  • Caratteristiche di posa o esecutive, anche a parità di materiale;
  • Compenetrazioni tra elementi o partizioni strutturali tra edifici affiancati;
  • Condivisione delle fondazioni
  • Configurazione spingenti, con o sistemi voltati/arcuati
  • Compenetrazione tra edifici tramite frazionamento o fusioni di unità immobiliari in senso urbanistico
  • Eccetera.

Allo stesso tempo, individuare le discontinuità tra strutture adiacenti sulla base di queste caratteristiche, consente la delimitazione delle Unità strutturali, e del rapporto con quelle confinanti.

Circolare MIT 7/2019

In aiuto a ciò, è stata emanata la Circolare MIT 7/2019, dove a pagina 277 paragrafo C8.7.1.3.2 si riscontra un interessante approfondimento.

Consulta la Circolare MIT n. 7/2019

Secondo essa, le Unità Strutturali compongono l’aggregato edilizio e si individuano in via preliminare con le azioni che su esse derivanti dalle U.S. contigue.
Ove necessario, l’analisi può essere estesa all’intero aggregato edilizio per individuare le relazioni tra le rispettive U.S. e il restante aggregato, con particolare attenzione al contesto e ai meccanismi di sovrapposizione.

Per completezza: l’aggregato edilizio è da intendersi come risultato di una genesi articolata costruttiva, spesso avvenuta in maniera non unitaria, con diversità di sequenze costruttive, di materiali, di cambi d’utilizzazione, ecc.

Questo in via estremamente sintetica, perchè il paragrafo prosegue con molti approfondimenti utili a fugare i dubbi.

Si ritiene che i criteri per individuare l’Unità strutturale debbano in qualche modo passare anche per la chiara riconoscibilità delle discontinuità strutturali, cioè dei singoli elementi e della struttura nel suo insieme.

Facile a dirsi, difficile da farsi quando interi edifici in centro storico hanno murature e solai passanti e continui reciprocamente. Inoltre, per sincerarsi di ciò e raggiungere un adeguato livello di conoscibilità, saranno necessari saggi invasivi o semi-invasivi.

Centri storici ed edifici aggregati

Quindi si evince come gli interventi locali non siano “condizione necessaria” per l’applicabilità del Super-Sismabonus, come invece avviene ad esempio con l’indipendenza funzionale per Ecobonus 110 in edifici plurifamiliari; in realtà la corretta applicazione del Sismabonus deve avvenire per:

  • edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici: questo implica che gli interventi devono essere effettuati almeno in senso “terra-cielo”, ovvero secondo Unità Strutturali ben individuate;
  • ove riguardino i centri storici, “devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”;

La prima categoria sembra superare il livello o l’ambito degli interventi locali rispetto ai semplici dettami delle NTC2018, proprio perché riferiti ad interi edifici o agglomerati strutturali; già questo impone di fatto una visione più ampia di quella richiesta per interventi locali, rimanendo comunque in un ambito di natura puramente strutturale.
Infatti anche gli interventi locali da effettuarsi in immobili costituenti aggregati edilizi, richiedono di valutare ed estendere l’analisi alla struttura nel suo insieme. E qui scatta la tipica difficoltà di individuare l’Unità Strutturale, che potrebbe coinvolgere un edificio intero, un aggregato o complesso edilizio, fino a doversi “astrattamente” estendere perfino ad un isolato urbano nei centri storici.

La seconda categoria introduce un ulteriore concetto legato al progetto unitario di intervento.
Appare interessante l’interpretazione riscontrabile dall’interpello AdE Regionale Umbria n. 912/2020, data in merito all’applicabilità del Sismabonus per interventi locali in un edificio “terra/cielo” situato in centro storico, categorizzabile come Unità Strutturale.

Sembra quasi introdurre (o ricalcare) un concetto di unità urbanistica, che mal si concilia all’atto pratico con gli aggregati edilizi simili.

Cosa si intende per progetto unitario? (aggregato edilizio, isolato, unità strutturale, unità architettonica).
Chi decide se i progetti presentati costituiscano un progetto unitario? (il progettista, il Comune, l’ex Genio Civile, l’Ade in fase di controlli).

Da qui emerge come la norma del SismaBonus, pensata per risolvere il problema del consolidamento delle unità immobiliari negli aggregati edilizi e nei tessuti storici, perda di fatto molte possibili applicazioni a causa della diffusa eterogeneità del patrimonio edilizio italiano e della complessità della norma.

Consigli? Ovviamente non limitarsi agli interventi o riparazioni locali. Inoltre nel delimitare l’Unità Strutturale punterei su analisi multicriteriale basata sulle diverse forme di discontinuità.

*AdE Direzione regionale Umbria, risposta n. 912/2020.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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