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Legittima la sospensione della pratica disposta dal Comune se non risulta firmata da tutti i soggetti aventi titolo

La fattispecie trattata dalla sentenza T.A.R. Puglia, Bari n. 175/2024 è interessante e coerente alla necessità di far firmare le pratiche edilizie da tutti i soggetti interessati e aventi titolo come i comproprietari, in quanto è possibile che non tutti siano d’accordo a fare un dato intervento edilizio, oppure che ci sia già una situazione di contenzioso (esempio la divisione ereditaria).

Intanto partiamo da un obbligo normativo imposto dall’articolo 23 comma 1 D.P.R. 380/01:

1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

La predetta sentenza ha ritenuto legittimo il comportamento tempestivo di un Comune che ha provveduto a comunicare la sospensione di efficacia della SCIA per interventi di manutenzione di una villa, che sia motivata con riferimento al fatto che il medesimo deposito è stato effettuato solo da un comproprietario del bene interessato dalle opere; e ciò a maggior ragione nel caso in cui sussistano formali contestazioni sul diritto di proprietà del medesimo immobile. Se da un lato, l’Amministrazione, quando venga a conoscenza dell’esistenza di contestazioni sul diritto di richiedere il titolo abilitativo, deve compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, ma senza tuttavia assumere valutazioni di tipo civilistico sulla “pienezza” del titolo di legittimazione, dall’altro, non può riconoscersi legittimazione al semplice proprietario pro quota, ovvero al comproprietario di un immobile.

Ciò per l’evidente ragione, che diversamente considerando il contegno tenuto da quest’ultimo, potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento.

Quindi, un comproprietario o più comproprietari non hanno titolo a presentare la SCIA in difetto dell’assenso di un altro comproprietario mancante o dissenziente, perchè mancherebbe il requisito della piena ed esclusiva titolarità del bene.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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