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Pubblicate le modifiche apportate alla procedura della SCIA edilizia

Integrato il testo sul nuovo procedimento della SCIA, regioni ed enti locali dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2017     l’opinione

Pubblicato D.L. 30 giugno 2016, n. 126 attuativo in materia  di SCIA, su delega della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicato sulla G.U. n.162 del 13-7-2016.

I punti salienti della riforma procedurale della SCIA sono sintetizzabili in:

  • standardizzazione modulistica (art. 2): prevista unificazione dei moduli standardizzati nei quali saranno definiti con prossimo Decreto attuativo contenuti e organizzazione dati delle istanze in base alla tipologia delle segnalazioni e comunicazioni.
    Inoltre è stato disposto che:
    – le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i suddetti moduli;
    – L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati;
    – vietare ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella modulistica, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione;
  • Regime amministrativo: sul sito istituzionale dell’amministrazione pubblicare dovrà essere indicato lo sportello unico (anche in via telematica) al quale depositare le segnalazioni, istanze e comunicazioni, anche quando vi sono endoprocedimenti settoriali di competenza interna o esterna all’amministrazione ricevente.
     Nel caso in cui l‘attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di pareri, atti di assenso comunque denominati di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo sportello unico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività’ resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da’ comunicazione all’interessato;
  • revisione procedura amministrativa: 
    1. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediata ricevuta, anche in via telematica, attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione; essa indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ove previsto, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.
    Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all’articolo 8 L. 241/90, costituisce comunicazione di avvio del procedimento.
    La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può essere diversa da quella di presentazione.
    Le istanze, segnalazioni o comunicazioni hanno effetto anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.
  • In caso di discordanza/carenza requisiti e presupposti l’amministrazione competente può:
    – adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione.
    – qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime, decorso il quale l’attività si intende vietata.
    – Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata;
  • la decorrenza del termine dei sessanta giorni (trenta per la SCIA edilizia), e la formazione del silenzio assenso non esclude la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la SCIA o l’istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti;

Restano invece invariati i presupposti e procedure in materia di SCIA Edilizia, ovvero:

  • chiunque dichiari la falsità di requisiti e presupposti delle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni corredanti la SCIA è punito con la reclusione da uno a tre anni;
  • nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta giorni;
  • restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività’ urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal T.U. dell’edilizia DPR 380/01 e dalle leggi regionali.
  • Le SCIA e DIA non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, tuttavia gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di obbligo dell’amministrazione a provvedere;

OPINIONE. 

In attesa dei prossimi decreti attuativi di “Semplificazione”, si osserva che tra ogni decreto attuativo, delega, conferenze stato-regioni, eccetera passa sempre un annetto circa (vedi articolo su delega riforma PA), nel frattempo la situazione si ingessa sempre più.

L’aspetto più critico riguarda il fatto che da qui al 01 gennaio 2017 gli enti locali e regioni dovranno adeguarsi, ciò presuppone che passeremo al nuove regime amministrativo a “macchia di leopardo” e in ordine sparso, gettando ancora più confusione.
Era meglio se fosse disposto l’entrata in vigore uniforme in tutta Italia a partire dal 01 settembre o di ottobre, senza creare avviamenti sparpagliati.

Da anni sostengo che la materia edilizia dovrebbe essere sempre più trattata in maniera standardizzata e globale, piuttosto che su base regionale.

Lo dimostra il fatto che c’è stato una crescente raffica di pronunce di incostituzionalità su norme regionali in materia di governo del territorio.

Adesso vediamo se con questi decreti “semplificativi” riusciranno a cogliere l’obbiettivo.

La mia opinione finale è che l’istituto “comunicativo” delle pratiche edilizie dovrebbe comunque essere vagliato bene dal ricevente, posto che la giungla di norme stia diventando sempre più fitta e non si riesca più a vedere la luce del sole.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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