Ordinanza di demolizione emessa e istanza di sanatoria presentata entro i termini previsti
Insufficiente la singola conformità alla disciplina vigente alla domanda di regolarizzazione perché contrasta con l’articolo 36 DPR 380/01
Ci risiamo, non passano tante settimane che la Consulta torni a esprimersi sulle questioni di illegittimità costituzionali di norme urbanistiche ed edilizie emanate dalle Regioni.
Stavolta è toccato alla L.R. Umbria 11/2005, in particolare all’articolo 66, “riattivato” dall’articolo 53 comma 2 L.R. Umbria n. 13/2016, che risultava praticamente “gemello” all’ex articolo 258 LR 1/2015 già dichiarato incostituzionale in passato con sentenza C.C. n. 68/2018.
E gli stessi motivi di quella passata sentenza sono stati praticamente ribaditi nella declatoria di incostituzionalità emanata con sentenza di Corte Costituzionale n. 93/2023.
Prima di analizzare la fattispecie, vorrei commentare questa “fiumara” di pronunce e ricorsi alla Corte Costituzionale in materia edilizia: se siamo arrivati al punto in cui la Consulta emette decine di pronunce contro norme regionali edilizie, forse una domandina il legislatore deve cominciare a farsela.
Dobbiamo quindi conclamare il completo fallimento del regime di legislazione regionale concorrente sull’edilizia e governo del territorio? Direi di sì.
Ritengo però che la verità e le colpe siano solidali in questo caso: un Titolo V della Costituzione, unito ad un Testo Unico Edilizia DPR 380/01 ormai ridotto ad un “Frankstein” normativo, ormai rende indifferibile una profonda riforma dell’intera disciplina, congiunta a una riforma costituzionale.
Sennò non se ne esce. E già che ci siamo, stavolta il legislatore deve porsi anche il problema di un passato “pesante”, proprio sulla materia dell’abusivismo edilizio, irregolarità e della recente norma sullo Stato Legittimo degli immobili.
Non è che ci voglia un plurilaureato per prendere atto che siamo il Paese più abusivista d’Europa, in cui trovare una costruzione completamente conforme ed entro tolleranze sia raro.
Battuta a parte, caro legislatore stavolta non puoi più dimandare: devi innanzitutto istituire un Ministero dell’Urbanistica e Governo del territorio, infilarci dentro gente che conosce bene la materia e togliere di mano la materia alle Regioni.
Infine, come già detto più volte, occorre un provvedimento tipo “Giubileo dell’urbanistica” per certi tipi di illeciti (a futura memoria, intendo premettere che non vorrei sanare lottizzazioni abusive o ecomostri, ma risolvere il problema di tante costruzioni parzialmente difformi a titoli rilasciati).
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Sanatoria Giurisprudenziale, bocciata per incostituzionalità
E’ stato censurato con ordinanza del TAR Umbria l’articolo 66 della Legge Regionale Umbria n. 11/2005 per dubbi di costituzionalità, reso “riviviscente” dall’articolo 53 comma 2 L.R. Umbria n. 13/2016.
Tale norma regionale consentiva «il rilascio del-permesso di costruire in sanatoria per immobili edificati in difetto di conformità, totale o parziale, agli strumenti urbanistici all’epoca vigenti (comma 1), condizionando il permesso a costruire postumo al solo riscontro della conformità alle previsioni della variante successivamente e appositamente approvata (comma 8)».
In sostanza, da quanto risulterebbe sopra, si sarebbe formata una procedura di “sanatoria giurisprudenziale” con possibilità di accedervi tramite varianti di assestamento al Piano Regolatore. Anche se tale norma fu emanata con obbiettivi “nobili” per velocizzare la ricostruzione di zone colpite da eventi sismici (compresi quelli del 1997), essa si pone in contrasto col nostro attuale ordinamento.
Da anni anche in giurisprudenza amministrativa ha pacificamente confermato che non ammette nessuna forma di sanatoria edilizia diversa da quella ammessa con doppia conformità ex articolo 36 TUE.
