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Nuova procedura per abusi minori concede 45 giorni e impedisce successive determinazioni del Comune

Il silenzio assenso è un’altra chimera urbanistica, o per lo meno si rivelata in buona parte una specie di miraggio mobile; col tempo è cresciuta anche una giurisprudenza amministrativa che prevede l’accoglimento tacito dell’istanza anche qualora essa si presenti incompleta o perfino in contrasto alla disciplina urbanistico edilizia.

Finora lo scontro tra le rispettive posizioni si è spinto fino all’effettiva possibilità di ammettere una formazione del silenzio assenso per istanze carenti sul piano formale e sostanziale: da una parte il cittadino esige un consolidamento della propria posizione, dall’altra l’Amministrazione oberata di lavoro che intende evitare l’assenso tacito di posizioni contrastanti l’assetto del territorio anche ben oltre i termini di legge).

Silenzio assenso “forte” in Sanatoria art. 36-bis

L’introduzione della procedura di sanatoria edilizia “semplificata” all’articolo 36-bis D.P.R. 380/01, effettuata col D.L. 69/2024 “Salva Casa“, contempla una particolare quanto tempestiva formazione tacita con silenzio assenso per istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi del comma 6 medesimo articolo 36-bis.

Al netto di eventuali e necessari atti di assenso comunque denominati, da ottenersi presso i rispetti enti competenti, il comma 6 articolo 36-bis DPR 380/01 dispone espressamente che: Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta.

Infine, il comma 6 articolo 36-bis D.P.R. 380/01, prevede che il procedimento di sanatoria “semplificata” debba rispettare i seguenti termini:

  • in linea generale: 45 giorni, decorsi i quali l’istanza si intende accolta;
  • immobili sottoposti a vincolo paesaggistico: il termine dei 45 giorni resta sospeso fintanto non sia definito l’accertamento di compatibilità paesaggistica, per i quali sono previsti termini perentori per esprimere i rispettivi pareri vincolanti di 180 giorni dall’autorità competente al rilascio (Regione, sub provincia o sub comune) e 90 giorni dalla Soprintendenza, decorsi i quali il Comune provvede autonomamente.
    Ergo, decorsi i due predetti termini “paesaggistici”, inizia a decorrere anche il terzo e ultimo termine consequenziale di 45 giorni del Comune.

Una volta decorsi tutti e tre i termini (due per pareri pareri vincolanti paesaggistici, e del Comune), le eventuali successive determinazioni assunte dal competente ufficio tecnico comunale sono inefficaci. Non è dato sapere con certezza se tali determinazioni riguarderanno soltanto richieste di integrazioni istruttorie, o se addirittura potranno essere “mutilate” e impedite anche i provvedimenti di annullamento del permesso in sanatoria per silenzio assenso.

Possiamo davvero pensare che la procedura di sanatoria “semplificata” ex articolo 36-bis T.U.E. possa superare addirittura quell’ultima azione di riserva di annullamento in autotutela dei titoli formati in silenzio assenso, prevista dal comma 3 articolo 20 L. 241/90:

3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

Opere rientranti in Permesso di costruire in sanatoria “minore” col Silenzio assenso

Premesso che resta esclusa dall’applicazione la SCIA in sanatoria, inserita ora nell’articolo 36-bis, la domanda di permesso in sanatoria “semplificata” riguarda abusi minori di parziali difformità eseguite rispetto a:

  • Permesso di costruire rilasciato;
  • SCIA alternativa al Permesso di costruire;

Tale sanatoria edilizia “minore” deve verificare il rispetto della conformità disgiuntamente a:

  1. disciplina urbanistica, vigente al momento di deposito istanza (oggi);
  2. requisiti prescritti da disciplina edilizia vigente all’epoca di abuso;

Peraltro il legislatore ha previsto il silenzio assenso per determinate casistiche di sanatoria semplificata, cioè quella generale (45 giorni) e quella consequenziale all’accertamento di compatibilità paesaggistica; tuttavia non sono state contemplate le restanti ipotesi di atti di assenso comunque necessari, e probabilmente ostativi alla formazione tacita, ovvero:

  • autorizzazione o deposito in sanatoria sismica per illeciti strutturali
  • autorizzazione enti parco o similari
  • autorizzazione Soprintendenza Beni culturali (Parte II D.Lgs. 42/2004)
  • e via dicendo.

Ho come l’impressione che ci sia stato l’intento di normare buona parte delle ipotesi. Tuttavia, continuo a nutrire ancora una certa diffidenza, e a raccomandare la dovuta prudenza verso l’istituto del silenzio assenso anche in questo ambito.

Uno tsunami di Silenzio assenso travolgerà le sanatorie dei Comuni

Tra le varie audizioni avvenute in Commissione Ambiente alla Camera sono emerse più volte timori per la materiale e probabile impossibilità dell’Amministrazione pubblica a riscontrare una notevole quantità di sanatorie in tempi improvvisamente ristretti.

Per come è stata scritta la norma, emerge un intento di rendere l’accoglimento tacito definitivo e non revocabile in un secondo tempo; ciò potrebbe avvenire anche quando le istanza di permesso in sanatoria conterranno errori, dichiarazioni mendaci o perfino in contrasto alla normativa stessa stessa; il rischio è che una parte dei cittadini e Tecnici confiderà nell’istituto del silenzio assenso “definitivo”, senza fare i conti con la possibile azione di annullamento in autotutela postuma e ricorsi giudiziari.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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