Skip to content
compatibilità paesaggistica

Circolare ministeriale riconosce assenza di contrasto tra DPR 380/01 e Codice del Paesaggio per sanatoria paesaggistica “minore”

Non sussiste criticità applicativa nell’apparente sovrapposizione di norme di “sanatoria paesaggistica” introdotta dall’articolo 36-bis DPR 380/01, introdotto con L. 105/2024 “Salva Casa”, rispetto alla previgente rigida procedura dell’articolo 167 c.4 D.Lgs. 42/2004. Ad esprimersi così è la Circolare del Ministero della Cultura emessa il 2 aprile 2025, affermando testualmente che:

Nella nuova formulazione il comma 4 dell’art 36-bis introduce una disciplina che, testualmente, appare disallineata rispetto alla normativa di settore dettata dall’art. 167, comma 4, lett. a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio che rende necessario un chiarimento circa l’applicabilità dell’articolo 36-bis del TUE al fine di rendere uniforme l’applicazione da parte degli Istituti in indirizzo. Dal confronto delle disposizioni dei due testi normativi (art. 36-bis del TUE e art. 167, comma 4, lett. a) del Codice) emerge che l’articolo 36-bis del TUE introduce una ipotesi di rilascio ex post, e pertanto in sanatoria, del parere vincolante relativo all’accertamento di compatibilità paesaggistica anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati esclusivamente nel casi di cui al comma 1 dell’art. 36-bis TUE medesimo, espressamente esclusi, invece, dalla normativa di settore rappresentata dall’art. 167, comma 4, del Codice BCP. Tale antinomia è soltanto apparente e può essere risolta applicando il criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo. Infatti, al disposto di cui all’art. 183, co. 6 del Codice BCP deve essere riconosciuta una funzione programmatica che, in quanto tale, non è in grado di incidere sui superiori principi ordinamentali che disciplinano la successione delle leggi nel tempo. In ogni modo l’art. 36-bis del TUE non deroga ai principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio in quanto il parere delle SABAP mantiene natura vincolante ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio già effettuato, sicché non sussiste alcun contrasto con l’art. 183, co. 6, del Codice BCP. Alla luce delle suesposte considerazioni si può ritenere che la disposizione di cui all’art. 36-bis trovi piena applicazione, stante il criterio cronologico, anche in mancanza di un richiamo derogatorio dell’art. 167, comma 4, del Codice dei BCP al suo interno. Il divieto di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica non esclude, infatti, che il legislatore possa introdurre, per legge e in via generale, limitate ipotesi in cui sia possibile accertare ex post la compatibilità paesaggistica di un intervento. Nel caso sopra descritto, pertanto, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 36 bis TUE e, conseguentemente, potrà essere emesso il parere vincolante anche in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34 del TUE ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37 del TUE. Al di fuori, pertanto, dalle ipotesi tassativamente previste dal suddetto comma 1 dell’art. 36-bis del TUE, l’articolo 167 del Codice trova piena applicazione. Restano fermi, in ogni caso i principi sanzionatori e di rimessa in pristino di cui all’art. 167 del Codice in caso di valutazione negativa da parte dell’autorità competente in materia paesaggistica. Infine il comma 4 dell’art. 36-bis del TUE prevede che “Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione”. Con tale norma il legislatore ha previsto che, anche qualora le opere siano state svolte in un tempo antecedente all’apposizione del vincolo, sia necessario procedere alla domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 36-bis del TUE.

Il contenuto della Circolare MIC resta va inteso come un atto di indirizzo per orientare gli uffici periferici ad agire regolarmente di fronte alle richieste di compatibilità paesaggistica postuma, relative agli abusi edilizi “minori”, di cui all’articolo 36-bis testo unico edilizia, anche nei casi di creazione o aumento di superfici utili e volumi. In altre parole viene indicato di superare una certa riluttanza alla nuova speciale procedura di sanatoria paesaggistica, in affiancamento a quella rigida previgente.

Tra i vari punti, sono stati anche confermati i seguenti:

  • l’applicazione della procedura di compatibilità paesaggistica “minore”, prevista dall’articolo 36-bis, comma 4, DPR 380/01, anche nelle casistiche di vincolo sopravvenuto dopo la realizzazione dell’abuso;
  • riconoscimento del silenzio-assenso decorsi 90 giorni dalla richiesta di parere vincolante alla competente soprintendenza, oltre i quali il competente ufficio procedente al rilascio della compatibilità paesaggistica (Regioni o enti sub-delegati) procedono autonomamente; lo stesso Ministero della Cultura invita gli uffici periferici ad adoperarsi per evitare la formazione del silenzio-assenso e sulle possibili conseguenze;

Queste indicazioni arrivano a pochi giorni dalla sentenza del Consiglio di Stato con sentenza n. 2269/2025, confermando il venir meno del divieto totale di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, imponendo all’autorità preposta alla tutela del vincolo di esprimere il proprio parere vincolante, anche in caso di creazione abusiva di superfici utili. Tali indicazioni risultano peraltro congruenti con quanto sopra, come anticipato anche nel libro “Salva Casa” su Amazon.

Seguimi anche dalla newsletter gratuita WhatsApp.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Torna su