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La rappresentazione fuorviante dell’intervento rende inidonea la SCIA e ne preclude il consolidamento

C’è poco da fare: ogni pratica edilizia può essere considerata efficace soltanto nel rispetto di tutto le tante condizioni e presupposti, quali appunto la dimostrazione dello Stato Legittimo dell’immobile.

Chi sbaglia anche una virgola rischia di vedersi dichiarare inefficace o annullare il titolo edilizio, quando invece confidava nella formazione tacita o nel rilascio espresso. Ma questo è il prezzo da pagare per la cosiddetta “semplificazione edilizia“, dove per forma e sostanza il “permesso dell’intervento” viene rilasciato in via sostitutiva dal Tecnico abilitato.

Sul fatto che una pratica edilizia debba essere “illibata” fin dall’inizio e con tutti i presupposti non c’è da meravigliarsi, altrimenti potremmo avere situazioni paradossali in cui irregolarità e illeciti potrebbero divenire non più perseguibili; e tra i vari presupposti, vi rientra anche la regolarità urbanistico edilizia dell’immobile in partenza.

Ma il punto è un altro: la normativa riformata dal D.L. 76/2020, con formalizzazione dello Stato Legittimo nel D.P.R. 380/01, ci conferma che la successione delle pratiche edilizie deve concatenarsi correttamente l’una con l’altra.

Motivo per cui occorre fare adeguate verifiche ed evitare false asseverazioni o rappresentazioni non veritiere nelle pratiche edilizie: secondo una costante giurisprudenza, la rappresentazione fuorviante dell’intervento progettato rende la SCIA inidonea già “a monte” a legittimare l’esecuzione dei lavori edilizi in concreto effettuati, con la totale e radicale carenza dei presupposti per la realizzazione degli stessi (cfr., da ultimo, T.A.R. Genova n. 887/2023).

L’infondatezza delle attestazioni allegate alla SCIA circa lo stato attuale dell’immobile in punto di regolarità urbanistico-edilizia, preclude il consolidarsi del titolo edilizio e consente all’amministrazione di inibire o dichiarare inefficace l’intervento in ogni tempo, anche a distanza di anni come per le Denunce Inizio Attività (D.I.A.) depositate in passato.

La stessa natura difettosa della SCIA si consolida quando la rappresentazione dello stato dei luoghi sia stata, quantomeno fuorviante, e perciò inidonea a determinare il decorso del termine fissato dalla legge per l’esercizio dei poteri di autotutela dopo 30 giorni dalla presentazione della SCIA di cui all’art. 19, comma 4 e 6 bis, L. 241/90.

Infatti il decorso del tempo non è in grado di mettere al riparo da future dichiarazioni di inefficacia SCIA o annullamento di Permesso di Costruire, quando sussistono false attestazioni o rappresentazioni non rispondenti, compreso quelle sullo Stato Legittimo e regolarità urbanistica edilizia di partenza.

La conferma in tal senso proviene sempre dalla giurisprudenza stabilendo che “in caso di titoli abilitativi rilasciati sulla base di dichiarazioni oggettivamente non veritiere (e a prescindere dagli eventuali risvolti di ordine penale), laddove la fallace prospettazione abbia sortito un effetto rilevante ai fini del rilascio del titolo, è parimenti congruo che il termine ragionevole decorra solo dal momento in cui l’amministrazione ha appreso della richiamata non veridicità. Si tratta del resto (e ai limitati fini che qui rilevano) di un’impostazione del tutto coerente con il nuovo comma 2-bis dell’articolo 21-nonies… e la nuova disposizione neppure richiama per tali ipotesi la nozione di ragionevolezza del termine, limitandosi a stabilire che in tali casi l’annullamento possa essere disposto dopo la scadenza del generale termine di diciotto mesi”. (Cons. di Stato n. 9143/2023, Adunanza Plenaria n. 8/2017).

Il decorso del termine potrebbe offrire riparo soltanto quei casi in cui la P.A. abbia appreso chiaramente e formalmente cognizione della falsa rappresentazione o incompletezza, valutando la questione e ritenendo di non intervenire. E anche qui bisogna esaminare tutta una serie di condizioni, limiti e presupposti, proprio perchè non esiste attualmente nel nostro ordinamento la regolarizzazione di illeciti per “prescrizione”.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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