FAQ del MIT ritengono sufficiente la menzione dei precedenti titoli abilitativi per consolidare lo Stato Legittimo
Linee Guida Salva Casa ritengono sufficiente comunicare con SCIA le mancate variante ante L. 10/1977
Si ripete che le Linee guida o FAQ Salva Casa diffuse dal Ministero delle Infrastrutture abbiano una valenza da ponderare con attenzione, e detto ciò esse hanno preso posizione su come applicare la cosiddetta SCIA ante ’77 per regolarizzare la mancata presentazione di varianti in corso d’opera o varianti finali ai titoli abilitativi rilasciati anteriormente alla L. 10/1977.
A tal proposito le stesse FAQ ritengono che sia sufficiente il rilascio del titolo/licenza edilizia anteriormente all’entrata in vigore della legge 10/77, per le quali le opere si siano concluse anche dopo tale data. Segnalo invece che a tal proposito ci sono stati ben due provvedimenti normativi che hanno prorogato automaticamente l’efficacia di quelle licenze edilizie rilasciate ante L. 10/77 fino al 31 dicembre 1984 (ne ho parlato molto nel mio libro Nuovo Stato Legittimo). Facciamo allora un rapido riassunto della speciale SCIA in sanatoria ante ’77, se così possiamo definirla, disciplinata dai primi tre commi dell’articolo 34-ter D.P.R. 380/01.
Parziali difformità compiute in variante a licenze e titoli ante L. 10/1977
Intanto la “Scia Ante ’77” riguarda le discordanze rientranti nelle vigenti parziali difformità (articolo 34 DPR 380/01) rispetto a titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della Legge 10/1977 (“Legge Bucalossi”). Questo significa che gli interventi edilizi iniziati prima di questa data, con titoli abilitativi validi come le licenze edilizie, ma anche quelle comunque denominate antecedenti alla L. 1150/1942), possono essere stati continuati successivamente all’entrata in vigore della legge 10/77.
Occorre ripetere che tale possibilità di regolarizzare con questa speciale SCIA è circoscritta alle parziali difformità apportate rispetto al titolo abilitativo, in corso d’opera rispetto ad esso: significa che devono qualificarsi come varianti contestuali ad un intervento autorizzato, e non possono essere confuse con interventi effettuati senza titolo abilitativo, concessione edilizia o permesso di costruire al di fuori del predetto intervento. Restano escluse dal beneficio sanante invece gli abusi edilizi più rilevanti come quelli effettuati in assenza di permesso o in totale difformità da esso, oppure con variazioni essenziali dal progetto approvato con titolo abilitativo.
In tutto questo il ruolo del professionista Tecnico diventa rilevante perchè dovrà asseverare tutti i necessari presupposti, tra cui la classificazione della categoria di intervento, l’epoca di esecuzione dell’irregolarità attraverso la documentazione prevista dalla definizione di Stato Legittimo (articolo 9-bis c.1-bis DPR 380/01) oppure, in caso di sua insufficienza, asseverare la datazione sotto responsabilità professionale. Le Linee guida del MIT hanno focalizzato altri aspetti interessanti:
Coinvolgimento di altri enti e uffici pubblici.
oltre a ribadire che la SCIA Ante ’77 incida soltanto sulla regolarizzazione del profilo edilizio, conferma la necessità di coinvolgere e ottenere i vari atti di assenso dai rispettivi enti pubblici competenti, mentre sulla paesaggistica c’è il rinvio diretto alla speciale procedura di Compatibilità paesaggistica postuma dell’articolo 36-bis DPR 380/01, sottacendo invece sulla materia strutturale e sismica.
Oblazione, criteri e calcolo
le linee guida rinviano agli stessi criteri stabiliti SCIA in sanatoria articolo 36-bis comma 5, in particolare specificando che la procedura e quantificazione dell’oblazione siano riferiti alla lettera b), da effettuarsi previa valutazione sul doppio dell’incremento di valore venale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Esclusa verifica doppia o singola conformità
Le linee guida ritengono che la speciale SCIA in sanatoria Ante ’77 non debbano contenere alcun tipo di verifica di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia (prevista dagli articoli 36 e 36-bis, ma anche dall’articolo 6-bis). In questo modo tale adempimento diviene una mera comunicazione tardiva di variante, prescindendo dal rapporto di conformità dell’abuso ai vari strumenti urbanistici e regolamenti edilizi. Seguendo questa linea potrebbero divenire regolarizzati anche illeciti insanabili per contrasto alla disciplina vigente ad oggi o all’epoca dell’abuso, immaginate due edifici situati a 9,50 metri invece che a 10 metri.
Silenzio assenso (che non c’è)
Le linee guida affermano che la SCIA ante 1977 goda del silenzio assenso, quando invece normativa e giurisprudenza affermano l’esatto contrario; a mio avviso occorre glissare su questa considerazione, perchè la SCIA si configura come una speciale comunicazione predisposta dal Tecnico professionista.
Conclusioni e consigli
Si può affermare che la SCIA ante ’77 consenta di regolarizzare parziali difformità compiute in variante a licenze edilizie rilasciate ante L. 10/1977, sulle quali il MIT ritiene che non siano sottoposte a verifica di conformità urbanistico-edilizia a causa del rilevante tempo trascorso e della mancanza di specifica procedura dall’epoca.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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