TESTO COORDINATO con L.R. 22/2023 - Norme per il Governo del Territorio
In un precedente articolo si è esposto una riflessione a caldo sulle nuove norme relative alle sanatorie strutturali introdotte dalla nuova legge urbanistica toscana LR 65/2014, in particolare come statuito dall’art. 182. Leggi prec. articolo →
In estrema sintesi la procedura introdotta dispone, in caso di abusi edilizi di tipo strutturale, la possibilità di sanatoria rispettando il requisito della sola conformità alle NTC vigenti al momento della richiesta di sanatoria stessa.
in passato nella pregressa L.R. 1/2005 per le sanatorie strutturali l’Art. 118 richiedeva la condizione di sola conformità alle NTC vigenti al momento dell’abuso stesso, articolo poi dichiarato incostituzionale e “riparato” con successiva aggiunta dell’Art. 118/bis avvenuta nel 2012.
La nuova impostazione introdotta con la LR 65/2014 (art. 182) si pone in contrasto interpretativo con l’omologo articolo previsto dal Testo Unico dell’edilizia il quale prevede l’unico principio di doppia conformità a prescindere dagli ambiti strutturali e urbanistici.
Questo orientamento è stato adottato anche dall’Ufficio del Genio Civile di Firenze, che attraverso un comunicato sul loro sito ha ritenuto opportuno applicare il criterio della doppia conformità per le sanatorie strutturali, eccettuato per gli abusi effettuati prima della classificazione sismica.
E’ opinione dello scrivente ritenere condivisibile tale scelta adottata in favore della sicurezza e ritenuta di maggior rilevanza in quanto proveniente da fonte normativa superiore (anche per la pubblica incolumità).
si riporta il testo pubblicato sul sito del Genio Civile di Firenze in data 11 febbraio 2015:
SANATORIE – NUOVO PROCEDURE – Art. 182 – L.R. 65/2014
Gli interventi da sanare devono essere conformi sia alla norma tecnica vigente al momento dell’abuso che a quella vigente al momento di presentazione dell’istanza, fatte salve le opere realizzate prima della classificazione sismica (comma 5).
Quindi si possono verificare i seguenti casi:
- OPERE CONFORMI: sia alle vecchie norme che a quelle attuali. Si applica il comma 1 e si rilascia il deposito oppure l’autorizzazione. Va in ogni caso richiesta la doppia verifica (se necessario) e la certificazione che dichiari il rispetto della doppia conformità (se necessario);
- OPERE NON CONFORMI alle vecchie e/o alle nuove norme o a nessuna delle due. Si possono accettare in deposito o in autorizzazione progetti di adeguamento purchè accompagnati da ordinanza del Comune (o altro atto equivalente). Dopo il rilascio seguono l’iter dei normali progetti (varianti, RF e collaudo);
Per le sanatorie a deposito (bassa sismicità) il tempo utile è di 15 giorni (art. 5 reg. 36/R/2009), per quelle in autorizzazione è di 60 giorni (art. 94 DPR 380/01).
La comunicazione alla Procura della Repubblica è fatta secondo le consuetudini e può essere fatta prima o immediatamente dopo il rilascio dell’attestazione di deposito o dell’autorizzazione.
Il collaudo, redatto da tecnico diverso dal tecnico istruttore o progettista, è necessario nei casi di nuova costruzione, miglioramento e a adeguamento sismico ad eccezioni di costruzioni semplici e non rilevanti. Negli altri casi la certificazione è redatta dal tecnico rilevatore e/o DL.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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