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La Cassazione conferma che il rilascio di titoli edilizi in sanatoria non ammette interventi per ricondurre l’immobile nella doppia conformità.

E’ esclusa la possibilità di aggiustare lo stato effettivo dei luoghi per raggiungere i requisiti imposti dalla normativa sulla regolarizzazione degli immobili:

Sull’argomento è tornata in maniera costante la Cassazione Penale con sentenza n. 4222/2023, sollevando l’illegittimità del titolo abilitativo edilizio rilasciato in sanatoria rilasciato soltanto con l’avvenuta esecuzione di certe opere.

Sulla impossibilità di rilasciare titoli edilizi condizionando all’esecuzione di opere con qualsiasi modalità, quali parziali ripristini o addirittura modifiche, ne abbiamo parlato più volte sul blog per le sanatorie edilizie (Leggi pure qui).

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Condono e sanatoria edilizia, rilasciabili senza condizioni diverse da quelle previste da normativa

Stavolta il caso riguarda la domanda di condono edilizio presentata ai sensi della L. 724/94, cioè il cosiddetto secondo condono; il discorso si può estendere anche agli altri provvedimenti straordinari di condono edilizio, ovvero L. 47/85 e D.L. 269/2003.

Tali condizioni vincolanti, da avverare posteriormente, consistevano nella redazione di un progetto di riqualificazione paesaggistica del fabbricato da sanare e nella demolizione della superficie eccedente la domanda di condono.

La Corte ha nuovamente confermato che è illegittimo rilasciare un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici. Questa subordinazione contrasta ontologicamente con la scopo della sanatoria, che è collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica.

In generale il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato alla redazione di un progetto di riqualificazione paesaggistica del fabbricato da sanare e alla demolizione della superficie eccedente la domanda di condono, non costituisce un valido presupposto per la revoca dell’ordine di rimessione in pristino.

La sanatoria condizionata oltre che illegittima, è inefficace verso l’estinzione penale del reato

In altre parole, la sanatoria (ordinaria e straordinaria) è un istituto giuridico che prevede la possibilità di regolarizzare le costruzioni abusive già esistenti, a condizione che siano stati eseguiti tutti i lavori necessari per garantire la conformità alle norme urbanistiche.

Inoltre, la Corte ha chiarito che il titolo abilitativo edilizio in sanatoria condizionato ad opere postume non determina l’estinzione del reato edilizio di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, né di quello paesaggistico. Pertanto, se il Comune ha rilasciato un permesso di costruire in sanatoria condizionato a specifici interventi, questo non significa che il reato edilizio sia estinto.

Gli stessi principi e limiti sono stati applicati anche all’istanza di condono edilizio oggetto della sentenza.

Il titolo abilitativo edilizio ottenuto in sanatoria dal richiedente, adottato in assenza dei presupposti normativamente previsti, comporta illegittimità e la conseguente inefficacia, in particolare con l’indebita apposizione di condizioni.

In conclusione, la Corte ha ribadito che la sanatoria (ordinaria, ma vale anche sul Condono) deve essere applicata in modo rigoroso e conforme alla legge. Il rilascio di un titolo abilitativo in sanatoria condizionato a specifici interventi non costituisce un valido presupposto per la revoca dell’ordine di rimessione in pristino e non determina l’estinzione del reato edilizio.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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