In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
Controllo provini in laboratori per opere strutturali e costruzioni oggetto di regolarizzazione sismica
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato un parere (protocollo n. 12881 del 19 settembre 2024), con cui ha espresso alcune indicazioni inerenti i controlli da effettuare su materiali per opere oggetto di regolarizzazione secondo le norme vigenti.
Ovviamente il parere riguarda anche la neonata procedura di attestazione conformità sismica (a tratti “sanatoria sismica“), disciplinata dall’articolo 34-bis comma 3-bis D.P.R. 380/01, ponendosi infatti il problema di effettuare verifiche dirette sulle opere strutturali o intere strutture interessate dalla procedura di sanatoria edilizia prevista dall’articolo 36-bis per opere compiute:
- con variazioni essenziali al progetto approvato (Permesso di Costruire o SCIA alternativa)
- con parziali difformità dal permesso di costruire/SCIA alternativa
- in assenza o difformità da SCIA ordinaria
Tra le prime difficoltà applicative per la sanatoria strutturale (o meglio, l’attestazione di conformità sismica) ex articolo 34-bis DPR 380/01 compare la verifica delle caratteristiche meccaniche, materiche e costruttive di opere già compiute da tempo. Il vero problema quindi è verificare l’effettiva esecuzione, sulla quale non ci sono state fasi progettuali e verifiche in corso d’opera.
In altre parole, l’attestazione di conformità sismica si prefigge vari obbiettivi:
- regolarizzazione delle opere strutturali per mancata progettazione e direzione lavori, attestando a posteriori tutte le caratteristiche progettuali;
- attestazione delle stesse opere a soddisfare i vari requisiti strutturali e sismici, analogamente ad un collaudo statico postumo;
Ma per fare queste verifiche occorre prima conoscere bene la struttura, le varie componenti, i materiali e la sua realizzazione: per questo serviranno sondaggi, controlli e prove materiali sui campioni raccolti, in particolare per le componenti del calcestruzzo armato (barre, staffatura, impasti c.a, eccetera). Si pone anche il problema delle verifiche in fondazione.
Nel predetto parere il Consiglio Superiore Lavori Pubblici affronta anche il tema delle costruzioni non oggetto di condono edilizio, per le quali non è stato depositato nessun progetto strutturale in ossequio all’articolo 65 DPR 380/01 e si intenda procedere ad un processo di regolarizzazione previsto dalle norme vigenti (appunto, il Salva Casa).
Premesso che le opere strutturali oggetto di condono edilizio restano sottoposte alla speciale procedura di dichiarazione idoneità statica sismica, per le opere oggetto di sanatoria strutturale il C.S.L.P. ritiene che in generale si debba fare riferimento alle indicazioni riportate nel Capitolo 8 (Costruzioni esistenti) ed in particolare a quelle delle Tabelle C8.5.IV (analisi ammessi e valori dei fattori di confidenza per edifici di c.a. o in acciaio) e C8.5.V (Definizione orientativa dei livelli di rilievo e prova per edifici di c.a.) delle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC 2018, rispettivamente per la determinazione dei vari fattori di confidenza da utilizzare nei calcoli di verifica ai fini della valutazione della sicurezza e per avere un orientamento circa il numero di prelievi da dover eseguire conoscenza. Ciò, sulla base di un piano delle indagini specifico sugli elementi strutturali , che deve tenere conto sia delle effettive condizioni di esercizio e del corrispondente livello di conoscenza che della consistenza del quadro fessurativo e della caratterizzazione e quantificazione del degrado dei materiali
Il parere del C.S.L.P. affronta il tema delle prove dei materiali quando sono eseguite e certificate con evidente ed ingiustificato ritardo rispetto alla data di prelievo, pur asseverata da dichiarazione del direttore dei lavori, come già anticipato, le NTC 2018 prescrivono esplicitamente il ricorso a ulteriori indagini ed accertamenti, tra i quali anche prelievi in opera ( Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle cfr. NTC 2018 par. 11.2.5.3), questi ultimi da eseguirsi da parte di laboratori autorizzati. Nello specifico, data la loro importanza e delicatezza, i prelievi devono essere previsti nel piano delle Si precisa che la circolare allegata alle NTC, al par. C11.2.6 prescrive, per la stima attendibile della resistenza di un area di prova, che debbano essere prelevate e provate almeno tre carote, oltre che a fornire tutta una serie di ulteriori avvertenze e riferimenti normativi Linee guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera emanate dal Servizio Tecnico Centrale) circa le esatte modalità di estrazione e compressione dei provini in argomento.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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