Consiglio di Stato ricomprende la normativa tecnica antisismica nella disciplina edilizia per Accertamento di conformità
Interventi locali ammissibili su progetti unitari e distinzione aggregati edilizi
Finalmente è giunto il chiarimento atteso dalla Commissione Consultiva presso il Consiglio Superiore Lavori Pubblici, con parere n. 4/2021 del 13 Luglio 2021 prot. 7035. Ringrazio L’ing. Stefano Siroti per la gentile segnalazione.
Questo parere è stato posto proprio dall’Agenzia dell’Entrate per chiarire gli aspetti legati all’applicazione del Sismabonus nei centri storici e aggregati edilizi.
INDICE
- Interventi locali in centro storico: dubbi iniziali
- Definizione Unità strutturali
- Apertura agli interventi locali, Unità strutturali e aggregati edilizi dalla Commissione
- Parere integrale
Interventi locali in centro storico: dubbi iniziali
Il parere è stato emanato dalla Commissione consultiva per il monitoraggio del D.M. 58/2017 (Decreto attuativo del Sismabonus) circa l’applicabilità degli interventi locali su edifici situati in centri storici, dove spesso si presentano come aggregati costruttivi l’uno appoggiato all’altro. E in questo senso diventava complesso individuare l’Unità strutturale da prendere in esame.
Il problema era già emerso nelle prime applicazioni del Sismabonus con l’art. 16 c.1-bis D.L- 63/2013, ed è esploso con la versione Sismabonus 110, su come effettuare interventi antisismici su edifici in centro storico, rispettando la seguente norma fiscale disposta dall’art. 16-bis comma i) del DPR 917/1986:
i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
Pochi mesi fa avevamo già affrontato l’argomento sul blog sulla possibilità di svolgere interventi locali in aggregati edilizi e distinzione delle Unità strutturali in centro storico.
In quel post concludemmo, anche a firma dell’Ing. Mario di Giovanna, che fosse incerta l’applicazione dei soli interventi locali su aggregati edilizi in centro storico e criteri per individuare l’unità strutturale.
Definizione Unità strutturali
Il passaggio centrale riguarda l’individuazione e delimitazione della U.S. rispetto al suo intorno:
Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, per gli edifici in aggregato dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastate sulle pareti in comune con le US adiacenti, causate da orizzontamenti sfalsati di quota, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, sia verticalmente sia orizzontalmente, US adiacenti di differente altezza.
L’individuazione dell’Unità strutturale deve seguire sulla base di buon senso tecnico e oggettività, cercando di ridurre quanto più possibile quel margine di valutazione discrezionale; certamente il problema delimitarle in maniera chiara può diventare complesso su quegli aggregati edilizi in centro storico. Infatti tra edifici adiacenti, o perfino all’interno dello stesso edificio, possono spesso presentarsi differenze o diversità di:
- Caratteristiche materiche;
- Caratteristiche di posa o esecutive, anche a parità di materiale;
- Compenetrazioni tra elementi o partizioni strutturali tra edifici affiancati;
- Condivisione delle fondazioni Configurazione spingenti, con o sistemi voltati/arcuati Compenetrazione tra edifici tramite frazionamento o fusioni di unità immobiliari in senso urbanistico
- Eccetera.
Allo stesso tempo, individuare le discontinuità tra strutture adiacenti sulla base di queste caratteristiche, consente la delimitazione delle Unità strutturali, e del rapporto con quelle confinanti.
In aiuto a ciò, è stata emanata la Circolare MIT 7/2019, dove a pagina 277 paragrafo C8.7.1.3.2 si riscontra un interessante approfondimento. Secondo essa, le Unità Strutturali compongono l’aggregato edilizio e si individuano in via preliminare con le azioni che su esse derivanti dalle U.S. contigue.
Ove necessario, l’analisi può essere estesa all’intero aggregato edilizio per individuare le relazioni tra le rispettive U.S. e il restante aggregato, con particolare attenzione al contesto e ai meccanismi di sovrapposizione. Per completezza: l’aggregato edilizio è da intendersi come risultato di una genesi articolata costruttiva, spesso avvenuta in maniera non unitaria, con diversità di sequenze costruttive, di materiali, di cambi d’utilizzazione, ecc.
L’apertura agli interventi locali, Unità strutturali e aggregati edilizi dalla Commissione
La Commissione ritiene ammissibile la fattibilità di interventi locali per ridurre il rischio sismico, qualora opportunamente realizzati, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole Unità Strutturali in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti.
Nei passaggi successivi è ribadito che gli <<“interventi di riparazione o locali”, di cui al p.to 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni già date in altri pareri, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, in particolar modo, la loro realizzazione sia di fondamentale importanza, vista anche la relativa semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati.>>
Per cui la fattibilità di questi interventi adesso risulterebbe agevolata da questo nuovo parere, che riporto in versione integrale.
