Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Il Testo Unico punisce l’inottemperanza all’ingiunzione di ripristino emessa dalla P.A. per abusi edilizi compiuti nelle aree vincolate
La conversione in legge del Decreto “Sblocca Italia” ha introdotto l’innovativo strumento repressivo dell’abusivismo.
Se da una parte il legislatore non riesce a contenere il fenomeno dell’abusivismo edilizio coi tradizionali procedimenti amministrativi e penali, dall’altra ha trovato un nuovo percorso che sta “bucando lo schermo” nella mente degli abusivisti: colpire il suo portafoglio.
Si sta parlando per gli illeciti e difformità edilizie “gravi“, cioè quelle penalmente rilevanti e inquadrate dall’art. 31 del D.P.R. 380/01, ovvero delle opere compiute in:
Per tali illeciti è stato disposta l’irrogazione di sanzioni pecuniarie di importo variabile tra 2.000 e 20.000 euro, da sommarsi a quelle già previste da altre norme vigenti, nei confronti di chi non ottempera all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Tale disposizione oggi risulta presente nel comma 4-bis art. 31 del Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01, e fu introdotta con l’art. 17, comma 1, lettera q-bis) della legge n. 164 del 2014 meglio noto come “Decreto Sblocca Italia”.
All’autorità competente (Comune) spetta quindi il potere-dovere di irrogare questa sanzione e di quantificarne l’importo in via discrezionale, nei casi che potremo definire come “ordinari”.
Tuttavia, il legislatore ha previsto anche l’applicazione della sanzione in misura massima quando l’inottemperanza riguarda illeciti gravi, cioè abusi edilizi, compiuti su aree o edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 del T.U.E, ricomprendendo le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.
Quali sono le aree e immobili per i quali l’inottemperanza comporta sanzione massima di 20.000 euro?
Il comma 2 dell’art. 27 del D.P.R. 380/01 prevede un elenco di zone interessate da opere abusive. Questo comma è scritto in maniera abbastanza particolare, pertanto ritengo a mio avviso si debba considerare soltanto queste aree e zone estrapolabili dallo stesso comma:
- aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità;
- aree destinate ad opere e spazi pubblici;
- aree destinate ad interventi di edilizia residenziale pubblica L. 167/1962;
- aree assoggettate al vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923;
- aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato (l’art. 31 c. 4-bis non rinvia a norme specifiche, forse si riferisce a quelle a rischio idraulico della Direttiva Alluvioni D.Lgs. 49/2010? );
- aree appartenenti agli usi civici disciplinati dalla L. 1766/1927;
- aree di cui all’ex D.Lgs. 490/1999, oggi D.Lgs. 42/2004, ovvero le aree vincolate;
- immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490″ e ss.mm.ii. (oggi D.Lgs. 42/04) “o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ” e ss.mm.ii.
Una volta accertate da parte della competente autorità opere e costruzioni realizzate abusivamente su queste tipologie di aree, deve essere attivata la procedura repressiva e sanzionatoria, che prevede tra l’altro l’emissione dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino nei confronti dei responsabili di tali opere.
L’ordinanza (e l’art. 31 c. 3 del T.U.E) dispone il termine di novanta giorni per adempiere: decorso tale termine, alla competente P.A. è consentita la possibilità di effettuare sopralluoghi per accertare l‘inottemperanza dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, cioè la mancata esecuzione di quanto prescritto dall’ordinanza, da compiersi spontaneamente.
Viene sanzionato anche l’ulteriore condotta di omessa demolizione verso l’ordinanza della P.A.
La sanzione pecuniaria è stata introdotta con L. 164/2014 per punire il comportamento omissivo di mancata demolizione, e non per l’aver commesso l’abuso edilizio (TAR Campania Sez. I n. 1045 del 6 luglio 2018).
La mancata ottemperanza all’ingiunzione di rimessa in pristino, emessa legittimamente dalla competente P.A., è punita esclusivamente sotto un profilo pecuniario, lasciando intatte tutte le altre misure e la normale procedura repressiva e sanzionatoria.
Ma c’è di più: proprio per differenziare chi compie tali abusi in aree “delicate”, con L. 164/2014 ha deciso di applicarvi la sanzione pecuniaria in misura massima pari a 20.000 euro. A prescindere dall’entità quantitativa dell’illecito grave.
La sanzione in misura massima si applica a prescindere dall’entità dell’abuso edilizio.
L’accertamento della mancata ottemperanza al provvedimento di rimessa in pristino per illeciti edilizi “gravi”, rientranti nell’art. 31 del D.P.R. 380/01 compiuti nelle suddette zone e aree “delicate”, è condotta omissiva, a prescindere dai termini quantitativi (TAR Campania (SA) Sez. I n. 1045 del 6 luglio 2018).
Più dettagliatamente il comportamento omissivo è identico sia per abusi edilizi macroscopici, sia per quelli di modesta entità: non è prevista alcuna differenziazione né discrezionalità nel quantificare la sanzione, che siano 50 metri cubi o 100.000 metri cubi non fa differenza.
L’obbiettivo è colpire il comportamento del soggetto che ha ignorato quanto impartito dell’ingiunzione di rimessa in pristino.
Video gratuito: come evitare l’abuso edilizio.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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