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E’ possibile disporre il sequestro preventivo se sussiste pericolo di aggravamento o prosecuzione del reato edilizio

L’accertamento di un illecito edilizio grave, cioè penalmente rilevante ai sensi dell’art. 44 DPR 380/01, può comportare l’avvio di altre azioni e conseguenze sul piano penale come il sequestro preventivo dell’immobile oggetto di interventi abusivi.

In base all’art. 321 del Codice di Procedura penale è possibile disporre il sequestro preventivo dell’immobile quando sussiste il “periculum in mora”.
Ciò avviene quando esiste il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato edilizio possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Se questo è il principio generale connesso al procedimento penale, occorre capire quando può essere applicato nei casi degli illeciti edilizi gravi, cioè quelli anche penalmente rilevanti.

L’ordinanza di sequestro preventivo può essere emessa soltanto con adeguata motivazione, attestante il pericolo di reiterazione o prosecuzione del reato; in particolar modo è finalizzato ad impedire l’ulteriore lesione dell’interesse collettivo da tutelare, cioè l’ordinato assetto del territorio. Il sequestro preventivo intende evitare l’incidenza negativa concretamente riscontrabile sul carico urbanistico.

Da qui si può intuire che il sequestro preventivo possa essere motivato per impedire la prosecuzione e ultimazione di un opera abusiva in corso di esecuzione.

Aggravamento del carico urbanistico e sequestro preventivo dal giudice penale

In merito al pericolo di aggravamento del carico urbanistico, l’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal giudice penale non deve limitarsi a citarne l’astratta problematica, ovvero senza illustrare i dati giustificativi del periculum in mora.

È ammissibile il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente, anche nell’ipotesi in cui l’edificazione sia ultimata, fermo restando l’obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene (Cass. Pen. n. 13948/2022, n. 52051/2016).

Anche in ambito paesaggistico la giurisprudenza di legittimità sostiene che, in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell’ambiente e del paesaggio (Cass. Pen. 13948/2022, n. 15254/2018).

L’emanazione di un provvedimento di sequestro preventivo di un’area e del relativo cantiere realizzato in violazione di norme edilizie, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., è considerato legittimo (con periculum in mora) anche nel caso in cui il sindaco abbia sospeso la concessione edilizia e sia stata rigettata dal T.A.R. la richiesta cautelare di sospensiva del provvedimento sindacale. Infatti, il sequestro di cui al predetto articolo tende ad assicurare le finalità della giustizia penale, le quali sono completamente diverse da quelle cui tendono le norme amministrative (Cass. Pen. n. 30623/2022).

Sequestro preventivo per immobile o interventi abusivi ultimati

Il sequestro preventivo di immobili e opere abusive già completate merita una trattazione separata.

Ritengo utile riportare un passaggio estratto dalla sentenza di Corte Cassazione Penale n. 13703/2022, che a sua volta affronta l’applicabilità del sequestro preventivo dell’immobile abusivo già ultimato.

Le incertezze sulla questione sono state definitivamente risolte nella pronuncia a Sezioni Unite di Cassazione n. 12878 del 20 marzo 2003, che ha delineato l’ambito applicativo in relazione alla configurabilità del periculum in mora.

La citata pronuncia ha precisato che:

(omissis) le conseguenze, ulteriori rispetto alla consumazione del reato, derivanti dall’uso dell’immobile abusivo ultimato, debbono avere carattere antigiuridico ed essere strettamente collegate all’azione vietata dalla legge penale, individuando nell’aggravio del c.d. carico urbanistico le conseguenze antigiuridiche che il sequestro preventivo mira ad inibire. Quanto alla nozione di carico urbanistico, le Sezioni Unite hanno fornito puntuali indicazioni, osservando che l’insediamento umano è costituto da un elemento c.d. primario (abitazioni, uffici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, rete fognaria) che deve essere proporzionato all’insediamento primario ossia al numero degli abitanti insedianti ed alle caratteristiche dell’attività da costoro svolta. Il concetto di “carico urbanistico” identifica l’effetto che viene prodotto dal manufatto abusivo sull’insediamento secondario attraverso la domanda di strutture e opere collettive in dipendenza del numero di abitanti insediati su un determinato territorio. L’abitazione dell’immobile abusivo potrebbe incidere negativamente sul territorio, determinando un aggravio del “carico urbanistico” con conseguenze sulla collettività che il sequestro preventivo tende a prevenire e impedire. Quanto poi alle situazioni concrete nelle quali è stato ravvisato l’aggravio del carico urbanistico, questo è stato riconosciuto anche nell’ipotesi di realizzazione di opere interne comportanti il mutamento della originaria destinazione d’uso di un edificio (Cass. Pen. n. 34976 del 09/07/2010; n. 22866 del 19/04/2007); in altre pronunce si è dato rilievo, per effetto della nuova costruzione, alle esigenze di trasporto, smaltimento rifiuti, viabilità etc. e all’ulteriore domanda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioni minime di spazi pubblici per abitante nella zona urbanistica interessata.

In particolare, è stato affermato che il pregiudizio va valutato avendo riguardo agli indici della consistenza dell’insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive (Cass. Pen. n. 6599/2011, n. 34142/2005).

Più di recente, si è dato rilievo alla consistenza volumetrica del manufatto abusivo tale da determinare comunque un’incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell’aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate (Sez. 3, n. 42717 del 10/09/2015, Buono, Rv. 265195).

Il riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera, alla concreta alterazione della originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o alla effettiva utilizzazione sono stati ritenuti incidenti sul carico urbanistico tali da determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 1444/68  (Cass. Pen. n. 36104/2011, principio successivamente ribadito da n. 5954 del 15/01/2015, che ha dato rilievo alla consistenza reale e all’intensità del pregiudizio temuto, tenendo conto della situazione esistente al momento dell’adozione della misura.

Pertanto è da ritenersi adeguatamente motivata la sussistenza del periculum in mora, con riferimento al reato edilizio di cui all’art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, sul rilievo dell’aumentato carico urbanistico derivante da esso. Un esempio può allora essere l’intervento edilizio per rendere abitabile il piano seminterrato originariamente costruito come unico locale adibito a sgombero, con aggravio del carico urbanistico derivante dalla realizzazione di una autonoma unità abitativa.

Conclusioni finali

A quanto pare, l’aggravamento o incidenza negativa sul carico urbanistico è sufficiente a motivare il periculum in mora del reato edilizio ex art. 44 DPR 380/01, bisogna porre molta attenzione perché non è difficile superare questo scalino;

E’ possibile infatti il superamento di questa linea rossa anche con interventi “apparentemente” ritenuti di modesta rilevanza, vedi cambi d’uso o altre tipologie di opere che possono configurare aumento di carico urbanistico dal DPR 380/01 e dalle norme regionali.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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