Motivazione: ammissibile soltanto l’Accertamento di (doppia) conformità
La sentenza di Corte Costituzionale n. 93/2023 ribadisce una adeguata motivazione già detta e stradetta in decine di sentenze costituzionali: esiste soltanto una rigida procedura di regolarizzazione, cioè quella prevista con doppia conformità dall’articolo 36 DPR 380/01, senza possibili altre deroghe o forme.
Riporto qui le motivazioni contenute in sentenza:
La sufficienza del riscontro della conformità del bene allo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione della domanda di “regolarizzazione” rende la disciplina contraria al requisito della doppia conformità di cui all’art. 36 t.u. edilizia, che secondo la giurisprudenza costante di questa Corte costituisce «principio fondamentale nella materia governo del territorio» (sentenze n. 77 del 2021, n. 70 del 2020, n. 68 del 2018, n. 232 e n. 107 del 2017), nonché norma fondamentale di riforma economico-sociale (sentenza n. 24 del 2022).
La norma statale prescrive, invero, ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, la rispondenza delle opere alla disciplina urbanistico-edilizia vigente tanto al momento della loro realizzazione quanto al momento della presentazione della relativa istanza. Ai fini della “regolarizzazione” è dunque necessario l’assoluto rispetto delle relative prescrizioni «durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza» (da ultimo, sentenze n. 24 del 2022, n. 77 del 2021, n. 68 del 2018, n. 232 del 2017), con la conseguenza che risultano sanabili i soli abusi formali (opere realizzate in difetto di, o in difformità dal, titolo edilizio), che non arrecano danno urbanistico-edilizio (sentenza n. 165 del 2022).
La disciplina regionale in esame, esonerando le strutture sanabili in aree terremotate dalla conformità agli strumenti urbanistici vigenti al momento della edificazione, si discosta dall’istituto dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 t.u. edilizia e introduce, piuttosto, un condono edilizio straordinario. La legge regionale consente, infatti, la sanatoria di opere non solo prive del necessario titolo edilizio (“abusi formali”), ma anche contrarie alle previsioni urbanistico-edilizie (abusi sostanziali) (tra le altre, sentenze n. 68 del 2018, n. 232 e n. 50 del 2017).
La previsione regionale di una sanatoria extra ordinem viola, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i criteri di riparto della potestà legislativa in tema di condono edilizio, e si traduce nella lesione di un principio fondamentale nella materia di governo del territorio, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Spettano, infatti, alla legislazione statale le scelte di principio e, in particolare, quelle relative all’an del condono, con la conseguenza che «esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale» (sentenze n. 70 del 2020, n. 73 del 2017, n. 233 del 2015, oltre che, ancora, il precedente specifico costituito dalla sentenza n. 68 del 2018).
3.2.– Quanto poi ai profili penalistici relativi agli abusi edilizi, ivi compresa l’estinzione dei relativi reati derivante dalla sanatoria (art. 45, comma 3, t.u. edilizia), essi sono integralmente sottratti al legislatore regionale in quanto afferenti all’ambito di competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento penale» (in particolare, sentenze n. 68 del 2018, n. 49 del 2006, n. 70 del 2005, n. 196 del 2004).
Conclusioni e consigli
Per l’ennesima volta dobbiamo prendere atto che il legislatore regionale ha le mani legate, anche nei casi in cui faccia norme edilizie “a fin di bene” per dare rapide risposte ai cittadini, perfino quelli che si trovano in situazioni di necessità (zone terremotate).
Tuttavia la rigidezza del quadro normativo vigente non offre molti strumenti, per cui si creano situazioni di stallo come queste esaminate.
Adesso la palla deve andare al legislatore, senza indugi e aggiungendo le dovute ulteriori “palle” alla vicenda, e al primo che urla contro un provvedimento di Condono edilizio, gli auguro di ricevere in eredità una villetta con piccolo aumento di volume in zona vincolata: poi ci racconterà l’odissea e costi di demolizione.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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