L'importanza dell'asseverazioni di conformità urbanistica edilizia riguarda anche le pratiche CILA
Essendo pecuniaria dovrebbe essere soggetta ai relativi termini di prescrizione.
Pur facendo dispetto alle casse comunali, si sottolinea che la sanzione pecuniaria per deposito tardivo non dovrebbe retrocedere oltre cinque anni dal fatto.
Non si tratta né di una sentenza né di una interpretazione, e tale meccanismo avviene similmente col DOCFA, la procedura di deposito telematico al Catasto Fabbricati per nuove costruzioni o loro variazioni, la quale contempla l’obbligo di indicare il termine di ultimazione lavori e sopratutto di effettuarne deposito entro i trenta giorni.
Più precisamente il D.L. 10 gennaio 2006 n. 4 convertito in L. 9 marzo 2006, n. 80, ha modificato in trenta giorni il termine per effettuare le dichiarazioni al Catasto con Docfa per:
- nuove costruzioni: trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati (L. 1249/1939 art. 28);
- variazioni su edifici già censiti: trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate (D.L. 4/2006 all’art. 34-quinquies conv. L. 80/2006).
In caso contrario scattano le relative sanzioni pecuniarie, la cui prescrizione è indicata dall’art. 28 della L. 689/1981, pari a cinque anni dal giorno in cui e’ stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione e’ regolata dalle norme del codice civile.
Lo stesso principio meriterebbe applicabilità alla sanzione pecuniaria della CILA tardiva.
Mi riferisco all’odierna forma dell’art. 6-bis del Testo Unico per l’Edilizia DPR 380/01, di recente modificato dal Decreto ‘Scia 2’ D. Lgs. 222/2016; il discorso comunque vale anche per la stessa procedura di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata anteriore al predetto decreto.
Il comma 5 dell’art. 6-bis del TUE dispone la sanzione pecuniaria pari a mille euro in casi mancata presentazione della CILA.
Non viene sanzionato l’abuso edilizio, che non c’è, e neppure l’illecito; bensì viene sanzionata la mancata presentazione della formalità, esattamente come avviene per il Docfa come sopra.
comma 5. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento e’ in corso di esecuzione.
Essendo quindi una mera sanzione pecuniaria, sconnessa pure da sanzioni penali e amministrative di natura edilizia, soggiace ai termini di prescrizione quinquennale.
Prima proseguire vorrei consigliare questo video YouTube
In tutto questo c’è una condizione essenziale da sottolineare: la presentazione della CILA tardiva può essere presentata solo nel rispetto di tutte le discipline settoriali, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché del Codice dei beni culturali (vedi art. 6 del TUE).
Se c’è il rispetto di tutte queste discipline e prescrizioni, allora è possibile presentare la CILA tardiva col pagamento della dovuta sanzione pecuniaria.
Quando la CILA tardiva è presentata per comunicare e regolarizzare opere edilizie iniziate (e non compiute ? ) oltre cinque anni addietro alla data di presentazione, ritengo sia lecito non adempiere al pagamento della sanzione pecuniaria per i motivi suddetti in tema di prescrizione.
Facciamo un esempio: oggi è il 6 dicembre 2017; se viene presentata una CILA tardiva relativa all’inizio di opere anteriore al 5 dicembre 2012, la sanzione non è dovuta.
La CILA tardiva sanziona la mancata comunicazione dell’inizio lavori, non l’ultimazione di essi.
Riflettevo sul fatto che l’oggetto del sanzionamento non sia l’avvenuta conclusione di opere (vedi Docfa catastale) bensì la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata.
Ripeto: il riferimento temporale è l’inizio dei lavori, ma non la fine lavori.
Tanto è che l’attuale ordinamento del TUE non prevede termini entro il quale i lavori debbano essere conclusi, come invece prescritti per i titoli abilitativi del Permesso di Costruire e Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).
Ulteriori dettagli, video sul canale YouTube:
Resta comunque necessario presentare la CILA tardiva, in quanto non si prescrive l’obbligo della formalità. Proprio come avviene già per le pratiche di aggiornamento catastale Docfa.
In tutto questo forma eccezione la CILA tardiva presentata in corso di esecuzione delle opere, dove ovviamente la contemporaneità delle opere in corso rende inutile il discorso.
E’ chiaro che la P.A. non accetterà mai una tesi simile, che dovrà ottenere riprova in ambito giudiziario.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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