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  • Carlo Pagliai
  • SCIA

L’efficacia della SCIA edilizia è condizionata dagli atti di assenso comunque denominati.

Il TUE impone alcuni limiti negli interventi in SCIA su immobili sottoposti a vincoli.

L’articolo 23 del DPR 380/01 riguarda la procedura della Segnalazione Certificata di Inizio Attività prettamente edilizia, ricollegandola al regime procedurale recentemente riformato dai provvedimenti “Madia” nella L. 241/90.

La SCIA assume efficacia da subito, e nei primi trenta giorni la pubblica amministrazione può svolgere gli opportuni controlli e verifiche, e agire di conseguenza come dispone la suddetta legge. In tutto questo forma eccezione la presenza di vincoli di cui appresso.

Decorsi i trenta giorni, in caso di silenzio da parte della PA, si è formato il silenzio assenso, quindi l’atto amministrativo pervenuto da parte privata assume definitivamente piena efficacia al pari di un atto rilasciato dall’ente pubblico.

Nella SCIA edilizia ci sono diversi focus da sottolineare, in particolare il caso in cui si vada ad intervenire su immobili sottoposti ai seguenti vincoli come indicato dal comma 1-bis dell’art. 23 del TUE:

 1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede  l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi,  ovvero  l’esecuzione  di verifiche  preventive,  con  la  sola  esclusione  dei  casi  in  cui sussistano vincoli relativi all’assetto  idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali   e   degli   atti   rilasciati   dalle amministrazioni  preposte  alla  difesa  nazionale,   alla   pubblica sicurezza,   all’immigrazione,    all’asilo,    alla    cittadinanza, all’amministrazione  della   giustizia,   all’amministrazione   delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché’ di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi  sono  comunque  sostituiti dalle   autocertificazioni,   attestazioni  e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati  relative  alla  sussistenza  dei requisiti e dei presupposti previsti  dalla  legge,  dagli  strumenti urbanistici approvati  o  adottati  e  dai  regolamenti  edilizi,  da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1,  salve  le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

La presenza di vincoli preme il tasto stop all’efficacia della SCIA.

L’argomento di decorrenza dei trenta giorni in caso di immobili soggetti ai suddetti vincoli è ulteriormente affrontato dai commi 3 e 4 dell’articolo 23 del TUE.

Sono previste due distinte ipotesi in cui la tutela dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis compete a:

  • Comune: il termine di trenta giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso (comma 3 art. 23 TUE);
  • PA diverse dal Comune: il termine di trenta giorni decorre dall’esito favorevole della Conferenza di servizi (comma 4 art. 23 TUE);

In caso di esito negativo o non favorevole dei due suddetti endoprocedimenti, la SCIA è priva di effetto.

Quindi nel caso di presentazione di SCIA su immobili sottoposti a vincoli è necessario:

  1. dotarsi dei relativi atti di assenso preventivamente alla presentazione della SCIA;
  2. presentare le relative richieste di atto di assenso comunque denominati contestualmente alla SCIA, in modo da far confluire tutto dentro lo sportello unico dell’edilizia e con l’accortezza di non avviare i lavori prima dell’avvenuto ottenimento di tali atti.

In quest’ultima ipotesi si parla di SCIA condizionata, appunto all’ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni o tutti gli atti di assenso relativi ai diversi vincoli.

Viene quindi da interrogarsi quali ripercussioni possa avere ciò sul regime di annullamento in autotutela.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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