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Istituto fondato sull’affidamento in contrasto con la Doppia conformità e non applicabile oggi.

L’attuale configurazione normativa non ammette categoricamente la possibilità di regolarizzare immobili risultanti conformi all’attuale disciplina.

Si tratta di una procedura di matrice giurisprudenziale, cioè scaturente dalle sentenze dei tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato.

Essa si basa sul principale presupposto che una procedura di sanatoria edilizia possa essere conclusa col rispetto della singola conformità delle opere abusive/illecite alla disciplina vigente al momento dell’istanza, e non anche a quella vigente all’epoca dell’abuso.

Ergo, si tratta di una sanatoria che aggira il ferreo principio della doppia conformità per le sanatorie istituito a partire dalla prima legge sul Condono Edilizio L. 47/85.

Prima di andare avanti ci tengo a puntualizzare che non si parla di condono edilizio, ma di sanatoria: la differenza è spiegata in questo video su YouTube.

Fino a pochi anni la giurisprudenza amministrativa ne ammetteva l’applicazione, seppure in maniera ondivaga.

Col tempo l’orientamento giurisprudenziale amministrativo da una parte, e soprattutto quello costituzionale dall’altra, hanno portato ad escludere l’istituto della sanatoria giurisprudenziale (Cons. di Stato VI n. 5327/2017, n. 3018/2017, n. 3194/2016; Cons. di Stato VI, 5 giugno 2015 n. 2784; Corte Cost., 29 maggio 2013, n. 101).

La c.d. sanatoria giurisprudenziale non è applicabile perché l’unica procedura per regolarizzare gli immobili è l’accertamento di conformità ex art. 36 del DPR 380/2001, ed è ottenibile solo alla condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della realizzazione del manufatto, sia della presentazione della domanda.

L’accertamento di conformità è strumento di conservazione di opere già realizzate e provviste della doppia conformità, senza che possano venire in rilievo le opere da eseguirsi (In materia edilizia non è ammissibile il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ex artt. 13 e 22 L. 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 — t.u. delle disposizione legislative e regolamentari in materia edilizia — subordinata alla esecuzione di specifici interventi edilizi, atteso che tale condizione contrasta con gli elementi essenziali della sanatoria, tra cui la doppia conformità dell’opera eseguita, al momento della sua realizzazione ed in quello della presentazione della domanda» (Cons. di Stato VI n. 5327/2017, Cass. Pen. III n. 19587/2011; Cass. Pen. III n. 48499/2003; Cass. Pen. III n. 10601/2000).

In caso contrario « la sanatoria giurisprudenziale diviene un atto atipico con effetti provvedimentali praeter legem, collocandosi fuori da ogni previsione normativa e che, pertanto, non ammissibile nel nostro ordinamento positivo, contrassegnato invece dal principio di legalità dell’azione amministrativa e dal carattere tipico dei poteri esercitati dalla P.A., alla stregua del principio di nominatività, poteri, tutti questi, che non sono surrogabili da un giudice, pena la violazione del principio di separazione dei poteri e l’invasione di sfere proprie di attribuzioni riservate alla P.A. stessa» (Cons. di Stato VI n. 3018/2017, n. 3194/2016, n. 2784/2015; n. 4552/2015).

Video bonus “Sanatoria giurisprudenziale”:

Il principio di doppia conformità vuole prevenire possibili sanatorie ad personam.

Personalmente ritengo che sia necessario un regime più mite e vicino al cittadino, o meglio: più equilibrato e proporzionato all’entità degli illeciti, e i relativi effetti sul piano dell’incremento del carico urbanistico.

Occorre un altro meccanismo che possa comunque prevenire eventuali comportamenti corrotti della Pubblica Amministrazione, attraverso i quali potrebbe porre in atto una serie di “aggiustamenti” di strumenti urbanistici postumi agli abusi stessi in maniera troppo discrezionale.

E nelle pieghe della discrezionalità si  annida la corruzione.

Infatti, se fosse istituzionalizzata la sanatoria giurisprudenziale e magari pure travasata nell’attuale art. 36 del TUE, non ci sarebbe da stupirsi di uno “strano” incremento delle varianti agli strumenti urbanistici, in grado di correggere indici di edificabilità.

Processo all’intenzione? Temo di sì. Ma chi ha pensato questa norma è evidente che vedeva lontano, o forse più semplicemente aveva visto già qualcosa.

Infatti pochi sanno che la concessione edilizia era rilasciabile in sanatoria anche prima della L. 47/85, ma senza doppia conformità (ne parlo in questo articolo).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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