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La sicurezza strutturale degli edifici scolastici si quantifica con specifica procedura.

La verifica della vulnerabilità sismica sul patrimonio edilizio scolastico esistente è saltata più volte dalle cronache nazionali.

Per ultimo la recente sentenza di Cassazione Penale n. 190/2018 pubblicata lo scorso 08 gennaio 2018 con cui è stato confermato il sequestro preventivo di una scuola situata a Ribolla, frazione del Comune di Roccastrada (Grosseto), da parte della Procura sulla base del suo livello di vulnerabilità sismica emerso da appositi accertamenti.

In quel caso era infatti rimasto accertato da perizia tecnica un indice di rischio collasso sismico (e non di idoneità statica) pari a 0,985, discostato di pochissimo al valore minimo pari a 1, riferito alla prestazione richiesta per una nuova costruzione secondo le stesse Norme Tecniche di Costruzione antisismiche.

Stiamo parlando di un obbligo di valutazione della vulnerabilità degli edifici di interesse strategico e per quelli il cui collasso strutturale potrebbe avere effetti rilevanti, obbligo imposto con la nota ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003; sono esclusi da tale obbligo gli edifici costruiti o adeguati sismicamente in epoca successiva all’anno 1984.

In origine tale ordinanza disponeva un termine di cinque anni per effettuare queste verifiche, termine poi prorogato più volte fino al marzo 2013; decorso tale termine ad oggi la normativa non prevede sanzioni in caso di inadempimento (una norma “bianca, quindi), tuttavia in caso di mancata verifica potrebbero aprirsi scenari su eventuali responsabilità a carico dei proprietari e quindi dei legali rappresentanti (sindaci, per esempio).

Anche le regioni, con la stessa ordinanza, sono state chiamate ad elaborare un planning temporale per avviare le stesse verifiche tecniche per la stessa tipologia di immobile di propria competenza.

In tutto questo occorre aggiungere che tali verifiche di vulnerabilità sismica (e non statica), devono essere accertate col metodo definito delle Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con D.M. 14/01/2008, norme assai più severe in favore della sicurezza rispetto alle norme sismiche e strutturali del passato.

Ad esempio si è passati al metodo di calcolo agli Stati Limite con cui sono individuati livelli differenziati di stabilità delle costruzioni, affinché sia garantita la stabilità della struttura e il contenimento dei danni a cose o persone affinché non possa essere interrotto l’utilizzo della costruzione e delle apparecchiature interne.

Prima di andare avanti, si vuole sottolineare la differenza tra sicurezza statica e sismica: il primo termine fa riferimento ad una situazione di esercizio e di agibilità dell’immobile in condizioni normali, cioè in assenza di azioni sismiche; il secondo si riferisce a situazioni di evento sismico in atto e anche post-sisma.

Tra idoneità statica e vulnerabilità sismica passa una discreta differenza.

Eccola evidenziata in sintesi:

  • la certificazione di idoneità statica è una procedura originariamente istituita con l’art. 35 della L. 47/85 per “validare” da un punto di vista strutturale soltanto gli abusi edilizi oggetto dei tre condoni edilizi straordinari, procedura che in alcune regioni come la Toscana, hanno esteso anche alle sanatorie edilizie ordinarie seppure in maniera differenziata. Il certificato di idoneità statica è prettamente ricognitivo dello stato effettivo dell’immobile e delle sue prestazioni in condizioni di esercizio normale (e non durante o post sisma); per le costruzioni/abusi eseguiti dopo la classificazione sismica del comune (D.M. 15/05/1985), la certificazione di idoneità statica richiede anche il possesso dei requisiti strutturali per resistere (non si sa bene in qual modo) alle azioni sismiche facendo riferimento alla normativa vigente al tempo dell’accertamento, ovvero all’epoca di ultimazione, e qui ci sarebbe tanto su cui dilungarsi;

  • la verifica tecnica di vulnerabilità sismica invece fa espresso riferimento alle norme tecniche costruttive strutturali di cui al DM 14/01/2008, assai più severe; tale procedura fa riferimento ad una modellistica di calcolo più sofisticata, con la quale ad esempio viene quantificato l’indice di vulnerabilità al collasso degli edifici di rilevanza pubblica, in caso di sisma. Tanto più questo numero è inferiore ad 1 tanto più ci si discosta dal livello di sicurezza richiesto ad un edificio di nuova costruzione.

La differenza tra Certificato Idoneità statica e vulnerabilità sismica è spiegata in questo video gratuito:

L’agibilità degli edifici molto spesso è subordinata al requisito di sicurezza strutturale.

La certificazione di agibilità, invece, è una dichiarazione che attesta l’idoneità generale all’uso della costruzione nel suo insieme, facente riferimento a molti aspetti settoriali come requisiti igienico sanitari, sicurezza, antincendio, impiantistica e infine, gli aspetti strutturali.

Infatti l’attuale procedura per attestare con Segnalazione Certificata di Agibilità contempla la consegna del collaudo statico degli edifici negli interventi che abbiano reso necessario la produzione del collaudo stesso (vedi Modulistica unificata nazionale).

In questo video spiego la nuova versione dell’Agibilità, puoi commentare iscrivendoti sul canale YouTube.

E qui si ripete quanto detto sopra: l’attuale stesura del Testo Unico per l’edilizia DPR 380/01 non prevede alternative al collaudo statico, soprattutto per gli edifici realizzati prima della L. 64/1974, quindi è prassi diffusa la sua sostituzione con dichiarazione di idoneità statica.

In conclusione: in zone a bassa sismicità o recentemente classificate sismiche per la prima volta, è possibile (e anche probabile) riscontrare costruzioni rispondenti ai requisiti di idoneità statica, ma che potrebbero risultare sismicamente vulnerabili al collasso in base alle più severe e recenti Norme Tecniche di Costruzione 2008, seppur di poco. P.S: è questione di giorni e arriveranno le NTC 2018.

Molte sono le variabili che potrebbero incidere, pensiamo solamente gli aspetti di fondazione e microzonizzazione sismica locale riferiti all’area di sedime della costruzione.

Tra l’altro poche settimane fa la Cassazione (sent. 56040/2017) ha statuito con sentenza che le uniche zone a bassa sismicità sono individuate dalla singola classe più bassa tra le quattro previste dall’ordinanza del 2003 (ne parlo in questo video)

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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