Skip to content
  • Carlo Pagliai
  • SCIA

Il termine dei 30 giorni riservato ai Comune per inibire le attività edilizie della SCIA può essere superato ma solo in alcune specifiche casistiche.

Ambito nazionale:
Ai Comuni è concesso il termine di 30 giorni per notificare al committente l’ordine motivato di non effettuare l’intervento tramite Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) quando sia riscontrata l’assenza del rispetto e conformità alle rispettive norme, come dispone l’Art. 23 del Testo Unico DPR 380/2001 (articolo che ad oggi riporta l’erronea dicitura “Denuncia di Inizio Attività”) con tutte le conseguenze inibitorie, di sospensione, eccetera.

Decorsi i trenta giorni quali azioni può effettuare il Comune, vuoi per inerzia o per altri motivi ?

Il T.U.E. non prevede specifiche ulteriori azioni (eccettuate quelle relative agli abusi edilizi, difformità, ecc) tuttavia la Corte costituzionale con sentenza n° 188/2012 ha espresso interpretazione autentica dell’articolo 19 della legge 241/1990, definendo l’ambito dei poteri di intervento delle amministrazioni pubbliche, in particolare ha ribadito il loro potere di autotutela previsto dagli artt. 21 quinquies (revoca) e nonies ( annullamento d’ufficio) della L. 241/1990.

Essi prevedono la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di:
–  revocare il provvedimento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
annullare il provvedimento entro un ragionevole termine in presenza di vizi di legittimità originari, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e dell’interesse privato.

Il caso della Regione Toscana
La “culla del Rinascimento” ha recepito tale norma con la recente emanazione della L.R. 65/2014, in particolare ha riservato espressamente ai Comune la potestà di agire oltre i trenta giorni dedicando l’art. 146 che si riporta per esteso:

Art. 146 – Poteri di vigilanza in caso di SCIA
1. Con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 135, comma 2, lettera d), il decorso del termine di cui all’articolo 145, comma 6, non preclude la potestà di controllo, anche a campione, del comune nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 193.

2. Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui all’articolo 135, comma 1, lettere a), c), d) ed e), e comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) ed i), decorso il termine di trenta giorni di cui all’articolo 145, comma 6, possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori qualora ricorra uno dei seguenti casi:
a) in caso di falsità o mendacia delle asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima;
b) in caso di difformità dell’intervento dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, degli strumenti urbanistici generali o dei regolamenti edilizi;
c) qualora dall’esecuzione dell’intervento consegua pericolo di danno per il patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su