Mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori non impedisce il rilascio del titolo abilitativo
Per finalità agricole o meno, tali interventi incidono sull’assetto del territorio e sono assoggettate ai vari permessi e autorizzazioni
E’ difficile da spiegare al proprietario di un area situata in territorio aperto, montano o agricolo, (ma vale anche in ambito urbanizzato) che lo sbancamento e rimodellamento del terreno costituisce trasformazione urbanistico edilizia del territorio, pertanto opera rilevante:
- individuata come categoria di intervento residuale nella lettera e.1) art. 3 comma 1 del DPR 380/01;
- assoggettata di conseguenza al permesso di costruire in base all’articolo 10 c.1 del DPR 380/01.
Il principio è stato ribadito dalla sentenza di Cassazione Penale n. 19459/2022, con cui dispone che “In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio”.
L’unica eccezione alla regola che possiamo trovare nel Testo Unico Edilizia DPR 380/01, è prevista nell’elenco degli interventi rientranti in attività edilizia libera di cui all’art. 6 comma 1 lettera d):
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
Per le aziende agricole è prevista questa eccezione affinchè possano svolgere le normali attività di dissodamento, lavorazione e regimazione idraulica minore; tuttavia anch’esse hanno dei limiti, in quanto vi sono molte attività che non si possono effettuare senza titoli, quali disboscamento e modifiche consistenti dei versanti. Ad esempio, per il taglio e governo dei boschi esistono dei piani di gestione forestale, con cui poter stipulare convenzioni per pianificare i tagli colturali. Credo pure che la predetta norma abbia valore anche verso coloro che esercitano attività agricola amatoriale, cioè senza che sia l’attività prevalente e reddituale del soggetto proprietario.
Certamente, le norme regionali potrebbero aver previsto una apposita disciplina o regolamento su queste attività di escavazione, livellamento o comunque sui cambiamenti del suolo senza effettuare la “tipica” costruzione.
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Modifiche rilevanti del suolo assoggettate a permesso di costruire
Esistono diverse modalità di intervento per modificare il suolo senza effettuare una costruzione soprassuolo e/o entro suolo, in altre parole senza realizzare un tipico edificio; in particolare cerchiamo di analizzare le trasformazioni rilevanti del suolo che richiedono un permesso di costruire ai sensi dei predetti articoli 3 e 10 del DPR 380/01.
Tra l’altro devo ricordare che verso questo tipo di attività sta aumentanto molto la sensibilità e l’attenzione, anche all’interno delle aree urbanizzate per contrastare il fenomeno negativo del Consumo del suolo.
Non spetta a me dirlo, ma quando si effettuano certe modifiche permanenti del territorio, anche senza costruire edifici in senso proprio, in base all’entità e tipologia di trasformazione è facile passare dal reato di “assenza di permesso di costruire” alla “lottizzazione abusiva“. Infatti la modifica del suolo può precedere anche potenzialmente ad un suo cambiamento di utilizzazione.
E ciò comporta conseguenze non solo sul piano amministrativo (ripristino dello stato preesistente e relativi costi), ma anche sul profilo penale.
Inoltre devo rammentare che molte aree del territorio (aperto e urbanizzato) probabilmente sono tutelate da vincoli di varia natura, che comporta l’aggiunta di ulteriori possibili profili penali e sanzionatori:
- paesaggistici e beni culturali;
- idrogeologici;
- forestali;
- ambientali;
- aree e parchi, zone protette
- idraulico e fluviale
- eccetera.
Modifiche rilevanti della coltre o consistenza del suolo
Evitando anche i profili collegati alla normativa gestione rifiuti, terre e rocce da scavo, facciamo alcuni esempi di interventi che comportano modifiche del suolo permanenti, anche non profonde, escludendo quelle attività agricole espressamente previste dall’art. 6 del DPR 380/01:
- Interventi di trasformazione permanente del suolo effettuati con riempimento di materiale di risulta, finalizzati a snaturare l’uso agricolo;
- Escavazione, sostituzione e/o riporto di suolo naturale, cioè attività di cava;
- Disboscamento e successivo impianto ad uso agricolo;
- Modifiche versanti di colline e montagne effettuate con gradonatura, nuovi profili, pendenze e forme;
- Impermeabilizzazione con qualsiasi modalità e materiale, ad esempio pavimentazione in cls.
- Eccetera;
Diciamo che diventa poco facile poter individuare un limite qualitativo e quantitativo per queste casistiche di trasformazione del suolo.
Volendo fare un esempio per coloro che svolgono attività agricola a livello amatoriale (cioè senza essere una azienda agricola), un modestissimo modellamento del suolo naturale per passaggio di trattore non ritengo debba essere sanzionato e punito in maniera rigida come trasformazione rilevante del territorio.
Dove non arriva la definizione normativa, ritengo debba arrivare il buon senso comune, senza però tirarlo come un elastico.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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