Condivido a piene mani il pensiero espresso dal predetto collega ingegnere, è utile sottolineare una particolare frase presente nel Parere:
<<Si ritiene cioè che il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato>>
Essa pone finalmente una definizione di progetto unitario, in sostanza si avrebbe una sorta di coincidenza tra Progetto Unitario (PU) = Unità Strutturale (US).
Ha però il tremendo limite di essere un’interpretazione slegata da qualsiasi riferimento normativo, tant’è che viene introdotta con un “si ritiene”.
Si tratta pur sempre di una interpretazione logica e ragionevole, ma pur sempre una interpretazione tanto più che è in contrasto con precedenti interpretazioni dell’Ade; l’intervento chiarificatore di Governo o Parlamento sarebbe quanto mai opportuno.
COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DEL D.M.
28/02/2017 N. 58 E DELLE LINEE GUIDA AD ESSO ALLEGATE
4/2021 Quesiti esaminati – luglio 2021
Provenienza: ADE e altri
Quesito 1 INTERVENTI STRUTTURALI SU AGGREGATI EDILIZI.
Premesso che quanto segue si pone in continuità con il precedente parere 3/2021 di marzo 2021, espresso da questa Commissione, costituendone un’ulteriore specificazione riferita agli aggregati edilizi in generale e, in particolare, agli interventi realizzati nei centri storici, con riferimento all’Art. 16-bis del D.P.R, 917/1986 comma 1 lett. i), focalizzando l’attenzione sulla parte che riguarda le condizioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali relativi ad interventi di adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica da realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici e, ove riguardino i centri storici, impongono l’esecuzione di tali interventi sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari, la Commissione è del parere che quanto riportato all’interno del testo normativo prima citato, debba essere riletto e interpretato, attualizzandolo e rendendolo aderente alle definizioni contenute all’interno della Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 punto 8.7.1. e punto C8.7.1.3.2 della Circolare n. 7 C.S.LL.PP. 21/01/2019.
Si ritiene cioè che il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle suddette norme. Per maggior chiarezza si richiama la definizione di “unità strutturale (US)” chiaramente individuabile, secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l), in quella porzione di aggregato che “… dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.”.
Tale concetto è stato più estesamente esplicitato nella Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, secondo la quale “L’US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.”
Occorre anche evidenziare che intervenire sugli aggregati in maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà che interessano tali realtà, pone seri limiti di applicazione del sismabonus o super-sismabonus senza poter ottenere una diffusa prevenzione del rischio sismico che sta alla base della ratio dei benefici che le agevolazioni fiscali di cui trattasi vogliono raggiungere.
Con tale premessa, come prima richiamato e facendo anche riferimento a precedenti pareri espressi da questa commissione, la messa in atto di interventi locali, se ben realizzati, consente di raggiungere, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole Unità Strutturali in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti, una riduzione del rischio sismico. Occorre qui ricordare, ancora una volta, il ruolo molto importante che la cultura e la ricerca scientifica, come quella tecnica e le esperienze sul campo, assegnano agli “interventi di riparazione o locali”, così come definiti al punto 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018, che nella maggior parte delle volte risolvono quelle criticità locali che, negli edifici esistenti, in termini di danni a persone e cose, portano una favorevole e diffusa prevenzione del rischio sismico. Coerentemente con questo principio la Commissione ritiene che gli “interventi di riparazione o locali”, di cui al p.to 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni già date in altri pareri, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, in particolar modo, la loro realizzazione sia di fondamentale importanza, vista anche la relativa semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati.>>
Gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che
privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità
locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.
Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la
realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai,
anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura
o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria”.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili lavori
del tipo di quelli di seguito richiamati:
• interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni
finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione
delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle
murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
• interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in
muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado
provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei
componenti ecc.);
• interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio,
l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in
muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro
rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura,
con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la
duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro
ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini,
parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
In particolare, con riferimento a tale ultimo punto, a maggior chiarimento del parere del
21/10/2020, rientrano tra gli interventi agevolabili anche gli “interventi di riparazione o locali”
realizzati su una “villetta a schiera” inclusi nell’elencazione esemplificativa su esposta.
Gli interventi di miglioramento (punto 8.4.2 delle NTC 2018) e adeguamento (punto 8.4.3 delle
NTC 2018), e, conseguentemente, le verifiche di sicurezza da effettuare, dovranno essere
riferiti alla singola unità strutturale, individuata con le modalità indicate dalle NTC 2018, anche
nel caso in cui le parti soggette ad interventi non riguardassero l’intera unità strutturale. Nel
caso di interventi di demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato che prevedano
l’introduzione di distacchi con la restante parte del medesimo, oltre al rispetto delle NTC 2018
e relativa Circolare applicativa, si richiama in particolare l’attenzione a quanto riportato, in
merito, al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 di quest’ultima.
Si mette in evidenza che la portata “innovativa” dei chiarimenti e delle interpretazioni sopra
riportate fa salvi i comportamenti adottati in buona fede dai contribuenti.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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