Definizione DPR 380/01 non riguarda la Paesaggistica, ma serve stesso approccio
Compatibilità paesaggistica con incremento volumetrico nel TUE non merita ostacoli
Alcuni uffici periferici preposti alla tutela del vincolo paesaggistico starebbero rifiutando la possibilità di presentare l’accertamento di compatibilità paesaggistica “attenuata” per gli abusi edilizi oggetto di sanatoria edilizia articolo 36-bis DPR 380/01, in quanto scritta al di fuori del Codice del Paesaggio D.Lgs. 42/2004 secondo l’articolo 183 c.6:
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Per quanto coerente sul piano formale, è anche vero che la deroga è stata prevista con legge nel Testo Unico Edilizia, per cui propendo nell’attribuirvi un valore prettamente formale piuttosto che sostanziale, potendone superare il divieto di deroga o integrazione esterna al Codice, ritenendola una clausola finalizzata ad evitare lo spargimento di norme paesaggistiche al di fuori del D.Lgs. 42/2004. Infatti essa non è proprio sbagliata: sarebbe infatti più opportuno che il nuovo Accertamento di Compatibilità paesaggistica “attenuato” fosse stato inserito dentro l’articolo 167 D.Lgs. 42/2004.
Ma volendo cavillare, ci sono altre norme speciali e derogatorie paesaggistiche al di fuori dello stesso Codice D.Lgs. 42/2004:
- tolleranza costruttiva ante 24 maggio 2024, art. 34-bis c.1-bis DPR 380/01
- fotovoltaico esonerato da autorizzazione paesaggistica art. 9 DL 17/2022 (L. 34/2022).
- agrivoltaico;
- altre opere di interesse strategico, energetico e nazionale (vedi PNRR);
Allora perchè non si bloccano questi interventi in deroga paesaggistica, visto che sono previsti al di fuori del Codice D.Lgs. 42/2004?
Accertamento di Compatibilità paesaggistico in deroga Salva Casa
La legge Salva Casa n. 105/2024 ha introdotto l’articolo 36-bis c.4 nel Testo Unico edilizia D.P.R. 380/01, contenente anche una speciale procedura di Compatibilità paesaggistica riservata agli abusi edilizi minori di opere effettuate:
- con variazioni essenziali al progetto approvato (permesso di costruire o SCIA alternativa);
- con parziali difformità al permesso di costruire o SCIA alternativa;
- in assenza o difformità dalla SCIA ordinaria;
Articolo 36-bis 4 DPR 380/01: Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio assenso e il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.
Per essi è prevista la possibilità di presentare la richiesta di Accertamento di compatibilità paesaggistica, anche qualora comportanti creazione o incremento di volumi/superfici, senza menzionare il previgente regime restrittivo ex articolo 167 del D.Lgs. 42/2004 (Codice del Paesaggio) e superandone limiti e divieti di procedibilità. Più dettagliatamente la possibilità di accertare la Compatibilità paesaggistica per illeciti edilizi è circoscritta dall’articolo 167 c.4 del Codice:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380″.
Con ogni probabilità questi illeciti edilizi, rientranti in articolo 36-bis T.U.E., risulteranno classificabili anche a livello paesaggistico secondo le possibili combinazioni contenute nella seguente tabella:
vincolo preesistente ad abuso | vincolo sopravvenuto ad abuso | |
---|---|---|
assenza o difformità all’autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/2004; | ||
assenza o difformità all’autorizzazione art. 151 D.Lgs. 490/1999; | ||
assenza o difformità all’autorizzazione art. 7 L. 1497/1939; |
In tutte le casistiche di opere edilizie illecite effettuate su immobili che oggi risultano sottoposti a vincolo paesaggistico, devono essere regolarizzate anche sotto il profilo paesaggistico: non sussiste alcuna sorta di “diritto acquisito” o esclusione a sanare paesaggisticamente, perchè la tutela dei valori e obbiettivi del vincolo sopravvenuto rappresenta un interesse costituzionalmente garantito (articolo 9 Cost.). A sgombrare i dubbi ci ha pensato lo stesso legislatore con la parte finale del comma 4 articolo 36-bis D.P.R. 380/01:
Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.
Occorre fare distinzione importante: a prescindere dalla presenza di vincolo paesaggistico all’epoca dell’abuso edilizio, queste opere potrebbero essere state effettuate in epoca antecedente all’istituzione dell’autorizzazione paesaggistica, avvenuta con D.Lgs. 42/2004. Ciò significa che essi non configurano letteralmente opere in assenza o difformità ad autorizzazione paesaggistica, in quanto sussistevano altre tipologie di autorizzazioni ormai abrogate dal Codice stesso (vedi L. 1497/39 e D.Lgs. 490/99).
Tuttavia nei casi di vincolo preesistente o sopravvenuto all’abuso “Ante Codice”, per tali opere si rende necessario l’Accertamento della Compatibilità paesaggistica, senza i limiti previsti dal comma 4 art. 167 D.Lgs. 42/2004, ovvero sia di fatto una autorizzazione paesaggistica postuma, perchè non c’è all’origine la consumazione del reato paesaggistico ex articolo 181.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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