In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
Se consultiamo il D.P.R. 380/01, non risulta contemplata la procedura di sanatoria strutturale.
Non troveremo le versioni “in sanatoria” della denuncia e di autorizzazione inizio lavori ai sensi degli articoli 65, 93 e 94 del T.U.E.
Nella prassi, in caso di illeciti edilizi ( o meglio, abusi) di natura strutturale/antisismica, i competenti uffici pubblici rilasciano l’autorizzazione “in sanatoria”, cioè tardiva o postuma, richiedendo poi il successivo collaudo.
A tutto questo si deve aggiungere che alcune regioni hanno introdotto discipline specifiche in materia antisismica, in alcuni casi apportando modifiche volte a semplificarne termini e impegni della PA e professionisti. (Es. L.R. 65/2014 Toscana).
Resta il fatto che, in presenza di abusi edilizi strutturali, la prassi ammette le due versioni “in sanatoria” del deposito strutturale e autorizzazione sismica, cioè effettuati in maniera tardiva o postuma rispetto all’opera compiuta.
La “sanatoria strutturale” di fatto regolarizza l’aspetto formale?
Per mia esperienza, non nascondo che ho visto prevalere in certi uffici la prevalenza della procedura di autorizzazione anche per le opere altrimenti soggette al deposito della denuncia, cioè a prescindere dalla zona sismica e dalla complessità dell’opera. Immagino che ciò dipenda dal fatto che l’opera edilizia illecita, sia applicato un maggior rigore rispetto alle altre, a causa dell’originaria illegittimità.
La sanatoria sismica, se così vogliamo chiamarla, è una procedura assai diversa da quella a cui spesso si è abituati a confrontarsi, cioè quella puramente urbanistica di cui all’art. 36 del T.U.E.
Infatti essa è definita “Accertamento di conformità”, ed è attualmente fondato sul severo regime della doppia conformità alla disciplina edilizia-urbanistica da riferirsi sia al momento di presentazione dell’istanza, sia all’epoca dell’abuso.
Sulla doppia conformità ho dedicato un video apposito:
Si tratta cioè di una doppia condizione essenziale: senza di essa non ci sono neppure i presupposti per valutare la sanatoria nei confronti delle altre discipline di valenza edilizia. E tra queste ovviamente, vi rientra la antisismica e strutturale.
E l’antisismica, in quanto disciplina edilizia, rientra a pieno titolo nel campo applicativo dello stesso articolo 36 T.U.E., cioè anche per essa occorre svolgere verifiche con doppia conformità.
Non si tratta della mia opinione, bensì di un passaggio scritto nella sentenza di Corte Costituzionale n. 101/2013, che si riporta di seguito:
«Se pertanto, nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria.
Anche sul versante penale le due discipline (urbanistica e antisismica) vanno tenute separate, facendo l’enorme sforzo di non confonderle.
Infatti nel regime sanzionatorio “penale urbanistico” sappiamo bene il rilascio della sanatoria previo accertamento di conformità ex art. 36 T.U.E. estingue il reato, e la natura permanente dell’illecito fa decorrere il termine dall’ultimazione effettiva delle opere (Cassazione Penale n. 25331/2019).
Invece, nel regime sanzionatorio “penale sismico” le cose stanno diversamente. E’ costante giurisprudenza secondo cui, in caso di contravvenzioni antisismiche <<il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto, non termina l’intervento, oppure non ottiene la relativa autorizzazione>>.
Inoltre, la norma non prevede il meccanismo di automatica estinzione dell’illecito penale in caso di regolarizzazione sismica, come invece previsto per la sanatoria urbanistica (art. 45 T.U.E.).
Sul punto la giurisprudenza penale è ferma, e statuisce il principio in cui:
Il deposito “in sanatoria” degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l’omesso deposito preventivo di detti elaborati in quanto l’effetto estintivo è limitato dall’art. 45 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle sole contravvenzioni urbanistiche (Cass. Pen. n. 55303/2016).
In definitiva, per ottenere la sanatoria strutturale occorre tenere presente che:
- Occorre verificare la doppia conformità anche in ambito strutturale/antisismico (con tutte le Norme Tecniche delle Costruzioni passate);
- Occorre affrontare comunque il procedimento penale, anche in caso di ottenimento del titolo abilitativo strutturale “in sanatoria”, che sia deposito o autorizzazione.
Questo per rammentare ai colleghi strutturisti che non si tratta di una passeggiata, e per niente più facile della sanatoria sotto i profili urbanistico edilizi.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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