Consiglio di Stato ricomprende la normativa tecnica antisismica nella disciplina edilizia per Accertamento di conformità
Dopo il primo diniego l’ordinanza riacquista efficacia senza poter essere bloccata da successive istanze di accertamento di conformità
La presentazione di una nuova istanza di Accertamento di conformità in sanatoria non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso.
Se dovessi spiegarla in maniera diretta, potrei dire che la possibilità di sospendere l’efficacia dell’ordinanza di demolizione è concessa una sola volta per ogni istanza di sanatoria. In tutti i casi, il provvedimento sanzionatorio non diviene annullato con necessità di emettere ulteriore nuovo provvedimento di demolizione.
In sintesi la cronologia degli eventi prevista dal Testo Unico per l’edilizia DPR 380/01 potrebbe essere la seguente:
- accertamento illecito;
- emissione ordinanza di demolizione;
- presentazione sanatoria, con sospensione efficacia ordinanza demolizione;
- diniego sanatoria espressa o con silenzio assenso;
- riacquisto efficacia ordinanza demolizione;
- ipotesi: presentazione nuova istanza di sanatoria;
Giunti a questo stadio, cioè ad un ipotetica ri-presentazione di nuova seconda istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del TUE, non porta all’annullamento della prima ordinanza di demolizione.
La continua presentazione di istanze in sanatoria potrebbe creare un circolo vizioso.
Il Consiglio di Stato ha più volte affermato che «La presentazione di una nuova istanza ex art. 36, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso e, quindi, non determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di demolizione, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria» (Consiglio di Stato VI n. 1565/2017, sez. VI n. 1393/2016).
In termini semplificati, nell’ipotesi di rigetto della domanda di sanatoria, esplicito o implicito che sia, l’amministrazione pubblica non deve riadottare una nuova ordinanza di demolizione sostitutiva di quella iniziale: in caso contrario al soggetto privato interessato colpito dal provvedimento gli sarebbe assegnato il potere di paralizzare lo scopo repressivo del provvedimento.
Ecco perchè non è condivisibile la tesi che l’istanza di permesso di costruire in sanatoria, presentata successivamente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuto difetto di interesse.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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