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  • Carlo Pagliai
  • SCIA
facciata edificio centro storico

Natura giuridica SCIA non prevede l’avvio del procedimento o preavviso di rigetto art. 10-bis

Il Comune non è tenuto ad attivare per la Segnalazione Certificata Inizio Attività quelle garanzie partecipative previste ai sensi degli articoli 7 e 10-bis Legge 241/1990 nei confronti del soggetto interessato. Si tratta di quella fase prevista al termine di un procedimento amministrativo in cui sono descritti i motivi che hanno portato la Pubblica Amministrazione ad esprimere un diniego provvisorio sull’istanza autorizzativa del soggetto privato: l’articolo 10-bis concede il tempo di dieci giorni (aumentati di fatto per prassi) nei quali il cittadino può apportare osservazioni e critiche verso tali motivi ostativi all’accogliemento dell’istanza, e convincere la P.A. a rivedere le proprie scelte. L’istituto del preavviso di diniego è finalizzato a:

  • offrire al soggetto un ultimo momento chiarificatore;
  • superare alcune conclusioni della P.A., anche di natura errata;
  • evitare un procedimento giudiziario, risolvibile appunto con dialogo formale tra le parti;

Anteporre la procedura di Preavviso di diniego rispetto alla comunicazione definitiva garantisce un apporto collaborativo del privato cittadino, il quale può introdurre elementi istruttori o deduttivi suscettibili di apprezzamento da parte della P.A. (Comune), e dall’altra parte si consente l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione (Cons. di Stato n. 1041/2021).

Per comprendere meglio le motivazioni che impediscono di avviare questa discussione in contraddittorio tra ente pubblico e cittadino occorre fare alcune premesse sulla SCIA:

  1. la natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività – che non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge – induce ad escludere che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241-1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (cfr. Consiglio di Stato n. 833/2023, n. 03112/2014, n. 489/2013).
  2. Il denunciante la SCIA, infatti, è titolare di una posizione soggettiva originaria che rinviene il suo fondamento diretto ed immediato nella legge che non ha bisogno di alcun consenso della. P.A. e, pertanto, la segnalazione di inizio attività non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito, da parte dell’amministrazione. In assenza di procedimento, non c’è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi da parte dell’Amministrazione (cfr. Cons. di Stato Parere n. 1511/2023, Sentenze n. 9125/2022 e n. 1111/2019).

Il preavviso di rigetto è soltanto per istanza autorizzativa

In altre parole la SCIA non è una autorizzazione e non prevede alcun assenso (neppure il silenzio-assenso), bensì una comunicazione contenente una dichiarazione di volontà privata a svolgere attività edilizie di per sè ammesse dalla disciplina urbanistica ed edilizia.

Non avendo la SCIA natura di istanza e procedimento amministrativo “proprio”, cioè da concludersi con un atto espresso del Comune (es. Permesso di costruire), rimane esclusa anche l’applicazione di questa fase partecipativa e di confronto col cittadino.

Infatti per la SCIA sussiste la disciplina stabilita dall’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990, prevedendo solo “motivati provvedimenti” dell’ente locale (Comune), adottati nel termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività segnalata nei quali possono stabilire un “divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa”, salva la sussistenza “delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies” ai sensi del comma 4 medesimo articolo 19.

Ciò significa che per la SCIA sono previste procedure e tempistiche specifiche per adottare i provvedimenti inibitori, di inefficacia e sanzionatori; il comma 4 dell’articolo 19 L. 241/90 prevede un rinvio dinamico all’intero articolo 21-nonies, compreso il suo comma 2-bis, in cui sono stabiliti i casi in cui il termine dei trenta giorni iniziali può essere superato, anche oltre i dodici mesi previsti anche per l’annullamento dei titoli abilitativi rilasciati:

Art. 21-nonies (Annullamento d’ufficio).
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (39)(41)
2. É fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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