Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
La Regione Toscana il 20 aprile scorso ha approvato lievi modifiche alla propria legge urbanistica 65/2014 pubblicata il 12 novembre 2014, con alcune novità sulla sezione della cosiddetta Edilizia Libera, modifiche introdotte attraverso la L.R. 49/2015.
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TESTO COORDINATO L.R. 65/2014 →
Questa normativa è stata approvata pochi giorni prima dell’approvazione finale del famigerato decreto Sblocca Italia e qualche settimana antecedente all’approvazione del PIT, il Piano strategico regionale a valenza paesaggistica.
Tale “tagliando” regionale è rimasto però mutilato di una sostanziale modifica, ovvero l’inserimento delle sanzioni pecuniarie per i reati edilizi rilevanti introdotte con la conversione in legge dello Sblocca Italia, avvenuta per l’appunto circa due settimane dopo l’approvazione avvenuta il 29 ottobre 2014.
Le variazioni inserite riguardano due ambiti: le procedure sulla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, e l’Edilizia Libera di cui si espongono in sintesi i seguenti cambiamenti:
– l’installazione di pompe di calore aria-aria con potenza non superiore a 12 kW rientra nella manutenzione ordinaria e quindi senza alcun titolo abilitativo e nessuna comunicazione di sorta (tuttavia fortemente consigliata ai fini di Certificazione Energetica e agevolazioni fiscali per il risparmio energetico);
– Con la Comunicazione di Edilizia Libera si potranno realizzare le installazioni a carattere stagionale (durata max 180 gg) a corredo delle attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; si intendono quelle costituite da elementi amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, a condizione che siano prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo.
Se tali installazioni prevedono una durata di 90 gg, rientrano nella categoria di interventi privi di rilevanza edilizia;
– Per gli interventi di manutenzione straordinaria (comprendenti anche il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza opere strutturali) e per le modifiche interne in immobili a destinazione non residenziali (comprendenti anche il cambio d’uso senza opere strutturali), già assoggettati all’invio di una Comunicazione di Edilizia Libera Asseverata, i Tecnici professionisti dovranno attestare anche la compatibilità alla normativa sismica, sul risparmio energetico, e che non interessano le parti strutturali dell’edificio;
– Per le sole manutenzioni straordinarie di cui sopra: il tanto discusso aggiornamento catastale, posto a carico dei Comuni, tramite la stessa Comunicazione di Inizio Lavori è valida laddove integrata con la dichiarazione di fine lavori; ergo, i Comuni per effettuare tale invio dovranno attendere la ricezione della Fine lavori;
– Innalzato l’importo delle sanzioni pecuniarie da 258 € a 1.000 € per il mancato invio delle Comunicazioni di Edilizia Libera (compreso quelle asseverate dai Tecnici), sanzione che viene ridotta di due terzi qualora inviata spontaneamente quando l’intervento è già avviato; tale modifica segue lo stesso innalzamento introdotto con la conversione in Legge del famigerato decreto “Sblocca Italia”;
– Sempre nel solo ambito di “Edilizia Libera” per le manutenzioni straordinarie degli edifici residenziali chiarisce meglio (ribadendo) che il contributo per i soli oneri di urbanizzazione va corrisposto quando si ha aumento delle unità immobiliari, togliendo la dizione interpretabile «ove comportanti aumento dei carichi urbanistici»”.
Tutto quanto sopra, resta fatto salvo la vincolistica sovraordinata e comunale relativa agli immobili.
Carlo Pagliai
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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