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Esclusa la semplificazione per agglomerati urbani a carattere storico, artistico e culturale.

Il regime di silenzio assenso fu esteso ai Permessi di costruire dalla n. 106 del 12 luglio 2011, ponendo alcune eccezioni.

Da allora questo particolare regime giuridico è rimasto praticamente invariato (ne parlo in questo approfondimento).

Fu una volontà politica volta a semplificare i procedimenti di rilascio del titolo abilitativo necessario per gli interventi edilizi più rilevanti, quali nuove costruzioni e ristrutturazioni “pesanti”.

L’attuale stesura dell’art. 20 comma 8 del DPR 380/01 prevede che «decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso».

Certamente, il meccanismo di silenzio assenso scatta nel momento in cui si verificano alcune condizioni al contorno; ad esempio costituisce automatica causa di esclusione della formazione di silenzio assenso nei PdC se sul’immobile o area «sussistono vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali».

Il legislatore intende riferirsi e circoscrivere la portata solo ai vincoli di natura sovraordinata al Comune?

La risposta proviene dalla recente giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato IV n. 4516/2017, la quale afferma che l’esclusione dei PdC dal silenzio assenso si estende a tutte le porzioni di territorio interessati aventi caratteristiche inquadrabili di valore e pregio culturale, storico, artistico, paesaggistico e ambientale.

In sostanza il termine “vincolo” indicato nel comma 8 dell’art. 20 del TUE non deve essere circoscritto in senso restrittivo solo sui vincoli “tradizionali” come appunto quelli previsto dal Codice dei Beni culturali, dal Vincolo idrogeologico, eccetera.

Al contrario, per sussistenza di “vincolo” il Consiglio di Stato ritiene che quell’articolo debba essere qualificato in maniera estensiva, anche alla luce dell’art. 20 comma 4 della L. 241/1990, la quale (anch’essa) ribadisce la generica esclusione del silenzio assenso per «atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico».

Una lettura combinata delle due fonti normative, secondo la suddetta sentenza, porta al convincimento di estendere l’esclusione dalla formazione del silenzio assenso (per atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico) a tutte le ipotesi in cui siano presenti ambiti territoriali riconducibili, anche in via generale, al patrimonio culturale e/o paesaggistico.

Quindi gli ambiti territoriali di applicazione non riguarda solo le aree o immobili assoggettato ai tradizionali vincoli sovraordinati, oppure anche quelle disposizioni/prescrizioni previste dagli strumenti e regolamenti locali/comunali.

Tra questi sono sicuramente da ricomprendere le zone omogenee A definite all’art. 2 del D.M. 1444/68, ovvero quelle parti di territorio urbanizzate e connotate da “da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

Nelle zone omogenee A vi rientrano non solo i centri storici, ma anche i nuclei urbani esterni situati in zone agricole aventi medesime caratteristiche.

Devo tuttavia aggiungere un ulteriore ragionamento alla condivisibile conclusione del Consiglio di Stato.

Se vale l’estensione di esclusione del silenzio assenso per PdC  riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, come zone A (centri e nuclei storici), ritengo che essa valga anche verso singoli immobili aventi particolare pregio culturale e peculiari caratteristiche di natura storica, artistica, etnoantropologica, archeologica, e comunque connotata da elementi testimoniali di particolare pregio.

Se ci pensiamo bene, si tratta di un ulteriore ragionamento estensivo di quanto condiviso dal Consiglio di Stato: ciò deve portare ad applicare la massima cautela quando si opera su immobili degni di tutela e aventi peculiari caratteristiche tipologiche, formali, materiche e architettonica che assai caratterizzano il nostro patrimonio edilizio storico, vulnerabile e bellissimo al contempo.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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